CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 agosto 2021
Cassazione n. 25289/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Simone, rappresentati e difesi dall'avvocatoAntonio Damascelli;-ricorrenti-controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n.2383/2021 depositata il 12/08/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 7076/2022Numero sezionale 2019/2026Numero di raccolta generale 25289/2026Data pubblicazione 14/09/2026Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore dell’Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nellacomplessiva somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, il 12/09/2026.Il consigliere delegato