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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27475/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TRIESTEnel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, tranne per il capo di incolpazione n.6; sentito il difensore di D'[OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato alle conclusioni della memoria depositata; sentito il difensore di D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ef [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; sentiti i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali hanno chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 5 ottobre 2021, in parziale riforma dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste del 6 settembre 2021, sostituiva a D'[OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti contestati ai capi 1) e 4), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen., la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari ed annullava nel resto l'ordinanza impugnata, disponendo l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei quali era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere; agli indagati erano contestati diversi episodi di estorsione, tentata e consumata, tutti relativi ad impedire lo svolgimento della manifestazione denominata "I giovedì del sole" se gli organizzatori, associazione "[OSCURATO:PERSONA] del Sole" e Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento, non avessero consentito la partecipazione anche agli ambulanti morosi nel pagamento delle quote dovute all'associazione ed escluso invece commercianti esterni a quelli di Bibione (capi da 1 a 6), mentre al capo 7 veniva contestata una estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale del riesame aveva escluso la sussistenza per tutti gli episodi dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. (metodo mafioso), riqualificato il fatto di cui al capo 1) in violenza privata aggravata dall'essere stato commesso il delitto da più persone riunite nel corso di manifestazione pubblica (art. 610 cod.pen.); riqualificati i fatti di cui al capo 2) e 3) nel reato di minaccia (art. 612 cod.pen.); riqualificato il fatto di cui al capo 4) nel reato di violenza privata commessa ai danni della sola associazione "[OSCURATO:PERSONA] del Sole" e non anche del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento; escluso per il capo 5) qualsiasi profilo di rilevanza penale; riqualificato il fatto di cui al capo 6) nel reato di percosse (art. 581 cod.pen.); riqualificato il fatto di cui al capo 7) nel reato di minaccia (art. 612 cod.pen.). 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste osservando, quanto al capo 4), che il Tribunale aveva riqualificato il fatto in violenza privata escludendo qualsiasi riflesso dannoso in capo all'associazione, considerando soltanto la parte del capo di incolpazione relativa all'adozione della delibera n.145/2020 adottata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento (che ridimensionava l'iniziativa con l'esclusione di tutti i commercianti ambulanti) ma non la rimanente significativa parte in cui si contestava che gli indagati avevano preteso che partecipassero anche gli ambulanti esclusi per il mancato pagamento delle quote all'associazione.

Il Pubblico Ministero rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, i riflessi patrimoniali della condotta degli indagati erano del tutto evidenti, visto che gli indagati pretendevano che potessero partecipare anche gli ambulanti che non avevano pagato le quote, e quindi che l'associazione rinunciasse a svariate migliaia di euro; anche il concreto ed effettivo risultato finale dell'attività intimidatoria del sodalizio di D'[OSCURATO:PERSONA] aveva avuto innegabili riflessi patrimoniali per l'associazione, visto che l'associazione aveva perso le quote degli ambulanti non morosi che non avevano potuto partecipare e gli associati avevano perso gli incassi; anche il richiamo nel capo 4) delle condotte contestate al capo 5), relativo alle minacce all'assessore Arduini, non era stato considerato dal Tribunale.

Il Tribunale, prosegue il difensore, aveva anche errato nel ritenere che l'ingiusto profitto di cui all'art. 629 cod.pen. debba essere patrimoniale/economico: nel caso in esame, il vantaggio cui miravano gli indagati era di decidere quali ambulanti potessero partecipare, escludere gli ambulanti non di Bibione, ovvero impedire la partecipazione di qualsiasi ambulante a manifestazioni in Bibione che non avesse riconosciuto un potere di controllo al sodalizio campano. 1.2 Il Pubblico Ministero contesta l'ordinanza del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto di riqualificare i fatti di cui al capo 1) in violenza privata: premesso che veniva contestato di avere impedito il regolare svolgimento della manifestazione denominata "I Giovedì del Lido del Sole", giungendo a posizionare un autoarticolato in modo tale da impedire il passaggio nelle principali aree di accesso all'area del mercato di Bibione, e che lo scopo degli indagati era di costringere gli operatori commerciali a non aprire i propri stand in modo da costringere l'associazione "[OSCURATO:PERSONA] del Sole" ad ammettere anche gli ambulanti esclusi, il Pubblico Ministero rileva che era indubbio l'ingiusto profitto (quantomeno non patrimoniale) in capo agli indagati con danno patrimoniale per i commercianti che non avevano aperto, e che avevano subìto non una semplice costrizione della libertà morale, ma della loro attività professionale con correlativo danno patrimoniale (viene poi affermato che le massime giurisprudenziali citate dal Tribunale non erano attinenti al caso in esame); l'assunto del Tribunale secondo cui l'attività intimidatoria e violenta degli indagati con riguardo al mercato del giovedì sarebbe stata semplicemente rivolta a coartare i commercianti "dissidenti" a partecipare ad una protesta, e non invece a non aprire i propri stand, era in insanabile contrasto con le dichiarazioni (che venivano riportate in ricorso) rese dai commercianti e dai vertici dell'associazione. 1.3 Con riferimento ai capi 2) e 3) dell'incolpazione provvisoria, il Pubblico Ministero, premesso che venivano contestati i comportamenti posti in essere dal gruppo capeggiato da D'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di quei pochi operatori commerciali che avevano partecipato ai mercatini de "I Giovedì del Lido del Sole" del 20 e 27.8.2020, rileva che in entrambi gli episodi sussistevano tutti gli estremi dell'estorsione per le considerazioni già svolte in precedenza: anche ammesso che le condotte contestate agli indagati potessero essere interpretate -4- come esclusivamente finalizzate alla verifica della presenza di ambulanti nel mercato, non più consentita in forza della delibera del Comune, il Tribunale sosteneva essere giusto profitto quello di assicurarsi il rispetto di una delibera scorretta/ingiusta/discriminatoria che per lo stesso Tribunale era frutto di violenza privata aggravata (e per il Pubblico Ministero ed il giudice per le indagini preliminari di attività estorsiva). 1.4 Quanto al capo di incolpazione n.5), il Pubblico Ministero osserva che la lettura dei fatti del Tribunale, secondo cui l'assessore Arduini era semplicemente infastidita per i toni aggressivi e le modalità moleste utilizzate da D'Antonio e Biancolino, era smentita dalle dichiarazioni della stessa Arduini. 1.5 n Pubblico Ministero lamenta la derubricazione del reato di percosse nel si fatto di cui al capo 6), non essendo state considerate le informazioni che tbi. ricavavano dai verbali di sommarie informazioni testimoniali che suffragavano, quantomeno in via indiziaria, il dato storico del pestaggio/azione punitiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per non essersi allineato alle posizioni degli ambulanti di origine campana, esclusi dalla manifestazione. 1.6 D Pubblico Ministero eccepisce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui era stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen.: non veniva infatti spiegato per quali ragioni le varie dichiarazioni rilasciate dai soggetti che avevano subìto e comunque vissuto in prima persona le reiterate condotte intimidatorie e violente degli indagati non fossero idonee a dimostrare che nelle persone offese era sorto il ragionevole e plausibile timore di trovarsi di fronte a soggetti inseriti nella criminalità organizzata. 1.7 I! Pubblico Ministero contesta infine la decisione del Tribunale del Riesame nella parte in cui aveva escluso per tutti gli indagati le esigenze cautelari, escluso D'[OSCURATO:PERSONA], in quanto le stesse erano state sufficientemente ed idoneamente valutate nell'ordinanza dal giudice per le indagini preliminari e che, qualora l'ordinanza impugnata fosse stata annullata soltanto nella parte relativa alla derubricazione dei delitti originariamente contestati come estorsioni, la gravità oggettive e soggettiva della vicenda avrebbe richiesto una rivalutazione delle esigenze cautelari da parte del Tribunale.

2. Presentava memoria il difensore di D'[OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore rileva che il Tribunale aveva dato esaustiva contezza delle ragioni per cui aveva ritenuto di riqualificare l'estorsione in violenza privata, in quanto non vi era il fine di conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale e i fatti erano pertanto stati correttamente considerati come espressione degenerativa di un movimento di protesta: il danno collaterale che avrebbero avuto, in ipotesi, gli ambulanti professionisti che non avevano potuto partecipare al mercato rappresentava un evento non preordinato, non voluto dagli indagati, con conseguente inesistenza del dolo.

Quanto all'aggravante dell'art. 416 bis 1 cod.pen., la stessa era stata esclusa in ragione di un agire complessivo dei coindagati che non aveva mai veicolato il messaggio intimidatorio della propria appartenenza ad un clan criminale organizzato per rafforzare il proprio intento, né tale suggestione era stata percepita in alcun modo cialle persone offese; l'assioma per cui l'origine meridionale degli indagati adombrava di per sé il pensiero, per non dire il pregiudizio, di un'appartenenza a sodalizio criminale mafioso, spiegava il tenore di talune esternazioni delle persone offese; chiede, pertanto, dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1 Partendo dal capo di incolpazione n.1, non appare condivisibile la decisione del Tribunale secondo la quale non vi sarebbero i requisiti del profitto e dell'ingiusto danno: per come ricostruiti i fatti, si deve infatti rilevare come l'azione degli indagati, consistita nell'impedire agli ambulanti di aprire i propri stand prima con l'apposizione di un autoarticolato che impediva l'accesso alla piazza e poi con atteggiamenti minacciosi, non concretava soltanto il reato di violenza privata, in quanto non vi è dubbio che vi sia stato un danno non solo in capo agli ambulanti che non avevano potuto esporre e quindi vendere la propria merce, ma anche in capo all'associazione "[OSCURATO:PERSONA] del Sole" che, non poteva chiedere i contributi agli ambulanti che non avevano potuto partecipare alla manifestazione; quanto all'ingiusto profitto, lo stesso deve essere ravvisato nel fatto che gli indagati hanno ottenuto di condizionare l'operato dell'associazione, decidendo chi potesse partecipare (in particolare, gli ambulanti non in regola con i pagamenti dovuti all'associazione).

Pertinente appare il richiamo operato dal Pubblico Ministero ricorrente alla sentenza di Sez.2, Sentenza n. 10398 del 10/05/1983, Cutrona, Rv. 161528 - 01, che ha affermato che "è ravvisabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata allorquando l'agente fa uso della violenza o della minaccia per realizzare un ingiusto profitto e con la consapevolezza di usare la violenza o la minaccia per costringere, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa.

Pertanto deve ravvisarsi il delitto di estorsione aggravata nel caso di più persone che, usando violenza o minaccia, costringono altri a non svolgere la propria attività, cagionando alle vittime un danno economico per un fine ingiusto. (nella fattispecie gli imputati per impedire lo svolgimento di un mercato avevano svolto azione intimidatrice nei confronti di tutti i commercianti che erano stati costretti a chiudere i loro negozi o ad allontanarsi dal luogo ove solitamente era tenuto il mercato.

Tale condotta era stata posta in essere per perseguire l'ingiusto profitto di onorare un "boss" locale ucciso dalle forze dell'ordine e per riaffermare il dominio dell'organizzazione - c - L i....;,.., mafiosa cui erano affiliati i prevenuti - in questo modo era stato cagionato un danno patrimoniale ai commercianti e al comune nelle cui casse non erano entrate le tasse di posteggio che sarebbero state versate se il mercato si fosse regolarmente tenuto)" A tal riguardo deve ribadirsi (v.

Sez. 6, n. 53429 del 5/11/2014, Rv.261800; Sez. 5, n. 32011 del 19/4/2006, Rv. 235195 ) che il discrimen fra i delitti di estorsione (art. 629 c.p.) e di violenza privata (art. 610 c.p.) si individua nel fatto che, nel primo reato e non nel secondo, la condotta minacciosa è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto, che non ha rilevanza solo economica o patrimoniale, ma può quindi trattarsi di un diverso vantaggio, come nel caso in esame; pertanto, deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata relativamente al capo di incolpazione n.1), con rinvio al Tribunale di Trieste per nuovo esame. 1.2 Corretta appare invece la decisione del Tribunale per quanto riguarda i capi di incolpazione n. 2) e 3), in quanto non si ravvisano gli elementi costitutivi del reato di estorsione, essendosi trattato di una attività di "controllo" del territorio non rivolta in particolare in modo univoco ad impedire l'apertura dei banchi agli ambulanti, ma potendo valere al più come minaccia nei confronti degli stessi. 1.3 Analoga conclusione deve essere presa in relazione al capo di incolpazione n.4), posto che i fatti descritti nella prima parte dello stesso devono ritenersi già ricompresi nel capo 1); quanto alla emanazione delle delibera comunale con la quale era stati, disposto il ridimensionamento della manifestazione, il Tribunale ha osservato, con una valutazione di fatto non censurabile in questa sede, come la delibera era stata presa su richiesta dell'associazione "[OSCURATO:PERSONA] del Sole", nei cui confronti potrebbe ravvisarsi il delitto di violenza privata, con la conseguenza che non appare ravvisabile una estorsione commessa dagli indagati ai danni del Comune. 1.4 Fondato è invece il motivo di ricorso relativo al capo 5) in quanto le condotte descritte non sono prive di rilevanza penale, posto che lo stesso Tribunale riconosce che l'assessore Arduini era stata "pedinata" nel mercato di Bibione e che si era preteso che lei risolvesse la questione relativa alla partecipazione degli ambulanti campani e che interessasse direttamente il sindaco del paese, tutte condotte che potrebbero portare a ravvisare il delitto di violenza privata, se non quello di tentata estorsione, posto che la stessa Arduini aveva dichiarato di essere stata intimidita dalle modalità con le quali gli indagati si erano rivolti a lei (vedi trascrizione delle dichiarazioni riportate nel ricorso del Pubblico Ministero); il Tribunale dovrà quindi nuovamente motivare su eventuali profili di rilevanza penale nelle condotte sopra descritte. 1.5 Corrette sono le motivazioni del Tribunale sui capi di incolpazione n. 6 e 7, visto che per il primo non è emerso in modo chiaro quale fosse la ragione del litigio tra la persona offesa Perrella e i tre indagati D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per il secondo mancano i requisiti, come ritenuto dal Tribunale, costituivi del reato di estorsione. 1.6 Fondato è, infine, il motivo di ricorso relativo alla contestata aggravante dell'art. 416 bis 1 cod.pen.: come precisato da Sez. 2, sent. n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525, "Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso', prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo" Nel caso in esame, il Tribunale non ha motivato adeguatamente l'esclusione dell'aggravante, non avendo considerato che non è necessario che chi è indagato per un reato in cui sia contestata l'aggravante prospetti alla persona offesa la sua appartenenza alla criminalità organizzata, ma che tale sia l'impressione che ne ha avuto la vittima; non sono quindi state considerate le dichiarazioni delle persone sentite, riportate in ricorso nelle pagine 34 e seguenti, dove viene fatto più volte riferimento al fatto che i dichiaranti avevano l'impressione di trovarsi al cospetto non di un semplice gruppo organizzato che voleva difendere gli interessi di alcuni ambulanti, ma di una vera e propria associazione mafiosa; anche su questo punto, si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 1.7 Quanto infine alla sussistenza di esigenze cautelari, le stesse dovranno essere rivalutate all'esito della decisione emessa in punto di sussistenza dei gravi indizi di reato relativi ai capi di incolpazione per i quali viene disposto l'annullamento.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TRIESTEnel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, tranne per il capo di incolpazione n.6; sentito il difensore di D'[OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato alle conclusioni della memoria depositata; sentito il difensore di D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ef [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; sentiti i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali hanno chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 5 ottobre 2021, in parziale riforma dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste del 6 settembre 2021, sostituiva a D'[OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti contestati ai capi 1) e 4), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen., la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari ed annullava nel resto l'ordinanza impugnata, disponendo l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], nei confronti dei quali era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere; agli indagati erano contestati diversi episodi di estorsione, tentata e consumata, tutti relativi ad impedire lo svolgimento della manifestazione denominata "I giovedì del sole" se gli organizzatori, associazione "[OSCURATO:PERSONA] del Sole" e Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento, non avessero consentito la partecipazione anche agli ambulanti morosi nel pagamento delle quote dovute all'associazione ed escluso invece commercianti esterni a quelli di Bibione (capi da 1 a 6), mentre al capo 7 veniva contestata una estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale del riesame aveva escluso la sussistenza per tutti gli episodi dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. (metodo mafioso), riqualificato il fatto di cui al capo 1) in violenza privata aggravata dall'essere stato commesso il delitto da più persone riunite nel corso di manifestazione pubblica (art. 610 cod.pen.); riqualificati i fatti di cui al capo 2) e 3) nel reato di minaccia (art. 612 cod.pen.); riqualificato il fatto di cui al capo 4) nel reato di violenza privata commessa ai danni della sola associazione "[OSCURATO:PERSONA] del Sole" e non anche del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento; escluso per il capo 5) qualsiasi profilo di rilevanza penale; riqualificato il fatto di cui al capo 6) nel reato di percosse (art. 581 cod.pen.); riqualificato il fatto di cui al capo 7) nel reato di minaccia (art. 612 cod.pen.). 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste osservando, quanto al capo 4), che il Tribunale aveva riqualificato il fatto in violenza privata escludendo qualsiasi riflesso dannoso in capo all'associazione, considerando soltanto la parte del capo di incolpazione relativa all'adozione della delibera n.145/2020 adottata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento (che ridimensionava l'iniziativa con l'esclusione di tutti i commercianti ambulanti) ma non la rimanente significativa parte in cui si contestava che gli indagati avevano preteso che partecipassero anche gli ambulanti esclusi per il mancato pagamento delle quote all'associazione. Il Pubblico Ministero rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, i riflessi patrimoniali della condotta degli indagati erano del tutto evidenti, visto che gli indagati pretendevano che potessero partecipare anche gli ambulanti che non avevano pagato le quote, e quindi che l'associazione rinunciasse a svariate migliaia di euro; anche il concreto ed effettivo risultato finale dell'attività intimidatoria del sodalizio di D'[OSCURATO:PERSONA] aveva avuto innegabili riflessi patrimoniali per l'associazione, visto che l'associazione aveva perso le quote degli ambulanti non morosi che non avevano potuto partecipare e gli associati avevano perso gli incassi; anche il richiamo nel capo 4) delle condotte contestate al capo 5), relativo alle minacce all'assessore Arduini, non era stato considerato dal Tribunale. Il Tribunale, prosegue il difensore, aveva anche errato nel ritenere che l'ingiusto profitto di cui all'art. 629 cod.pen. debba essere patrimoniale/economico: nel caso in esame, il vantaggio cui miravano gli indagati era di decidere quali ambulanti potessero partecipare, escludere gli ambulanti non di Bibione, ovvero impedire la partecipazione di qualsiasi ambulante a manifestazioni in Bibione che non avesse riconosciuto un potere di controllo al sodalizio campano. 1.2 Il Pubblico Ministero contesta l'ordinanza del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto di riqualificare i fatti di cui al capo 1) in violenza privata: premesso che veniva contestato di avere impedito il regolare svolgimento della manifestazione denominata "I Giovedì del Lido del Sole", giungendo a posizionare un autoarticolato in modo tale da impedire il passaggio nelle principali aree di accesso all'area del mercato di Bibione, e che lo scopo degli indagati era di costringere gli operatori commerciali a non aprire i propri stand in modo da costringere l'associazione "[OSCURATO:PERSONA] del Sole" ad ammettere anche gli ambulanti esclusi, il Pubblico Ministero rileva che era indubbio l'ingiusto profitto (quantomeno non patrimoniale) in capo agli indagati con danno patrimoniale per i commercianti che non avevano aperto, e che avevano subìto non una semplice costrizione della libertà morale, ma della loro attività professionale con correlativo danno patrimoniale (viene poi affermato che le massime giurisprudenziali citate dal Tribunale non erano attinenti al caso in esame); l'assunto del Tribunale secondo cui l'attività intimidatoria e violenta degli indagati con riguardo al mercato del giovedì sarebbe stata semplicemente rivolta a coartare i commercianti "dissidenti" a partecipare ad una protesta, e non invece a non aprire i propri stand, era in insanabile contrasto con le dichiarazioni (che venivano riportate in ricorso) rese dai commercianti e dai vertici dell'associazione. 1.3 Con riferimento ai capi 2) e 3) dell'incolpazione provvisoria, il Pubblico Ministero, premesso che venivano contestati i comportamenti posti in essere dal gruppo capeggiato da D'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di quei pochi operatori commerciali che avevano partecipato ai mercatini de "I Giovedì del Lido del Sole" del 20 e 27.8.2020, rileva che in entrambi gli episodi sussistevano tutti gli estremi dell'estorsione per le considerazioni già svolte in precedenza: anche ammesso che le condotte contestate agli indagati potessero essere interpretate -4- come esclusivamente finalizzate alla verifica della presenza di ambulanti nel mercato, non più consentita in forza della delibera del Comune, il Tribunale sosteneva essere giusto profitto quello di assicurarsi il rispetto di una delibera scorretta/ingiusta/discriminatoria che per lo stesso Tribunale era frutto di violenza privata aggravata (e per il Pubblico Ministero ed il giudice per le indagini preliminari di attività estorsiva). 1.4 Quanto al capo di incolpazione n.5), il Pubblico Ministero osserva che la lettura dei fatti del Tribunale, secondo cui l'assessore Arduini era semplicemente infastidita per i toni aggressivi e le modalità moleste utilizzate da D'Antonio e Biancolino, era smentita dalle dichiarazioni della stessa Arduini. 1.5 n Pubblico Ministero lamenta la derubricazione del reato di percosse nel si fatto di cui al capo 6), non essendo state considerate le informazioni che tbi. ricavavano dai verbali di sommarie informazioni testimoniali che suffragavano, quantomeno in via indiziaria, il dato storico del pestaggio/azione punitiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per non essersi allineato alle posizioni degli ambulanti di origine campana, esclusi dalla manifestazione. 1.6 D Pubblico Ministero eccepisce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui era stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen.: non veniva infatti spiegato per quali ragioni le varie dichiarazioni rilasciate dai soggetti che avevano subìto e comunque vissuto in prima persona le reiterate condotte intimidatorie e violente degli indagati non fossero idonee a dimostrare che nelle persone offese era sorto il ragionevole e plausibile timore di trovarsi di fronte a soggetti inseriti nella criminalità organizzata. 1.7 I! Pubblico Ministero contesta infine la decisione del Tribunale del Riesame nella parte in cui aveva escluso per tutti gli indagati le esigenze cautelari, escluso D'[OSCURATO:PERSONA], in quanto le stesse erano state sufficientemente ed idoneamente valutate nell'ordinanza dal giudice per le indagini preliminari e che, qualora l'ordinanza impugnata fosse stata annullata soltanto nella parte relativa alla derubricazione dei delitti originariamente contestati come estorsioni, la gravità oggettive e soggettiva della vicenda avrebbe richiesto una rivalutazione delle esigenze cautelari da parte del Tribunale. 2. Presentava memoria il difensore di D'[OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore rileva che il Tribunale aveva dato esaustiva contezza delle ragioni per cui aveva ritenuto di riqualificare l'estorsione in violenza privata, in quanto non vi era il fine di conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale e i fatti erano pertanto stati correttamente considerati come espressione degenerativa di un movimento di protesta: il danno collaterale che avrebbero avuto, in ipotesi, gli ambulanti professionisti che non avevano potuto partecipare al mercato rappresentava un evento non preordinato, non voluto dagli indagati, con conseguente inesistenza del dolo. Quanto all'aggravante dell'art. 416 bis 1 cod.pen., la stessa era stata esclusa in ragione di un agire complessivo dei coindagati che non aveva mai veicolato il messaggio intimidatorio della propria appartenenza ad un clan criminale organizzato per rafforzare il proprio intento, né tale suggestione era stata percepita in alcun modo cialle persone offese; l'assioma per cui l'origine meridionale degli indagati adombrava di per sé il pensiero, per non dire il pregiudizio, di un'appartenenza a sodalizio criminale mafioso, spiegava il tenore di talune esternazioni delle persone offese; chiede, pertanto, dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1 Partendo dal capo di incolpazione n.1, non appare condivisibile la decisione del Tribunale secondo la quale non vi sarebbero i requisiti del profitto e dell'ingiusto danno: per come ricostruiti i fatti, si deve infatti rilevare come l'azione degli indagati, consistita nell'impedire agli ambulanti di aprire i propri stand prima con l'apposizione di un autoarticolato che impediva l'accesso alla piazza e poi con atteggiamenti minacciosi, non concretava soltanto il reato di violenza privata, in quanto non vi è dubbio che vi sia stato un danno non solo in capo agli ambulanti che non avevano potuto esporre e quindi vendere la propria merce, ma anche in capo all'associazione "[OSCURATO:PERSONA] del Sole" che, non poteva chiedere i contributi agli ambulanti che non avevano potuto partecipare alla manifestazione; quanto all'ingiusto profitto, lo stesso deve essere ravvisato nel fatto che gli indagati hanno ottenuto di condizionare l'operato dell'associazione, decidendo chi potesse partecipare (in particolare, gli ambulanti non in regola con i pagamenti dovuti all'associazione). Pertinente appare il richiamo operato dal Pubblico Ministero ricorrente alla sentenza di Sez.2, Sentenza n. 10398 del 10/05/1983, Cutrona, Rv. 161528 - 01, che ha affermato che "è ravvisabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata allorquando l'agente fa uso della violenza o della minaccia per realizzare un ingiusto profitto e con la consapevolezza di usare la violenza o la minaccia per costringere, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa. Pertanto deve ravvisarsi il delitto di estorsione aggravata nel caso di più persone che, usando violenza o minaccia, costringono altri a non svolgere la propria attività, cagionando alle vittime un danno economico per un fine ingiusto. (nella fattispecie gli imputati per impedire lo svolgimento di un mercato avevano svolto azione intimidatrice nei confronti di tutti i commercianti che erano stati costretti a chiudere i loro negozi o ad allontanarsi dal luogo ove solitamente era tenuto il mercato. Tale condotta era stata posta in essere per perseguire l'ingiusto profitto di onorare un "boss" locale ucciso dalle forze dell'ordine e per riaffermare il dominio dell'organizzazione - c - L i....;,.., mafiosa cui erano affiliati i prevenuti - in questo modo era stato cagionato un danno patrimoniale ai commercianti e al comune nelle cui casse non erano entrate le tasse di posteggio che sarebbero state versate se il mercato si fosse regolarmente tenuto)" A tal riguardo deve ribadirsi (v. Sez. 6, n. 53429 del 5/11/2014, Rv.261800; Sez. 5, n. 32011 del 19/4/2006, Rv. 235195 ) che il discrimen fra i delitti di estorsione (art. 629 c.p.) e di violenza privata (art. 610 c.p.) si individua nel fatto che, nel primo reato e non nel secondo, la condotta minacciosa è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto, che non ha rilevanza solo economica o patrimoniale, ma può quindi trattarsi di un diverso vantaggio, come nel caso in esame; pertanto, deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata relativamente al capo di incolpazione n.1), con rinvio al Tribunale di Trieste per nuovo esame. 1.2 Corretta appare invece la decisione del Tribunale per quanto riguarda i capi di incolpazione n. 2) e 3), in quanto non si ravvisano gli elementi costitutivi del reato di estorsione, essendosi trattato di una attività di "controllo" del territorio non rivolta in particolare in modo univoco ad impedire l'apertura dei banchi agli ambulanti, ma potendo valere al più come minaccia nei confronti degli stessi. 1.3 Analoga conclusione deve essere presa in relazione al capo di incolpazione n.4), posto che i fatti descritti nella prima parte dello stesso devono ritenersi già ricompresi nel capo 1); quanto alla emanazione delle delibera comunale con la quale era stati, disposto il ridimensionamento della manifestazione, il Tribunale ha osservato, con una valutazione di fatto non censurabile in questa sede, come la delibera era stata presa su richiesta dell'associazione "[OSCURATO:PERSONA] del Sole", nei cui confronti potrebbe ravvisarsi il delitto di violenza privata, con la conseguenza che non appare ravvisabile una estorsione commessa dagli indagati ai danni del Comune. 1.4 Fondato è invece il motivo di ricorso relativo al capo 5) in quanto le condotte descritte non sono prive di rilevanza penale, posto che lo stesso Tribunale riconosce che l'assessore Arduini era stata "pedinata" nel mercato di Bibione e che si era preteso che lei risolvesse la questione relativa alla partecipazione degli ambulanti campani e che interessasse direttamente il sindaco del paese, tutte condotte che potrebbero portare a ravvisare il delitto di violenza privata, se non quello di tentata estorsione, posto che la stessa Arduini aveva dichiarato di essere stata intimidita dalle modalità con le quali gli indagati si erano rivolti a lei (vedi trascrizione delle dichiarazioni riportate nel ricorso del Pubblico Ministero); il Tribunale dovrà quindi nuovamente motivare su eventuali profili di rilevanza penale nelle condotte sopra descritte. 1.5 Corrette sono le motivazioni del Tribunale sui capi di incolpazione n. 6 e 7, visto che per il primo non è emerso in modo chiaro quale fosse la ragione del litigio tra la persona offesa Perrella e i tre indagati D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per il secondo mancano i requisiti, come ritenuto dal Tribunale, costituivi del reato di estorsione. 1.6 Fondato è, infine, il motivo di ricorso relativo alla contestata aggravante dell'art. 416 bis 1 cod.pen.: come precisato da Sez. 2, sent. n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525, "Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso', prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo" Nel caso in esame, il Tribunale non ha motivato adeguatamente l'esclusione dell'aggravante, non avendo considerato che non è necessario che chi è indagato per un reato in cui sia contestata l'aggravante prospetti alla persona offesa la sua appartenenza alla criminalità organizzata, ma che tale sia l'impressione che ne ha avuto la vittima; non sono quindi state considerate le dichiarazioni delle persone sentite, riportate in ricorso nelle pagine 34 e seguenti, dove viene fatto più volte riferimento al fatto che i dichiaranti avevano l'impressione di trovarsi al cospetto non di un semplice gruppo organizzato che voleva difendere gli interessi di alcuni ambulanti, ma di una vera e propria associazione mafiosa; anche su questo punto, si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 1.7 Quanto infine alla sussistenza di esigenze cautelari, le stesse dovranno essere rivalutate all'esito della decisione emessa in punto di sussistenza dei gravi indizi di reato relativi ai capi di incolpazione per i quali viene disposto l'annullamento. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnat
Sentenza Cassazione n. 27475/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris