CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 24593/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. in Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. in Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari in data 22/4/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Foggia in data 13/1/2021 e in accoglimento dell'appello del P.G., ritenute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, determinava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di rapina aggravata e lesioni aggravate nella misura di anni cinque,mesi otto di reclusione ed euro 1700,00 di multa. Quanto al Creanga confermava la condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1200,00 di multa per i medesimi titoli. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo con distinti atti ma comuni motivi la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova e al regime di utilizzabilità delle contestazioni ex art. 500,comma 2,cod.proc.pen. nonché al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.3. I ricorsi sono inammissibili. Le censure in punto di responsabilità e valutazione della prova hanno carattere reiterativo, avendo la sentenza impugnata fornito congrua motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e alle finalità dell'aggressione patita a fini predatori dalla vittima. Quanto alla discrasia tra quanto dichiarato dalla p.o. in fase di indagini e in sede di incidente probatorio la Corte territoriale (pag. 5) ha evidenziato che il teste non ha negato nel corso dell'esame di aver riferito nell'immediatezza del fatto di essere stato depredato di danaro e documenti mentre era a terra a seguito delle percosse ricevute, limitandosi a dichiarare di non ricordare l'accaduto. Questa Corte ha in proposito chiarito che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Rv. 273455 - 01), principio che deve essere coniugato con quello ulteriore secondo cui, in materia di valutazione della prova testimoniale, deve tenersi conto delle dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari legittimamente utilizzate per le contestazioni, laddove le stesse permettano di accertare l'inattendibilità della ritrattazione effettuata dal medesimo testimone in dibattimento (Sez. 5, n. 13275 del 19/12/2012 dep. 2013, Rv. 255185 - 01). Nella specie la vittima, pur non effettuando una formale ritrattazione ha tenuto un atteggiamento reticente, limitandosi ad opporre alle contestazioni di non ricordare ma nel contempo, come evidenziato dai giudici d'appello, facendo emergere con chiarezza la volontà di ridimensionare l'accusa nei confronti dei prevenuti, come denotato dall'affermazione di voler ritirare la denunzia. In detto quadro lo scrutinio della doglianza difensiva operata dai giudici territoriali non presta il fianco a censura soprattutto ove si consideri, in senso dirimente, che la difesa non si confronta con gli ulteriori elementi dotati di autonoma attitudine probatoria rispetto alla prova dichiarativa quali le gravi lesioni riportate dalla vittima, le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] che ricevette la denunzia nell'immediatezza del fatto, l'esito della perquisizione veicolare sull'auto in possesso del Creanga e il rinvenimento della sbarra utilizzata per il pestaggio con tracce ematiche, le modalità di rinvenimento del portafogli privo del danaro ivi contenuto, circostanze tutte idonee a riscontrare la prospettazione accusatoria. 3.1 Destituita di pregio è l'ulteriore censura concernente il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., alla luce della complessiva offensività del fatto e degli importanti esiti lesivi riportati dalla vittima. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. 2 (re, P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]