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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 31576/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 9993/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma , Piazza C avour , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresenta t a e dife s a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Popolo n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat e in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso l a cancelleria della Corte di cassazione, N. 9993/22R.G. rappresentatee difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] J. Zilio , come da procura allegata al controricorso -controricorrenti – avverso la sentenza n. 30 /20 2 2 del la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,depositata in data 28.1.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 19.9.2023dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l’atto di precetto notificatole dall’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui le si chiedeva il pagamento della somma di € 11.529,17, quale parte riferibile ad essa opponente di un maggior credito ingiunto al Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 8, Taranto, di cui la stessa Gerundo faceva parte.

Con detto atto, con cui era stata evocata in giudizio lo Studio L.S.

Partners, Società tra professionisti in a.s. di [OSCURATO:PERSONA], si negava il diritto dell’intimante di procedere ad esecuzione forzata, stante – tra l’altro - l’inesistenza del credito e dello stesso decreto ingiuntivo su cui esso era fondato: ciò in quanto la predetta società tra professionisti, cui era stato conferito l’incarico di amministratore del Condominio, era da considerare inesistente, sicché la stessa Lomartire non aveva mai ricoperto detta carica.

Il Tribunale di Taranto rigettò l’opposizione con sentenza n. 462/2019.

Proposto gravame dalla Gerundo, la Corte d’appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto -nel contraddittorio con l’intimante e con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], intervenute queste ultime quali successori della Studio L.S.

Partners – lo rigettò con sentenza del 28.1.2022.

Osservò il giudice N. 9993/22R.G. d’appello – per quanto ancora qui interessa - che non era configurabile l’inesistenza della notifica del d.i. posto a base del precetto, a cagione della pretesa inesistenza della Studio L.S.

Partners, anzitutto perché le sentenze invocate dalla Gerundo non costituivano giudicato opponibile all’intimante; escluse poi che la mancata iscrizione della stessa società nel R.I. ne determinasse l’inesistenza, ma al più la nullità parziale dell’atto costitutivo nella sola parte relativa all’esercizio della professione di avvocato; né era comunque configurabile l’inesistenza della notifica, e neanche la nullità, trattandosi di notifica del tutto valida.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, cui resist ono con autonomi controricorsi l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; queste ultime hanno anche depositato memoria.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.112 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver anzitutto la Corte ignorato il motivo d’appello concernente l’inesistenza della società tra professionisti, non considerando le plurime sentenze, passate in giudicato, che tanto affermavano.

Inoltre, si denuncia la stessa assenza o apparenza della motivazione della sentenza, ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

N. 9993/22R.G. 2.1 –Il ricorso è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non risultando agli atti la copia notificata della sentenza impugnata, pubblicata il 28.1.2022, che la ricorrente afferma esser le stata notificata il 31.1.2022 .

La difesa della ricorrent e ha infatti deposit ato soltanto una copia della sentenza impugnata, ma non corredata da alcuna dimostrazione di avvenuta notifica nei suoi confronti, e recante soltanto l’attestazione di conformità.

Sul punto deve ribadirsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità (di recente, ribadendo consolidati approdi ermeneutici, Cass. n. 15832/2021), che, riguardo alla produzione della copia notificata della sentenza e più in generale di decorrenza dei termini di impugnazione, afferma: “In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art.

N. 9993/22R.G. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio”.

Tale conclusione è ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupposti fattuali di applicazione peraltro non ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Cass., Sez.

Un.,n. 21349/2022).

Nella specie,il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] essere stato notificato il 30.3.2022 e quindi oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del la Corte territoriale, avvenuta in data 28.1.2022, così neppure operando l’eccezione all’obbligo di deposito della sentenza individuata fin da Cass. n. 17066/2013;né una copia notificata ritualmente formata risulta comunque dagli atti di causa legittimamente esaminabili da questa Corte. 3.1 –In definitiva, il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. N. 9993/22R.G. la Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché in € 3.200,00 per compensied € 200,00 per esborsi in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], oltre (per tutti i controricorrenti), rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors o , a norma del comma 1 - bis dello stesso artico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 9993/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma , Piazza C avour , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresenta t a e dife s a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Popolo n. 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat e in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso l a cancelleria della Corte di cassazione, N. 9993/22R.G. rappresentatee difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] J. Zilio , come da procura allegata al controricorso -controricorrenti – avverso la sentenza n. 30 /20 2 2 del la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,depositata in data 28.1.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 19.9.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l’atto di precetto notificatole dall’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui le si chiedeva il pagamento della somma di € 11.529,17, quale parte riferibile ad essa opponente di un maggior credito ingiunto al Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 8, Taranto, di cui la stessa Gerundo faceva parte. Con detto atto, con cui era stata evocata in giudizio lo Studio L.S. Partners, Società tra professionisti in a.s. di [OSCURATO:PERSONA], si negava il diritto dell’intimante di procedere ad esecuzione forzata, stante – tra l’altro - l’inesistenza del credito e dello stesso decreto ingiuntivo su cui esso era fondato: ciò in quanto la predetta società tra professionisti, cui era stato conferito l’incarico di amministratore del Condominio, era da considerare inesistente, sicché la stessa Lomartire non aveva mai ricoperto detta carica. Il Tribunale di Taranto rigettò l’opposizione con sentenza n. 462/2019. Proposto gravame dalla Gerundo, la Corte d’appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto -nel contraddittorio con l’intimante e con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], intervenute queste ultime quali successori della Studio L.S. Partners – lo rigettò con sentenza del 28.1.2022. Osservò il giudice N. 9993/22R.G. d’appello – per quanto ancora qui interessa - che non era configurabile l’inesistenza della notifica del d.i. posto a base del precetto, a cagione della pretesa inesistenza della Studio L.S. Partners, anzitutto perché le sentenze invocate dalla Gerundo non costituivano giudicato opponibile all’intimante; escluse poi che la mancata iscrizione della stessa società nel R.I. ne determinasse l’inesistenza, ma al più la nullità parziale dell’atto costitutivo nella sola parte relativa all’esercizio della professione di avvocato; né era comunque configurabile l’inesistenza della notifica, e neanche la nullità, trattandosi di notifica del tutto valida. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, cui resist ono con autonomi controricorsi l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; queste ultime hanno anche depositato memoria.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.112 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver anzitutto la Corte ignorato il motivo d’appello concernente l’inesistenza della società tra professionisti, non considerando le plurime sentenze, passate in giudicato, che tanto affermavano. Inoltre, si denuncia la stessa assenza o apparenza della motivazione della sentenza, ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. N. 9993/22R.G. 2.1 –Il ricorso è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non risultando agli atti la copia notificata della sentenza impugnata, pubblicata il 28.1.2022, che la ricorrente afferma esser le stata notificata il 31.1.2022 . La difesa della ricorrent e ha infatti deposit ato soltanto una copia della sentenza impugnata, ma non corredata da alcuna dimostrazione di avvenuta notifica nei suoi confronti, e recante soltanto l’attestazione di conformità. Sul punto deve ribadirsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità (di recente, ribadendo consolidati approdi ermeneutici, Cass. n. 15832/2021), che, riguardo alla produzione della copia notificata della sentenza e più in generale di decorrenza dei termini di impugnazione, afferma: “In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. N. 9993/22R.G. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio”. Tale conclusione è ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupposti fattuali di applicazione peraltro non ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Cass., Sez. Un.,n. 21349/2022). Nella specie,il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] essere stato notificato il 30.3.2022 e quindi oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del la Corte territoriale, avvenuta in data 28.1.2022, così neppure operando l’eccezione all’obbligo di deposito della sentenza individuata fin da Cass. n. 17066/2013;né una copia notificata ritualmente formata risulta comunque dagli atti di causa legittimamente esaminabili da questa Corte. 3.1 –In definitiva, il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. N. 9993/22R.G. la Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché in € 3.200,00 per compensied € 200,00 per esborsi in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], oltre (per tutti i controricorrenti), rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors o , a norma del comma 1 - bis dello stesso artico
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