CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 11224/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 32123-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 32123/2020 Numero sezionale 2607/2022 Numero di raccolta generale 11224/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 avverso la sentenza n. 1243/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'appello di Roma ha dichiarato sussistente l'obbligo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], lavoratore autonomo iscritto all'albo degli avvocati ma non alla Cassa forense (ove versa unicamente il contributo integrativo), di iscriversi alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26; ha inoltre respinto l’eccezione di intervenuta prescrizione con riguardo alle somme pretese per l’anno 2010 dovendo ritenersi sussistere una presunzione iuris tantum di dolo del contribuente che non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c.; 2. avverso tale sentenza l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria, e l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura; 3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 4. con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. dalla L. n. 111 del 2011 avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per l’iscrizione obbligatoria alla gestione separata [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n. 32123 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 32123/2020 Numero sezionale 2607/2022 Numero di raccolta generale 11224/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 5. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.2935 c.c., avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto sussistente una presunzione di comportamento doloso del contribuente alla mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2010; 6. il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato; 7. questa Corte, ricostruendo la portata precettiva della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011) e sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorchè non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, Cass. nn. 317 e 1827 del 2020, Cass. nn. 477, 478, 7727 del 2021). E trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei "soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui dell'art. 49, comma 1 del [OSCURATO:PERSONA] delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive Ric. 2020 n. 32123 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 32123/2020 Numero sezionale 2607/2022 Numero di raccolta generale 11224/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 modificazioni ed integrazioni", mentre il secondo, a decorrere dal 1 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai "soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (...) solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad Euro 5.000"; 7.1. nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata, infatti, all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinchè anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativa mente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità; 7.3. posto che l'onere probatorio dei requisiti utili alla pretesa contributiva (e, quindi, dell'abitualità dell'esercizio della professione o di un superamento del limite di reddito di euro 5.000,00 di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2) spetta all'[OSCURATO:PERSONA] (da ultimo, Cass. n. 6926 del 2022), nel caso di specie, la Corte territoriale non si è conformata al criterio di riparto dell’onere probatorio innanzi indicato in quanto ha rilevato che mancava qualsiasi allegazione e prova della occasionalità dell’attività professionale, con ciò invertendo l’onere della prova tra le parti e traendo l’erronea conseguenza della sussistenza dell’obbligo del professionista di iscrizione alla gestione separata; 9. il secondo motivo di ricorso, che attiene al decorso e alla sospensione della prescrizione, è assorbito a fronte del riesame che la Corte territoriale dovrà fare al fine di accertare la sussistenza dell’obbligo Ric. 2020 n. 32123 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 32123/2020 Numero sezionale 2607/2022 Numero di raccolta generale 11224/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 contributivo a carico del professionista in relazione al requisito della abitualità, secondo i principi su espressi; 10. in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata, e rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, l’8 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 32123 sez. ML - ud. 08-03-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U