CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 17133/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19831-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 19831/2020 Numero sezionale 4739/2022 Numero di raccolta generale 17133/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 avverso la sentenza n. 716/2019 del TRIBUNALE di ROVIGO, depositata il 30/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza n. 716 del 30 ottobre 2019, in riforma della sentenza del giudice di pace di Rovigo n. 405 del 2014, ha rigettato la domanda proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], volta al pagamento del compenso dovuto in ragione dello svolgimento dell’attività professionale in favore dell’appellante fino al 2003. Il giudice di primo grado aveva, infatti, disatteso l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla convenuta, ed aveva condannato la stessa al pagamento della somma di € 4.819,42 per compensi nonché alla somma di € 2.000,00 ex art. 96 c.p.c. Il Tribunale, disattesa l’eccezione relativa all’intempestività dell’appello, richiamava i principi alla base dell’istituto della prescrizione presuntiva. Nella fattispecie, la Nonato non aveva negato l’esistenza del rapporto professionale, ma si era fin dall’inizio limitata ad allegare di aver adempiuto alla prestazione richiesta, condotta questa compatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione presuntiva. Mancava, infatti, una pattuizione contrattuale circa le prestazioni ed i compensi dovuti, e la revoca del mandato risaliva al 7 marzo 2003. Ric. 2020 n. 19831 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 19831/2020 Numero sezionale 4739/2022 Numero di raccolta generale 17133/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Il contenuto della comparsa di riposta e delle successive allegazioni difensive confortava il fatto che la convenuta avesse sempre asserito di aver provveduto ad estinguere l’obbligazione dedotta in giudizio a mezzo di pagamento avvenuto prima dell’introduzione della causa, non potendo avere alcun ruolo le ammissioni del debitore circa la mancata estinzione dell’obbligazione, avvenute al di fuori del processo. L’ultimo atto idoneo ad interrompere la prescrizione risaliva alla missiva con la quale in data 13/5/2003, la convenuta si era rivolta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo, sicché, in assenza della prova di altri atti interruttivi della prescrizione, alla data di introduzione del giudizio (18 gennaio 2007), la prescrizione presuntiva era abbondantemente maturata. Alcun rilievo potevano poi assumere degli appunti manoscritti prodotti dal Previati, che attribuiva alla sua segretaria dell’epoca, e che trascrivevano dei colloqui con la convenuta, trattandosi di scritti non circostanziati, privi di sottoscrizione, tali da non renderli riferibili ad uno specifico soggetto, riguardando in ogni caso dichiarazioni rese telefonicamente dall’appellante ma trascritte da soggetto diverso. L’unica teste sentita aveva sì riferito di telefonate ricevute dalla Nonato, ma risalenti all’estate del 2002, il che escludeva che anche tale dichiarazione potesse comprovare l’esistenza di atti interruttivi. L’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, con il conseguente rigetto della domanda attorea, denotava come fosse altresì Ric. 2020 n. 19831 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 19831/2020 Numero sezionale 4739/2022 Numero di raccolta generale 17133/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 priva di giustificazione la condanna ex art. 96 c.p.c. che del pari andava riformata. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2944 e 2956 c.c., quanto al mancato riconoscimento del compimento di atti interruttivi della prescrizione. Si deduce che è erronea la contraria affermazione del Tribunale che si era limitato ad esaminare la sola deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe riferito la conoscenza di fatti diretti avvenuti sino all’estate del 2002, ma non si è tenuto conto del fatto che la teste aveva riferito anche che altri colloqui erano trascritti dall’altra segretaria del ricorrente, purtroppo deceduta al momento dell’ammissione delle prove. Tali scritti denotano il riconoscimento del debito da parte della convenuta, e quindi l’impossibilità di fare applicazione della prescrizione presuntiva. Il motivo è inammissibile in quanto mira nella sostanza a contestare l’apprezzamento in fatto delle risultanze probatorie come operato dal giudice di merito, cui è rimesso in esclusiva siffatto compito. Il Tribunale, infatti, oltre ad evidenziare che il racconto della teste Cestari, riferito ai colloqui dalla stessa avuti con la Nonato si fermava alla data dell’estate del 2002, e quindi non impediva che per il periodo successivo al 13 maggio 2003 fosse maturata Ric. 2020 n. 19831 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 19831/2020 Numero sezionale 4739/2022 Numero di raccolta generale 17133/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 la prescrizione presuntiva (attesa l’assenza di altri atti interruttivi), anche a voler ritenere che gli scritti invocati dal ricorrente fossero attribuibili all’altra sua segretaria, purtroppo deceduta, ha escluso che gli stessi potessero avere un’effettiva valenza probatoria, trattandosi di trascrizioni operate unilateralmente dalla detta segretaria, privi di sottoscrizione da parte della Nonato, e senza che quindi si potesse attribuire con certezza la paternità alla convenuta delle dichiarazioni ivi riportate. Ha inoltre soggiunto che non vi era sicura riferibilità ad un determinato soggetto né certezza circa la loro collocazione cronologica. La contestazione del ricorrente, pur prospettando una violazione di legge, si risolve nella sollecitazione alla Corte a procedere ad un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, in difformità da quanto fatto dal giudice di merito, esito questo non conseguibile in sede di legittimità. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2956 c.c., in quanto non si sarebbe tenuto conto del fatto che la norma in tema di prescrizione presuntiva non trova applicazione per i rapporti scaturenti da contratti redatti in forma scritta. Nella specie emergeva che la Nonato avesse officiato il Previati della propria difesa con dei mandati in forma scritta, il che escludeva quindi di poter invocare la prescrizione de qua. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11145/2012) ha, infatti, affermato che le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza Ric. 2020 n. 19831 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 19831/2020 Numero sezionale 4739/2022 Numero di raccolta generale 17133/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta. Tuttavia, il contratto scritto che esclude l'operatività della prescrizione del credito dell'avvocato, ai sensi dell'art. 2956, n. 2, cod. civ., non può essere individuato nella procura "ad litem", la quale, essendo negozio unilaterale di investimento della rappresentanza processuale, va tenuta distinta dal contratto di mandato attinente al rapporto interno tra cliente e professionista. Trattasi di principio che è stato poi ribadito anche di recente (Cass. n. 10379/2018; Cass. n. 29875/2019), sottolineandosi come, sovrapponendo la procura al mandato, e trasferendo a questo il formalismo di quella, la tesi anche qui riproposta dal ricorrente porterebbe ad estromettere ogni prestazione forense giudiziale dal perimetro applicativo della prescrizione presuntiva, istituto che, notoriamente, postula l'informalità del rapporto generatore del credito, e ciò in contrasto col disposto dell'art. 2957, comma 2, c.c., il quale, stabilendo che «per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite», ammette inequivocabilmente la prescrizione presuntiva del credito forense da prestazione giudiziale. Il motivo di ricorso non si confronta con tale consolidato orientamento, al quale la sentenza impugnata ha dato sostanziale attuazione, e per l’effetto non si perita nemmeno di offrire elementi per indurre la Corte a mutare il proprio Ric. 2020 n. 19831 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -6- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 19831/2020 Numero sezionale 4739/2022 Numero di raccolta generale 17133/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 orientamento, palesando pertanto l’inammissibilità della censura ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. Né appare conferente il richiamo compiuto in memoria a Cass. S.U. n. 13144 del 25/06/2015, che ha escluso l’applicazione della prescrizione presuntiva alla società che abbia eseguito una prestazione professionale nel regime previsto dal legislatore del 1942 (ed anteriormente al mutamento del quadro normativo, avviato con la legge 7 agosto 1997, n. 266) quando le società potevano ricevere incarichi professionali (estranei alle attività "protette") proprio perché tale incarico poteva essere conferito solo con strumenti diversi dal contratto d'opera intellettuale, caratterizzato da personalità della prestazione. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in Ric. 2020 n. 19831 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -7- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 19831/2020 Numero sezionale 4739/2022 Numero di raccolta generale 17133/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 complessivi € 1.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 19831 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -8- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a