CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024
Cassazione n. 44850/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., sono fondati su motivi meramente fattuali, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. p. 3, ove si condividono le conclusioni del Gup, richiamando le immagini della videosorveglianza che evidenziano il ricorrente come materiale autore dei prelievi e quindi dimostrano la pregressa disponibilità del bancomat - senza che le altre registrazioni, ovvero ulteriori concrete risultanze procedimentali, consentano di ritenerlo responsabile del furto, reato presupposto - e il suo successivo consapevole utilizzo), mentre l'apprezzamento delle alternative ipotesi ricostruttive avanzate dalla difesa resta precluso in questa sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 29/10/2024 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]