CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 21124/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Firenze; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni presentate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Firenze confermava l'ordinanza cautelare con la quale la ricorrente era stata sottoposta alla misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della funzione pubblica, riducendo la durata di tale misura a mesi nove. 2. Avverso tale ordinanza, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione formulando quattro motivi, proposti per violazione di legge e vizio di motivazione, sia in ordine alla ricostruzione in diritto della vicenda che aveva condotto alla partecipazione della ricorrente ad una gara per l'acquisto di un immobile nell'ambito di una procedura fallimentare, sia in merito alla correttezza della motivazione circa i presupposti dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautela ri . 3. Nelle more del giudizio il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 7 febbraio 2023, revocava la misura interdittiva disposta nei confronti della ricorrente con conseguente rinuncia al ricorso da parte della stessa per sopravvenuta carenza di interesse. Deve, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, senza condanna al pagamento delle spese del procedimento in quanto la revoca dell'ordinanza impugnata non consente l'applicazione del principio della soccombenza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.