CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 46493/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede il 21 settembre 2018, nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose, non risultando la violenza esercitata, come ritenuto dalla Corte territoriale, sulle placche antitaccheggio. I beni sottratti, poi, erano sotto la diretta videosorveglianza trattandosi di beni esposti all'interno di un supermercato, dunque con carenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di sottrazione in assenza di azione violenta, di beni dì scarso valore complessivo (pari ad euro 491,17), con condotta non abituale trattandosi di studentessa universitaria. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo. L'impugnazione risulta trasmessa a mezzo posta, con atto pervenuto alla Corte d'appello di Roma in data 8 agosto 2020, trasmesso dal Tribunale di Cassino ove l'atto è stato depositato il 22 luglio 2020. Si osserva, inoltre, che la sentenza, emessa il 20 gennaio 2020, è stata depositata il 3 febbraio 2020, dunque entro il termine di giorni sessanta assegnato per il deposito, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen. Sicché, il termine per impugnare, trattandosi di sentenza emessa a carico di imputata dichiarata assente, è quello di giorni quarantacinque dalla scadenza del maggior termine assegnato dal giudice a mente dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. Nella specie questo scade in data 8 luglio 2020. Tanto considerato il periodo di sospensione per i termini di deposito delle sentenze, di cui all'art. 83 del d.i. 17 marzo 2020, convertito nella Legge n. 27 del 20 aprile 2020, fino al 11 maggio 2020. Considerati dunque i 47 giorni già decorsi, prima della sospensione dei termini prevista dalla citata normativa per la pandemia Covid-19, ne vanno aggiunti altri 13, a partire dal 11 maggio 2020, per giungere al 25 maggio 2020, data dalla quale decorre il termine di 45 giorni per proporre ricorso, scadente in data 8 luglio 2020. 3.1. Si osserva anche che i motivi risultano anche meramente riproduttivi di identiche censure proposte con l'atto di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto adeguatamente, con ragionamento logico, completo ed immune da censure di ogni tipo in quanto corrette anche dal punto di vista della qualificazione del fatto.4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi proposti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]