CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27285/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NALE di Bergamo;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, formulata, ai sensi dell’art. 673 cod. proc.pen., nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la rideterminazionedella pena applicata dalla Corte di appello di Brescia in data 21 marzo 2023 inrelazione al reato di cui agli artt. 56, 629, secondo comma, cod. pen., inrelazione all’art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., per effetto della sentenzadella Corte costituzionale n. 120 del 2023.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con un unico articolato motivo, la violazione delle disposizioni di cuiall’art. 56, 629 cod. pen., come risultante dalla predetta sentenza dichiarativadella illegittimità costituzionale, nonché vizi motivazionali.Rileva la difesa che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha negato l’applicazionedell’attenuante della lieve entità del fatto, fondando la decisione unicamentesulla circostanza che il reato è stato commesso in concorso con altra persona,omettendo di procedere a una analisi complessiva di tutti gli indici dell’art. 133cod. pen. e, in ogni caso, tradendo la ratio della sentenza della Cortecostituzionale.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, attribuendo esclusivo rilievo all’aver commesso ilreato in concorso di persone, avrebbe introdotto un automatismo non previsto nédalla legge, né dalla sentenza n. 120 del 2023.Ad avviso della difesa, la motivazione sarebbe, poi, manifestamente illogicae carente perché ha ancorato alla sussistenza del concorso di persone lamaggiore efficacia intimidatoria della condotta senza ricollegare taleaffermazione al caso concreto ed omettendo di considerare gli elementi fattuali disegno opposto.L’ordinanza si porrebbe, poi, in insanabile contrasto con le affermazioni dellaCorte di appello di Brescia che aveva ritenuto i plurimi atti di minacce nonparticolarmente efferate o violente.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, infine, avrebbe omesso di considerare elementidecisivi al fine della lieve entità del fatto estorsivo; in particolate, la reazionedella persona offesa che non ha ceduto alle richieste estorsive e che, comunque,è stata in grado di allertare subito le Forze dell’Ordine, comportamento che malsi concilierebbe con una condizione di totale assoggettamento psicologico che,invece, il Tribunale ha presunto in via automatica.Si osserva, inoltre, che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione non ha considerato che laricorrente si sarebbe occupata soltanto della richiesta economica, mentre ilcoimputato avrebbe posto in essere le condotte direttamente intimidatorie; né haconsiderato la richiesta di soli 500,00 euro a fronte di richieste più elevate,circostanza indicativa di una capacità intimidatoria decrescente; infine, non hatenuto in adeguato conto che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.In conclusione, la decisione impugnata si sarebbe ridotta a un sillogismoautomatico che avrebbe vanificato la portata innovativa della sentenza egarantista della sentenza della Corte costituzionale.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] ElenaGamberini, ha concluso per il rigetto del ricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Con la sentenza n. 120 del 2023, la Corte costituzionale ha, tra l’altro,dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 629 del codice penale, «nella partein cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura noneccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità ocircostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo,il fatto risulti di lieve entità».Ai fini che qui rilevano, va evidenziato che la Corte costituzionale nel solcodella propria costante giurisprudenza, ha rimarcato che il delitto di estorsione,come il sequestro di persona a scopo di estorsione, è stato oggetto di unprogressivo irrigidimento sanzionatorio dovuto a esigenze di contrasto allacriminalità organizzata.La Corte costituzionale ha, tuttavia, rilevato che l'art. 629 cod. pen.costituisce una fattispecie incriminatrice idonea a ricomprendere non soltanto lecondotte che hanno giustificato tale severità repressiva, ma anche «episodimarcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispettoa quelli avuti di mira dal legislatore dell’emergenza», caratterizzati dalla «più omeno marcata “occasionalità” dell’iniziativa delittuosa», dalla ridotta offensivitàdella condotta e dalla modesta utilità perseguita.Richiamando la sentenza n. 68 del 2012 sul sequestro di persona a scopo diestorsione e la sentenza n. 244 del 2022 sul sabotaggio militare, i Giudici dellaCorte costituzionale hanno ribadito che un sistema sanzionatorio particolarmentesevero deve essere accompagnato da una «valvola di sicurezza» che consenta algiudice di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto. In mancanza di talecorrettivo, il trattamento sanzionatorio rischia di risultare «manifestamentesproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto» e, pertanto,incompatibile con i principi di ragionevolezza e con la finalità rieducativa dellapena.Secondo la Corte costituzionale, la mancata previsione di un'attenuante per ifatti di lieve entità può determinare l'irrogazione di una sanzione nonproporzionata ogniqualvolta l'estorsione sia «totalmente immune dai profili diallarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo direato un minimo edittale di notevole asprezza».L’affinità tra l’estorsione e il sequestro di persona a scopo di estorsione,«che dunque non emerge soltanto dalla parziale coincidenza dell’oggettivitàgiuridica, ma anche dal parallelismo evolutivo dei rispettivi trattamentisanzionatori» ha imposto di estendere all’ un titolo di reato la medesima «valvoladi sicurezza» introdotta per l’altro dalla sentenza n. 68 del 2012, venendoespressamente in considerazione, in tale ultima pronuncia, il tertiumcomparationis della diminuente della «lieve entità del fatto», prevista dall’art.311 cod. pen. per i delitti contro la personalità dello Stato, tra i quali il sequestrodi persona a scopo di terrorismo o eversione, punito dall’art. 289-bis cod. pen.Nella sentenza n. 120 del 2023 della Corte costituzionale si è precisato chetale attenuante è destinata a operare soltanto nelle ipotesi di minima offensività,individuabile negli indici – già indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Corte dicassazione, sezione quinta penale, sentenza 22 febbraio-20 aprile 2017, n.18981) - nell’ «estemporaneità della condotta», nella «scarsità dell’offesapersonale alla vittima», nell’ «esiguità delle somme estorte» e nell’ «assenza diprofili organizzativi», così da garantire una più adeguata individualizzazione dellapena e il rispetto del principio di proporzionalità.La mancata previsione di una «valvola di sicurezza» che consenta al giudicedi moderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo,porta con sé il rischio – si osserva nella sentenza - di «determinare l’irrogazionedi una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presentitotalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore astabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza».Va, peraltro, rilevato che questa Corte ha già chiarito che la valutazione dilieve entità, di cui all’art. 311 cod. pen., di natura oggettiva (Sez. 1, n. 28468del 23/04/2013, Rv. 256117 - 01) investe la condotta delittuosa nel suocomplesso sicché la stessa deve essere esclusa se il requisito della lieve entitàmanchi o in rapporto all'evento di per sé considerato ovvero in rapporto anatura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta; ovvero, ancora, inrapporto all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardoa tempi, luoghi e modalità del fatto ed all'ammontare delle somme estorte (Sez.5, n. 18981 del 22/02/2017 Rv. 269933 - 01).2. Tanto precisato, le argomentazioni con le quali il ricorrente censural’ordinanza impugnata per vizi motivazionali in relazione alla mancataapplicazione dell’attenuante della lieve entità, non risultano conferenti, giacché ilgiudice dell’esecuzione con concisa, ma congrua e logica motivazione, inapplicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale, ha correttamenteescluso la configurabilità della suddetta attenuante attraverso il riferimento allanatura della condotta, posta in essere dalla ricorrente in concorso con altrosoggetto – connotato, quest’ultimo idoneo ad esprimere una maggiore efficaciaintimidatoria dell’azione illecita nei confronti della vittima - e con modalitàespressive di un’azione organizzata, consistente in pressioni reiterate in danno diuna persona esercente attività imprenditoriale.A fronte di tale quadro fattuale, risultano irrilevanti, ai fini delladisarticolazione del ragionamento del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, le circostanzeevidenziate dalla ricorrente.In particolare, il ruolo asseritamente di minore rilievo ricoperto dallaricorrente perché unicamente volto a formulare le richieste economiche e nonanche ad effettuare le reiterate pressioni, nonché l’ammontaredella sommarichiesta pari a 500 euro, non sono tali, alla luce dell’impianto argomentativo delGiudice dell’esecuzione, da ridurre il disvalore del fatto.Né nel senso auspicato dalla ricorrente, può rilevare la circostanza secondocui la condotta estorsiva non sia stata portata a compimento, per non avere lapersona offesa ceduto alle richieste estorsive, avendo allertato subito le Forzedell’Ordine.Il fatto, poi, che nella fattispecie il reato estorsivo si sia arrestato alla formatentata non incide sulla ritenuta insussistenza dell’attenuante in parola, inragione degli elementi evidenziati dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione.Deve, infatti, osservarsi, che ai fini della configurabilità dell’attenuante della“lieva entità” non si deve tenere conto dell’azione effettivamente portata acompimento dall’agente, ma di quella che lo stesso aveva intenzione di porre inessere e che non è stata realizzata per cause indipendenti dalla sua volontà,nell’ambito della complessiva valutazione del fatto in relazione alla natura, laspecie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolaretenuità del danno o del pericolo.Tale principio, già enunciato da questa Corte in relazione al tentativo diviolenza sessuale, con riferimento alla configurabilità della circostanza274968 - 01) va affermato anche in tema di tentativo di estorsione.In conclusione, l’ordinanza impugnata, sulla base di una puntualemotivazione ha dato adeguatamente conto delle ragioni della insussistenza dellecondizioni per la configurabilità un fatto estorsivo di lieve entità.3. Alla luce delle esposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.Consegue alla pronuncia, la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]