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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16112/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino che ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione dallo stesso subita in forza di ordinanza cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo in data 09/07/2008, con riferimento a due reati di furto.

1.2. In data 05/06/2017, la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Saluzzo, assolveva l'imputato per non aver commesso il fatto.

2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza per cui nella memoria dell'apparecchio cellulare, smarrito sulla scena del delitto di furto, verificatosi il 22 marzo 2008, da uno degli autori di questo, era presente l'utenza rubricata come "Rilla", ritenuta come riferibile al Kurilla e il fatto che tale utenza è stata chiamata, come si evince dalle conversazioni oggetto di captazione, proprio il 17 aprile 2008, data del secondo furto.

Inoltre il Kurilla è stato rinvenuto, dopo i fatti, all'interno dell'abitazione locata da tale [OSCURATO:PERSONA], individuo sicuramente coinvolto nei furti in questione, circostanza dalla quale la Corte di appello ha fatto discendere una «frequentazione (più o meno intensa) di carattere assolutamente ambiguo», rispetto alla quale il prevenuto non forniva alcun chiarimento; così come non aveva precisato ove si trovasse al momento della commissione dei due furti, essendosi limitato alla mera contestazione degli addebiti.

3. Il ricorso consta di un unico, articolato, motivo con cui si deducono vizio di motivazione e travisamento del fatto.

La Corte territoriale ha ritenuto integrato un comportamento colposo sia processuale che extraprocessuale del ricorrente, tale da aver dato causa al provvedimento coercitivo cautelare nei propri confronti, senza che mai il comportamento addebitato al ricorrente sia stato materialmente realizzato.

L'equazione "Rilla" "Kurilla" e l'accostamento fra l'utenza in uso al ricorrente e quella in uso a [OSCURATO:PERSONA] costituiscono delle mere supposizioni.

Nessun comportamento doloso o gravemente colposo poteva essere ascritto al ricorrente, a o fronte di tale accostamento, derivante(4"..rna mera intuizione del Gip.

Così come la compatibilità delle fattezze fisiche con quelle del ricorrente e, ancora, il confronto fonetico non costituivano elementi idonei al fine di respingere l'istanza.

Quanto alla frequentazione più o meno intensa ed ambigua, essa costituisce un'illazione che andrebbe oltre l'episodicità dell'evento.

Il comportamento processuale ostativo rappresentato dalla mancata prospettazione di un alibi è contrario al principio del nemo tenetur se detegere, enucleabile dall'art. 24 Cost.

4. Con memoria tempestivamente depositata, l'Avvocatura generale ha chiesto, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato.i

5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Torino. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01).

Si tratta di una valutazione ex ante - che avviene secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito -, volta ad accertare non se tale condotta integri gli estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 -01).

In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti: ciò, sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell' al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie).

Tale autonomia, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01).

3. Tanto premesso, deve rilevarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata si appalesa generica.

A prescindere dalla incerta identificazione del ricorrente nel "Rilla" presente nella rubrica telefonica di uno dei complici del primo furto e con cui era intervenuta una telefonata il giorno del secondo furto - non chiarisce chi fosse la persona con cui il ricorrente avrebbe avuto i contatti telefonici.

Inoltre, l'episodico rinvenimento del Kurilla a casa del Rus, individuo sicuramente coinvolto nei furti, in data 14 maggio 2008 - e dunque ad una certa distanza dall'ultimo dei reati ascritti al ricorrente - non può certamente costituire indizio di una frequentazione in senso proprio, atteso, altresì, che l'impugnata ordinanza nulla dice in ordine ad una consapevolezza in capo al ricorrente dell'attività criminale altrui e del fatto che si trattasse di pregiudicato.

Nel caso in esame, il Giudice della riparazione non ha fornito una motivazione adeguata circa l'oggettiva idoneità di tale frequentazione, peraltro successiva ai fatti, ad essere interpretata come indizio di complicità, così da essere posta quantomeno in una relazione gi concausalità con il provvedimento restrittivo adottato. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha poi individuato un altro profilo di colpa extraprocessuale, tale da escludere la corresponsione dell'indennizzo, nella mancata fornitura di un alibi.

La giurisprudenza di questa Corte ha, al riguardo, stabilito il principio secondo cui non incombe sull'indagato l'obbligo o l'onere di fornire un alibi (che peraltro, potrebbe anche essere inesistente): l'omessa allegazione di un alibi non si traduce, pertanto, nella violazione di un obbligo o nel mancato adempimento di un onere e, pertanto, in una colpa grave, preclusiva dell'indennizzo di cui all'art. 314 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 46410 del 01/12/2021, in motivazione).

4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Torino, cui va altresì demandata la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Torino, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino che ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione dallo stesso subita in forza di ordinanza cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo in data 09/07/2008, con riferimento a due reati di furto. 1.2. In data 05/06/2017, la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Saluzzo, assolveva l'imputato per non aver commesso il fatto. 2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza per cui nella memoria dell'apparecchio cellulare, smarrito sulla scena del delitto di furto, verificatosi il 22 marzo 2008, da uno degli autori di questo, era presente l'utenza rubricata come "Rilla", ritenuta come riferibile al Kurilla e il fatto che tale utenza è stata chiamata, come si evince dalle conversazioni oggetto di captazione, proprio il 17 aprile 2008, data del secondo furto. Inoltre il Kurilla è stato rinvenuto, dopo i fatti, all'interno dell'abitazione locata da tale [OSCURATO:PERSONA], individuo sicuramente coinvolto nei furti in questione, circostanza dalla quale la Corte di appello ha fatto discendere una «frequentazione (più o meno intensa) di carattere assolutamente ambiguo», rispetto alla quale il prevenuto non forniva alcun chiarimento; così come non aveva precisato ove si trovasse al momento della commissione dei due furti, essendosi limitato alla mera contestazione degli addebiti. 3. Il ricorso consta di un unico, articolato, motivo con cui si deducono vizio di motivazione e travisamento del fatto. La Corte territoriale ha ritenuto integrato un comportamento colposo sia processuale che extraprocessuale del ricorrente, tale da aver dato causa al provvedimento coercitivo cautelare nei propri confronti, senza che mai il comportamento addebitato al ricorrente sia stato materialmente realizzato. L'equazione "Rilla" "Kurilla" e l'accostamento fra l'utenza in uso al ricorrente e quella in uso a [OSCURATO:PERSONA] costituiscono delle mere supposizioni. Nessun comportamento doloso o gravemente colposo poteva essere ascritto al ricorrente, a o fronte di tale accostamento, derivante(4"..rna mera intuizione del Gip. Così come la compatibilità delle fattezze fisiche con quelle del ricorrente e, ancora, il confronto fonetico non costituivano elementi idonei al fine di respingere l'istanza. Quanto alla frequentazione più o meno intensa ed ambigua, essa costituisce un'illazione che andrebbe oltre l'episodicità dell'evento. Il comportamento processuale ostativo rappresentato dalla mancata prospettazione di un alibi è contrario al principio del nemo tenetur se detegere, enucleabile dall'art. 24 Cost. 4. Con memoria tempestivamente depositata, l'Avvocatura generale ha chiesto, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato.i 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01). Si tratta di una valutazione ex ante - che avviene secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito -, volta ad accertare non se tale condotta integri gli estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 -01). In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti: ciò, sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell' al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Tale autonomia, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01). 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata si appalesa generica. A prescindere dalla incerta identificazione del ricorrente nel "Rilla" presente nella rubrica telefonica di uno dei complici del primo furto e con cui era intervenuta una telefonata il giorno del secondo furto - non chiarisce chi fosse la persona con cui il ricorrente avrebbe avuto i contatti telefonici. Inoltre, l'episodico rinvenimento del Kurilla a casa del Rus, individuo sicuramente coinvolto nei furti, in data 14 maggio 2008 - e dunque ad una certa distanza dall'ultimo dei reati ascritti al ricorrente - non può certamente costituire indizio di una frequentazione in senso proprio, atteso, altresì, che l'impugnata ordinanza nulla dice in ordine ad una consapevolezza in capo al ricorrente dell'attività criminale altrui e del fatto che si trattasse di pregiudicato. Nel caso in esame, il Giudice della riparazione non ha fornito una motivazione adeguata circa l'oggettiva idoneità di tale frequentazione, peraltro successiva ai fatti, ad essere interpretata come indizio di complicità, così da essere posta quantomeno in una relazione gi concausalità con il provvedimento restrittivo adottato. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha poi individuato un altro profilo di colpa extraprocessuale, tale da escludere la corresponsione dell'indennizzo, nella mancata fornitura di un alibi. La giurisprudenza di questa Corte ha, al riguardo, stabilito il principio secondo cui non incombe sull'indagato l'obbligo o l'onere di fornire un alibi (che peraltro, potrebbe anche essere inesistente): l'omessa allegazione di un alibi non si traduce, pertanto, nella violazione di un obbligo o nel mancato adempimento di un onere e, pertanto, in una colpa grave, preclusiva dell'indennizzo di cui all'art. 314 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 46410 del 01/12/2021, in motivazione). 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Torino, cui va altresì demandata la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Torino, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così d
Sentenza Cassazione n. 16112/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris