CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2024
Cassazione n. 02265/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 22 dicembre 2023 il Tribunale di Chieti condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di € 1.500 di ammenda avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità in particolare osservando non si fosse provata la sussistenza della volontarietà della condotta contestata. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto si risolve in una doglianza impingente esclusivamente argomenti di merito, volti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti di causa, sottratti al sindacato di questa Corte di legittimità; che per altro, trattandosi di fattispecie di reato contravvenzionale il richiamo al contegno soggettivo dell'agente, che il ricorrente, nel caso di specie, qualifica come non volontario, è irrilevante in quanto trattasi di condotta punita anche a titolo di mera negligenza; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] iglierpAtensore il P