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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 28792/2022

Testo disponibile della fonte

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Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 35287/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 46 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] RISCOSSIONEs.p.a., [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso la sentenza n. 676/2018delTRIBUNALE di LOCRI , depositata il 13 . 5 .201 8 ; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 9.6.2022 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija .

N. 35287/18R.G. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di rilascio di estratto di ruolo in data 6.4.2016, [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Giudice di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché il Prefetto di Potenza, eccependo l’intervenuta prescrizione dei crediti per sanzioni da violazione del C.d.s. portati da due cartelle emesse nell’anno 2009, ma asseritamente mai notificategli.

Nella contumacia delle convenute, l’adito Giudice di Paceaccolse la domanda, dichiarando l’intervenuta prescrizione dei crediti suddetti, ma il Tribunale di Locri, con sentenza del 13.5.2018, accolse l’appello dell’Agente della riscossione; osservò, in particolare, che quest’ultimo s’era regolarmente costituito in primo grado, ma che per un disguido di cancelleria la comparsa di costituzione era stata inserita in altro fascicolo d’ufficio, così rilevando la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio e rimettendo la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c.

Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo; gli intimati [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e Prefetto di Potenza non hanno resistito. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.100, 101, 161, 291 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il ricorrente si duole dell’erroneità della sentenza per aver il Tribunale rimesso al primo giudice, benché questi avesse comunque già affrontato e risolto le eccezioni sollevate dall’Agente della riscossione nella comparsa di risposta, erroneamente inserita in altro fascicolo d’ufficio.

Evidenzia, dunque, che la mera erroneità della dichiarazione di contumacia non inficia la validità della sentenza, N. 35287/18R.G. qualora il soggetto pretermesso non dimostri di aver subito, in concreto, un pregiudizio, il che non era neanche stato dedotto dall’appellante, tanto più che gli argomenti da essa spesi, come detto, erano stati già autonomamente disattesi dal Giudice di Pace 2.1 –A prescindere da ogni valutazione sulla ritualità della notifica del ricorso, che è comunque ammissibile ai sensi del terzo comma dell’art. 360c.p.c. (Cass., Sez.

Un., n. 25774/2015; Cass., Sez.

Un., n. 10015/2021), ne va immediatamente rilevata la palese infondatezza.

È evidente, infatti, che la pretermissione di una parte nel giudizio di primo grado, erroneamente ritenuta contumace – benché ciò derivi da mero disguido di cancelleria, come nella specie – è di per sé lesiva del diritto di difesa e rende nulla la relativa sentenza, per violazione dell’art. 101 c.p.c., come correttamente statuito dal Tribunale di Locri.

La giurisprudenza invocata dal ricorrente, al riguardo (Cass. n. 13838/2001 e molte altre), non è affatto pertinente , perché concerne il tema della erronea dichiarazione di contumacia di una parte che, comunque, ha partecipato al giudizio in cui detta dichiarazione venne emessa, nel senso che –almeno – le sue difese sono state prese in considerazione dal giudicante.

Nella specie, al contrario, è indiscu tibile che l’Agente della riscossione , per quanto regolarmente costituitosi,non partecipò al giudizio, perché il giudice di primo gradoerroneamente lo considerò contumace, senza esaminare le relative difese (come detto, inserite in altro fascicolo per mero disguido di cancelleria): a nulla rileva, dunque,che gli argomenti spesi nella relativa comparsa di risposta siano stati comunque affrontati dallo stesso giudice, benché per essere disattesi, N. 35287/18R.G. visto che nessun contraddittorio è stato correttamente instaurato e la parte erroneamente dichiarata contumace è stata totalmente pretermessa. 3.1 –In definitiva, i l ricorso è rigettato .

Nulla va disposto sulle spese di lite, gli intimati non avendo svolto difese.

È appena il caso di precisare che spetterà al giudice di primo grado, dinanzi al quale la causa deve proseguire ai sensi dell’art. 354 c.p.c. in forza della qui gravata sentenza,valutare anche la ricorrenza dei presupposti dell’interesse ad agire nell’egidadi Cass., Sez.

Un., n. 26283/2022, pubblicata nelle more della pubblicazione della presente ordinanza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.Q.M. rigettail ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 35287/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 46 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] RISCOSSIONEs.p.a., [OSCURATO:PERSONA] -intimati – avverso la sentenza n. 676/2018delTRIBUNALE di LOCRI , depositata il 13 . 5 .201 8 ; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 9.6.2022 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 35287/18R.G. [OSCURATO:PERSONA] A seguito di rilascio di estratto di ruolo in data 6.4.2016, [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Giudice di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché il Prefetto di Potenza, eccependo l’intervenuta prescrizione dei crediti per sanzioni da violazione del C.d.s. portati da due cartelle emesse nell’anno 2009, ma asseritamente mai notificategli. Nella contumacia delle convenute, l’adito Giudice di Paceaccolse la domanda, dichiarando l’intervenuta prescrizione dei crediti suddetti, ma il Tribunale di Locri, con sentenza del 13.5.2018, accolse l’appello dell’Agente della riscossione; osservò, in particolare, che quest’ultimo s’era regolarmente costituito in primo grado, ma che per un disguido di cancelleria la comparsa di costituzione era stata inserita in altro fascicolo d’ufficio, così rilevando la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio e rimettendo la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo; gli intimati [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e Prefetto di Potenza non hanno resistito. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.100, 101, 161, 291 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente si duole dell’erroneità della sentenza per aver il Tribunale rimesso al primo giudice, benché questi avesse comunque già affrontato e risolto le eccezioni sollevate dall’Agente della riscossione nella comparsa di risposta, erroneamente inserita in altro fascicolo d’ufficio. Evidenzia, dunque, che la mera erroneità della dichiarazione di contumacia non inficia la validità della sentenza, N. 35287/18R.G. qualora il soggetto pretermesso non dimostri di aver subito, in concreto, un pregiudizio, il che non era neanche stato dedotto dall’appellante, tanto più che gli argomenti da essa spesi, come detto, erano stati già autonomamente disattesi dal Giudice di Pace 2.1 –A prescindere da ogni valutazione sulla ritualità della notifica del ricorso, che è comunque ammissibile ai sensi del terzo comma dell’art. 360c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 25774/2015; Cass., Sez. Un., n. 10015/2021), ne va immediatamente rilevata la palese infondatezza. È evidente, infatti, che la pretermissione di una parte nel giudizio di primo grado, erroneamente ritenuta contumace – benché ciò derivi da mero disguido di cancelleria, come nella specie – è di per sé lesiva del diritto di difesa e rende nulla la relativa sentenza, per violazione dell’art. 101 c.p.c., come correttamente statuito dal Tribunale di Locri. La giurisprudenza invocata dal ricorrente, al riguardo (Cass. n. 13838/2001 e molte altre), non è affatto pertinente , perché concerne il tema della erronea dichiarazione di contumacia di una parte che, comunque, ha partecipato al giudizio in cui detta dichiarazione venne emessa, nel senso che –almeno – le sue difese sono state prese in considerazione dal giudicante. Nella specie, al contrario, è indiscu tibile che l’Agente della riscossione , per quanto regolarmente costituitosi,non partecipò al giudizio, perché il giudice di primo gradoerroneamente lo considerò contumace, senza esaminare le relative difese (come detto, inserite in altro fascicolo per mero disguido di cancelleria): a nulla rileva, dunque,che gli argomenti spesi nella relativa comparsa di risposta siano stati comunque affrontati dallo stesso giudice, benché per essere disattesi, N. 35287/18R.G. visto che nessun contraddittorio è stato correttamente instaurato e la parte erroneamente dichiarata contumace è stata totalmente pretermessa. 3.1 –In definitiva, i l ricorso è rigettato . Nulla va disposto sulle spese di lite, gli intimati non avendo svolto difese. È appena il caso di precisare che spetterà al giudice di primo grado, dinanzi al quale la causa deve proseguire ai sensi dell’art. 354 c.p.c. in forza della qui gravata sentenza,valutare anche la ricorrenza dei presupposti dell’interesse ad agire nell’egidadi Cass., Sez. Un., n. 26283/2022, pubblicata nelle more della pubblicazione della presente ordinanza. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M. rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. Così dec
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