CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 19628/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di CagliariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA], con cui hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 23 settembre 2025 la Corte di appello di Cagliari, inriforma della sentenza emessa dal Tribunale locale che, in esito al giudizioabbreviato, condizionato all’esame del consulente della difesa e di quello del pubblicoministero aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 589 bis cod. pen.,accogliendo l’appello proposto dal Pubblico Ministero e dalle parti civili, ha affermatola responsabilità del suddetto e riconosciutagli la circostanza attenuante di cui all’art.589 bis comma 7, cod, pen., quantificato il concorso di colpa della vittima nellamisura del 60%, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione, al risarcimentodel danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede e assegnato aciascuna delle parti civili una provvisionale in misura pari a 15.000 euro per ciascuna.Era stato contestato al [OSCURATO:PERSONA] di avere, per colpa consistita in imprudenza,negligenza e/o imperizia e violazione delle norme sulla disciplina della circolazionestradale – segnatamente dell’art. 140 C.d.S. - cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA]. Inparticolare, mentre [OSCURATO:PERSONA] si trovava alla guida del veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA]-nell’eseguire una manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva, procedendo auna velocità di 57 km/h, superiore al limite imposto di 30 km/h, malgrado lapresenza della linea continua e del divieto di sorpasso, impattava - con la fiancatadestra - il motociclo Honda CBR 600, che a sua volta procedeva da tergo a unavelocità non inferiore a 125 km/h. A seguito di tale impatto, il motoveicolo deviava lapropria traiettoria verso la propria sinistra, fuori dalla carreggiata ed il conducente,disarcionato, rovinava al suolo riportando lesioni gravissime che ne determinavano ildecesso2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse dell’imputato,articolando un unico motivo, avente ad oggetto mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova in ordine allaincidenza della velocità del motoveicolo sulla causazione dell'evento; alla violazionedel divieto di sorpasso; alla imputazione della responsabilità per colpa generica eall'apporto delle consulenze con specifico riferimento alla posizione del motoveicolonel momento in cui il conducente ha intrapreso il sorpasso oltre che al principio diprecauzione e di affidamento.3. Le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite deirispettivi difensori, hanno depositato atti di revoca delle costituzioni di parte civile,sottoscritti dai soli difensori e non accompagnati dalle necessarie procure speciali aisensi dell’art. 82 cod. proc. pen. In atti risultano, infatti, soltanto le procure specialirilasciate per la costituzione di parte civile, ma non quelle attributive del potere direvoca.4. Il P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], hadepositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. In via preliminare, va ricordato che il vizio di travisamento della provacircoscrive il sindacato di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione, nelragionamento del giudice di merito, del dato probatorio rilevante e decisivo, al fine dicoglierne un’eventuale distorsione percettiva, incontrovertibile e pacifica, del fattostorico, senza possibilità di rilettura o reinterpretazione del significato della prova(Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 – 01).Nel caso di specie, tale distorsione non ricorre.La Corte territoriale ha infatti compiuto una valutazione completa degli elementiacquisiti, con motivazione congrua, non manifestamente illogica e coerente con iprincipi giurisprudenziali in materia, rispetto alla quale le deduzioni difensive nonrisultano idonee a incrinare il percorso argomentativo.Il travisamento, del resto, integra un errore di percezione e non di valutazione,ricorrendo solo quando si affermino come esistenti fatti certamente inesistenti, ovverocome inesistenti fatti certamente esistenti. Il che non è nel caso di specie.Il ricorso, inoltre, non riesce a isolare con precisione alcuno dei vizi motivazionalidedotti in modo cumulativo e difetta, per altro verso, di un effettivo confronto con lamotivazione della sentenza impugnata. Ne deriva anche un profilo di aspecificità.3. Va altresì ribadito il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui laricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia,comprensiva della valutazione delle condotte dei soggetti coinvolti, dell’accertamentodelle rispettive responsabilità e della determinazione dell’efficienza causale dellesingole colpe concorrenti, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice dimerito e non sindacabile in cassazione se sorretto da adeguata motivazione (Sez. 4, n.54996 del 24/10/2017, Rv. 271679; Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294;Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Rv. 238321).Nel caso in esame, le deduzioni difensive si appuntano sul rapporto tra prove edecisione, e dunque sul merito dell’apprezzamento probatorio, anziché sul rapporto tramotivazione e decisione. È invece principio pacifico che il ricorso per cassazionefondato su vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve censurare la tenutaargomentativa della motivazione e non le valutazioni di fatto riservate al giudice dimerito, estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità (Sez. 5, n. 34469 del29/09/2025, non mass.; Sez. 3, n. 34290 del 23/09/2025, non mass.).4. Anche le censure relative ai profili di colpa e al nesso causale non colgono nelsegno. La Corte di appello ha anzitutto richiamato le osservazioni del consulentetecnico del pubblico ministero, secondo cui il sinistro era imputabile in via primariaall’elevata velocità del motociclista, stimata in 125 km/h, tale da non consentire unafrenata idonea a evitare l’impatto. Ha tuttavia evidenziato anche la violazione dellasegnaletica orizzontale e verticale, precisando che il rispetto delle prescrizioni, e inparticolare da parte del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe impedito il verificarsi dell’urto.La Corte ha poi esaminato le conclusioni del consulente della difesa, che hastimato la velocità del motociclista in 135 km/h, traendone la conferma che, nelmomento in cui l’imputato iniziò la manovra di sorpasso, il motociclo si trovava ancoraa notevole distanza ed era appena uscito, o addirittura si trovava ancora, nella curvache precede il rettilineo.Gli argomenti difensivi proposti relativamente alla velocità di guida, allapossibilità di avvistamento, genericamente dedotte e che attengono al significato deglielementi probatori quanto all’apprezzamento del sapere scientifico introdotto nelprocesso, afferendo al merito, sono inammissibili in quanto volti a sollecitare unanuova lettura del compendio probatorio attraverso parametri ricostruttivi ritenuti piùplausibili o più persuasivi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018,Rv. 273217).5. Quanto ai profili di colpa residui, la Corte ha valorizzato la violazione deldivieto di sorpasso e il superamento della striscia continua, ritenendo causalmenterilevante la condotta di guida del [OSCURATO:PERSONA]. Ha infatti osservato che, se l’imputato nonavesse intrapreso la manovra di sorpasso, la vittima sarebbe riuscita a oltrepassarlo el’incidente non si sarebbe verificato.Con motivazione congrua e immune dalle criticità denunciate, la Corte territorialeha quindi disatteso la valutazione del primo giudice, che aveva ritenuto provata solo intermini probabilistici la violazione dell’art. 148 cod. strada, reputandola perciòinsufficiente ai fini della condanna.Di diverso avviso, la Corte di appello ha fondato l’affermazione di responsabilitàsu dati oggettivi, quali la posizione del motociclo e la sua traiettoria rettilinea, anche infrenata, elementi dai quali ha desunto che il mezzo si trovasse già sulla corsia disorpasso al momento della manovra del [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò ha tratto la conclusione chel’imputato avesse iniziato la manovra senza previamente accertarsi del sopraggiungeredi altri veicoli oppure, pur avendolo percepito, senza valutarne adeguatamente lapresenza e la distanza.Tale motivazione è tutt’altro che illogica ed è in linea con il consolidato indirizzodi legittimità secondo cui il concorso di colpa del terzo, pur riconosciuto e quantificato,non interrompe il nesso causale se non presenti caratteri di eccezionalità, abnormità ostraordinarietà, tali da alterare il normale corso degli eventi e da rendere la condottaaltrui causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento.Invero, «le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sonosolo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo da quellodeterminato dalla condotta omissiva o commissiva dell’agente, ovvero danno luogo auno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicamente riconducibile adessa» (Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Rv. 286013).La valutazione compiuta dalla Corte territoriale risulta, dunque, logicamentecoerente alla luce del compendio probatorio acquisito, costituito dagli accertamentieseguiti sui luoghi, dagli esiti delle consulenze e dalla conformazione dell’areainteressata dal sinistro.Da ultimo va osservato che la Corte territoriale ha, inoltre, richiamato l’art. 140Cod. strada, che impone agli utenti di tenere una condotta tale da non creare pericoloo intralcio alla circolazione. In questa prospettiva, il mancato rispetto del principio diprecauzione, che impone di tenere conto anche del possibile comportamentoimprudente altrui, si pone in linea con la consolidata giurisprudenza in materia di colpastradale. In tema di circolazione, infatti, il principio dell’affidamento trova un limitenell’opposto principio secondo cui l’utente della strada risponde anche delcomportamento imprudente altrui, purché esso rientri nel limite della prevedibilità. Sitratta di principio già affermato anche in casi analoghi, nei quali è stata ritenutaimmune da vizi la decisione che ha ravvisato la responsabilità del conducente diun’autovettura il quale, nell’effettuare una svolta a sinistra, non si era avveduto delsopraggiungere di un motociclo proveniente nella stessa direzione a velocità superiorea quella consentita e intento a una manovra di sorpasso (Sez. 4, n. 4923 del20/10/2022, dep. 2023, Casano, Rv. 284093 – 01; conf. Sez. 4, n. 8870 del28/11/2024, dep. 2025, Vidal, Rv. 287731 – 01).6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna alpagamento delle spese processuali oltre che, tenuto conto della sentenza Corte cost.13 giugno 2000, n. 186, del versamento della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/04/2026.La Consigliera est. Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]