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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2022

Cassazione n. 38789/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], illustra imotivi di ricorso ai quali si riporta chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di FIRENZE, con sentenza del 21/9/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE il 17/7/2020, ritenuta la sussistenza di una unica fattispecie di estorsione consumata, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di estorsione aggravata di cui agli artt. 629 e 416 bis.1 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 629 cod. pen. 1.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. 1.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica.

1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod.

Pen. 2.

In data 27 giugno 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con la quale il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nei motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., alla qualificazione giuridica e alla quantificazione della pena.

Le doglianze, anche formulate nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferiscono esclusivamente la logicità e completezza della motivazione, sono manifestamente infondate.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso del processo.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata a operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482, cfr. anche Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 che ha anche specificato che "in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità").

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica, nella quale i giudici di merito hanno dato conto di avere valutato tutti gli elementi emersi e di essersi conformati alla giurisprudenza di legittimità relativa alle questioni poste, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217).

Nello specifico. 1.1.

Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 629 cod. pen. censurando la conclusione della Corte territoriale quanto alla ritenuta esistenza prove dalle quali poter desumere che la volontà delle persone offese sarebbe stata coartata dalla condotta del ricorrente.

Sotto tale profilo, infatti, le dichiarazioni rese dai fratelli Baccini non sarebbero state riscontrate da ulteriori e diversi elementi.

La censura è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, ha dato conto della condotta posta in essere e della idoneità della stessa, per le modalità con le quali questa è stata commessa, a coartare la volontà delle vittime, che peraltro si sono determinate a denunciare quanto accaduto solo dopo essere state convocate presso la Procura della Repubblica in quanto prima erano state trattenute dal muovere tale passo dallo stato di paura indotto dalla minaccia estorsiva ricevuta.

Nella sentenza impugnata, poi, sono anche indicati gli elementi ulteriori, come ad esempio la circostanza che il fatto era emerso nel corso di intercettazioni effettuate in altro procedimento e le dichiarazioni del teste Cuomo, che hanno fornito adeguato riscontro alle concordi e chiare dichiarazioni rese da entrambe le persone offese.

1.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. rilevando che la sussistenza dell'aggravante, fondata solo sulla provenienza del ricorrente, indicato come "calabrese", sarebbe motivata in relazione a elementi privi della consistenza richiesta dalla norma, cioè l'uso di modalità intimidatorie tali da evocare l'esistenza di una organizzazione criminale e non una semplice provenienza geografica.

Ragione questa per la quale la motivazione, che prende le mosse da una errata interpretazione della norma, sarebbe anche apodittica.

La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, con il riferimento alle concrete modalità operative utilizzate, caratterizzate da minacce presentate da numerose persone, richiamando la presenza di fantomatiche organizzazioni, paventando l'appartenenza alla criminalità organizzata e anche prospettando la necessità di sostenere dei detenuti, si è conformata alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021.

Marcianò, Rv. 281027 - 01; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222 - 01) sul punto e ha pertanto reso una corretta e adeguata motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. nei termini del ricorso alla modalità mafiosa.

1.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica evidenziando che la conclusione della Corte territoriale in merito alla ritenuta sussistenza della fattispecie incriminatrice sarebbe errata in quanto il ricorrente aveva agito in forza di un mandato a lui conferito al fine di recuperare un credito insoluto effettivamente esistente.

Anche quanto alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti la doglianza è manifestamente infondata.

Come evidenziato dalla Corte territoriale, infatti, la condotta, posta in essere in virtù di un mandato privo di qualsivoglia certezza e comunque riferibile a un credito non esigibile (la società dei fratelli Baccini era fallita e la circostanza era nota agli autori del reato), integra la fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen.

La circostanza, d'altro canto, che il ricorrente e i concorrenti abbiano richiesto la somma con le modalità indicate e anche per finalità ulteriori al solo recupero del credito (per sostenere i detenuti o quanto meno il Malara nel frattempo ristretto per altra causa), esclude che possa ritenersi la diversa ipotesi di reato di cui all'art. 393 cod. pen.

Pure a prescindere dalla inesigibilità del credito, infatti, gli elementi indicati sono significativi del dolo di estorsione, correttamente ritenuto dai giudici di merito (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02).

1.4. Nel quarto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen.

La doglianza è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, contenuta - per altro - entro limiti prossimi al minimo edittale, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, dell'assenza di elementi suscettibili di una valutazione positiva.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], illustra imotivi di ricorso ai quali si riporta chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di FIRENZE, con sentenza del 21/9/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE il 17/7/2020, ritenuta la sussistenza di una unica fattispecie di estorsione consumata, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di estorsione aggravata di cui agli artt. 629 e 416 bis.1 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 629 cod. pen. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica. 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. Pen. 2. In data 27 giugno 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con la quale il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nei motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., alla qualificazione giuridica e alla quantificazione della pena. Le doglianze, anche formulate nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferiscono esclusivamente la logicità e completezza della motivazione, sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano coerenti con quanto emerso nel corso del processo. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata a operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482, cfr. anche Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 che ha anche specificato che "in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità"). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica, nella quale i giudici di merito hanno dato conto di avere valutato tutti gli elementi emersi e di essersi conformati alla giurisprudenza di legittimità relativa alle questioni poste, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Nello specifico. 1.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 629 cod. pen. censurando la conclusione della Corte territoriale quanto alla ritenuta esistenza prove dalle quali poter desumere che la volontà delle persone offese sarebbe stata coartata dalla condotta del ricorrente. Sotto tale profilo, infatti, le dichiarazioni rese dai fratelli Baccini non sarebbero state riscontrate da ulteriori e diversi elementi. La censura è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, ha dato conto della condotta posta in essere e della idoneità della stessa, per le modalità con le quali questa è stata commessa, a coartare la volontà delle vittime, che peraltro si sono determinate a denunciare quanto accaduto solo dopo essere state convocate presso la Procura della Repubblica in quanto prima erano state trattenute dal muovere tale passo dallo stato di paura indotto dalla minaccia estorsiva ricevuta. Nella sentenza impugnata, poi, sono anche indicati gli elementi ulteriori, come ad esempio la circostanza che il fatto era emerso nel corso di intercettazioni effettuate in altro procedimento e le dichiarazioni del teste Cuomo, che hanno fornito adeguato riscontro alle concordi e chiare dichiarazioni rese da entrambe le persone offese. 1.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. rilevando che la sussistenza dell'aggravante, fondata solo sulla provenienza del ricorrente, indicato come "calabrese", sarebbe motivata in relazione a elementi privi della consistenza richiesta dalla norma, cioè l'uso di modalità intimidatorie tali da evocare l'esistenza di una organizzazione criminale e non una semplice provenienza geografica. Ragione questa per la quale la motivazione, che prende le mosse da una errata interpretazione della norma, sarebbe anche apodittica. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, con il riferimento alle concrete modalità operative utilizzate, caratterizzate da minacce presentate da numerose persone, richiamando la presenza di fantomatiche organizzazioni, paventando l'appartenenza alla criminalità organizzata e anche prospettando la necessità di sostenere dei detenuti, si è conformata alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021. Marcianò, Rv. 281027 - 01; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222 - 01) sul punto e ha pertanto reso una corretta e adeguata motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. nei termini del ricorso alla modalità mafiosa. 1.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica evidenziando che la conclusione della Corte territoriale in merito alla ritenuta sussistenza della fattispecie incriminatrice sarebbe errata in quanto il ricorrente aveva agito in forza di un mandato a lui conferito al fine di recuperare un credito insoluto effettivamente esistente. Anche quanto alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti la doglianza è manifestamente infondata. Come evidenziato dalla Corte territoriale, infatti, la condotta, posta in essere in virtù di un mandato privo di qualsivoglia certezza e comunque riferibile a un credito non esigibile (la società dei fratelli Baccini era fallita e la circostanza era nota agli autori del reato), integra la fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. La circostanza, d'altro canto, che il ricorrente e i concorrenti abbiano richiesto la somma con le modalità indicate e anche per finalità ulteriori al solo recupero del credito (per sostenere i detenuti o quanto meno il Malara nel frattempo ristretto per altra causa), esclude che possa ritenersi la diversa ipotesi di reato di cui all'art. 393 cod. pen. Pure a prescindere dalla inesigibilità del credito, infatti, gli elementi indicati sono significativi del dolo di estorsione, correttamente ritenuto dai giudici di merito (cfr. Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02). 1.4. Nel quarto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, contenuta - per altro - entro limiti prossimi al minimo edittale, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, dell'assenza di elementi suscettibili di una valutazione positiva. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
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