CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06062/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 7 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 24 novembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per aver concorso entrambi nel reato di truffa e solo il primo per i reati di sostituzione di persona e esercizio abusivo della professione, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati per i fatti commessi fino al 18 giugno 2014 essendo i reati estinti per prescrizione e ha rideterminato le pene inflitte per i fatti successivi, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo, identico per entrambi i ricorsi, con cui si genericamente si censura il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti per i delitti contestati, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, a pagina 3, ha sottolineato come la messa in contatto con le vittime procurata dalla Salvadori fosse consapevolmente funzionale alla truffaldina prestazione professionale del marito, del quale conosceva la carenza di titoli per l'esercizio della professione forense e ha puntualmente valorizzato le risultanze univoche a sostegno dell'affermazione penale responsabilità del Farina che, presentandosi come avvocato alle persone offese, chiedeva cospicui anticipi sull'onorario per l'attività forense mai svolta; considerato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] P