CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13154/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] / [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del l egale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a in Roma, alla via delle [OSCURATO:PERSONA] , n. 20 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] della “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in persona de i curatori, d ottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatoin Roma, alla via M. Mercati, n. 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE e PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di ALESSANDRIA INTIMATOe PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d’APPELLO di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] lasentenza n. 10/2020 della Corte d’Appello di Torino , udita la relazione nella camera di consiglio del 14febbraio 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. C on ricorso al Tribunale di Alessandria depositato nell’ottobre 2017 la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. formulavadomanda di concordato “con riserva”. 2.Nel maggio 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ; ” s.p.a. prospetta va al T ribunale diAlessandria la possibilità di regolare il proprio stato di crisi nelle forme di cui all’art. 182 bisl.fall. (cfr. ricorso, pag. 12) . All’uopo deducevaquanto segue (cfr. ricorso, pag g . 1 3 - 14 ) : che aveva stipulato accordi di ristrutturazione con creditori rappresentanti il 65,17%dell’indebitamento complessivo (“creditori aderenti ”) ; che aveva stipulato accordi di “riscadenzamento” degli iniziali termini di pagamento con creditori rappresentanti il 33,70% dell’indebitamento complessivo, da soddisfare tuttavia integralmente entro 120 giorni dall’omologazioneovvero dalla scadenza del termine di pagamento (“creditori estranei contrattualizzati”); che avrebbe fatto luogo al pagamento dei creditori estranei, rappresentanti l’1,15% dell’indebitamento complessivo, con cui non era stato stipulato alcun accordo, entro 120 giorni dall’omologazione(“creditori estranei puri”).3.Alla domanda ex art. 182 bis l.fall. allegava tra l’altro la relazi one sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attuabilità dell’accordo(cfr. ricorso, pag. 14). 4.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedeva al tribunale la concessione di “un termine congruo per procedere ad autenticare tutti gli accordi stipulati con i creditori c.d. estranei contrattualizzati e al fine di richiedere l’omologadegli stessi” (così ricorso, pag. 15). 5. Con decreto in data 18.6.2019 i l Tribunale di Alessandria rigettava la domanda di omologazione e, su istanza del Pubblico Ministero, dichiarava il fallimento dell’ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(cfr. ricorso, pag. 16). 6.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva reclamo alla Corte d’Appello di Torino avverso il diniego di omologazione e la dichiarazione di fallimento. Resisteva il [OSCURATO:PERSONA]. 7.Con sentenza n. 10/2020 la Corte d’Appello di Torino rigettava il reclamo. Evidenziavala corte che i “creditori estranei non contrattualizzati” erano da consideraredel tutto estranei rispetto agli accordi di ristrutturazione di cui era stata domandata l’omologa, come riconosciuto dalla stessa reclamante (cfr. sentenza impugnata, pag. 6). Evidenziava quindi che gli attestatori avrebbero dovuto verificare l’idoneità della proposta ad assicurare i l pagamento dei “creditori estranei non contrattualizzati” sebbene “con riferimento all’entità e ai termini più favorevoli pattuiti con gli accordi separati e non a quelli originari” (cfr. sentenza impugnata, pag. 6). 8.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; ne ha chiesto, sulla scorta di un unico motiv o , la cassazione con ogni conseguente statuizione.IlFallimento della [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto di rigettareil ricorso, con il favore delle spese . 9.Il contro ricorrent e ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con l’unico motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 182 bis l.fall., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia. Deduce che ha errato la corte d’appello a reputare lacunosa la relazione dei professionisti attestatori(cfr. ricorso, pag. 27). Deduce che dalla relazione di attestazione si evince, contrariamente agli assunti della corte di merito, la capacità di far luogo al pagamento dei “creditori estranei puri” entro il termine di 120 giorni dall’omologazione mediante le risorse liquide già presenti nelle casse sociali(cfr. ricorso, pag. 29) nonché la capacità di far luogo al pagamento dei creditori aderenti all’accordo e dei “creditori estranei contrattualizzati” entro il termine pattuito con i medesimi e sulla base dei proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari(cfr. ricorso, pagg. 29 -30). Deduce che del resto “lo stretto giudizio di idoneità attestativo deve concernere i soli creditori le cui pretese sono scadute, esigibili e non disciplinate in alcun accordo con la società debitrice” (così ricorso, pag. 30). Deduce che difatti il “creditore estraneo contrattualizzato”è, nella sostanza, parificabile al creditore aderente, accettando entrambi, attraverso l’espressione di una libera volontà negoziale, di riscadenzare il proprio credito” (così ricorso, pagg. 30 e 31).11.Il motivo di ricorso va respinto. 12. Si rimarca, previamente, che è la medesima ricorrente a qualifica re “estranei” (seppur “contrattualizzati”), in tal guisa affiancandoli ai creditori “estranei puri”, i creditori , rappresentanti il 33,70% dell’indebitamento complessivo, con i quali ha stipulato accordi di “riscadenzamento” degli iniziali termini di pagamento. D’altronde, significativamente il controricorrent e ha posto in risalt o (cfr. controricorso, pag. 15) che , nel reclamo esperito avverso la statuizione del tribunale,la [OSCURATO:PERSONA] aveva addotto che “gli accordi con i [OSCURATO:PERSONA] rientrano, a livello formale, nella più ampia categoria dei creditori estranei ”. In tal guisa,altresì per i creditori “estranei contrattualizzati” era ed è appieno destinata ad esplicarvalenza la previsione dell’art. 182 bis , 1° co., l.fall., alla cui stregua la relazione del professionista deve riguardare, oltre che la veridicità dei dati aziendali, l’ “attuabilità dell’accordo (…) con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: (…)”(cfr. Cass. 8.5.2019, n. 12064, secondo cui, in sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il sindacato del tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale compresa quella circa l’effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all’accordo nei tempi previsti per legge). 13. Si rimarca, conseguentemente, che in maniera ineccepibile la c orte distrettualeha - nel solco della menzionata disposizione di cui all’art. 182 bis , 1° co., l.fall.- rilevato che la relazione attestativa risultava affetta da carenza insanabile sotto il profilo contenutistico e motivazionale, siccome era limitata “ad una valutazione complessiva di attuabilità , mentre la verifica specifica di idoneità è riservata ai soli creditori esterni puri , che corrispondono ad una porzione relativamente infima della esposizione debitoria complessiva della società” (cfr. sentenza impugnata, pag. 7). Ed in maniera inappuntabile - la corte territoriale - ha soggiunto che l’insanabile lacuna dell’attestazione non era emendabile mercé una mera integrazione (cfr. sentenza impugnata, pag. 7). In questi termini per nulla si prospetta l’ “errorin iudicando”, prefigurato, con specifico riferimento all’art. 182 bisl.fall., dall’esperito mezzo di impugnazione. 14.La ricorrente sollecita i n pari tempo questa C orte al riesame (“senonché, queste circostanze non sono state prese in considerazione dalla Corte d’Appello”: così ricorso, pag. 30) del giudiz i o “ co n tenutistico – valutativo ” espresso dalla Corte di Torinoin ordine alla relazione attestativa (“la relazione attestativa, al contrario, parifica creditori aderenti all’accordo e creditori estranei non contrattualizzati ”: così sentenza impugnata, pag. 7). E nondimeno siffatta sollecitazione, traducendoci nella censura di un giudizio “di fatto”(cfr. in tal senso memoria dei controricorrenti, pag. 5), è, come tale, destinata a non ricever alcun seguito ne l solco ristretto che il n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. traccia ai fini della censura del giudizio anzidetto. Invero, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” suscettibili di acquisir significato alla lucedella pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte - e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione -possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la Corte torineseha ancorato il suo dictum.15.Ovviamente, la motivazione – siccome emerge dai rilievi premessi - vi è e per nulla è stata omessa. Al contempo, nel vigoredel nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. –al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo- non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928). 16.Da ultimo, in rapporto agli ulteriori presunti “ errores ” denunciati nell a rubrica dell’esperito mezzo, si impongonoi rilievi che seguono. 17. In primo luogo, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art.115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente -il che non è nel caso di specie - di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato - il che non è nel caso di specie- sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (cfr. Cass.10.6.2016,n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-01)). In secondo luogo,in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice di merito disattenda- il che non è nel caso di specie- tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass.(ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-02)). In terzo luogo, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 cod.civ. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia - il che non è nel caso di specie- attribuito l ’ onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr. Cass.29.5.2018, n. 13395; Cass. (ord.) 23.10.2018, n. 26769; Cass. sez. lav. 19.8.2020, n. 17313; Cass. 5.9.2006, n. 19064). 18.In dipendenza del rigetto del ricorso la società ricorrente va condannata a rimborsare al [OSCURATO:PERSONA] controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese nei confronti delle parti rimaste intimate. 19.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 12.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R . n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della