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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1991

ECLI:EU:C:1991:218
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61990CJ0168_IT

[OSCURATO:PERSONA] causa C-168/90, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo, rappresentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], primo consigliere governativo presso il ministero della Sanità, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo stesso ministero, 57 e 90, boulevard de la Pétrusse, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo comunicato o non avendo adottato prima del 1 ottobre 1987, eccezion fatta per le disposizioni contenute negli artt. 15 e 17, i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/433/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253, pag. 37), modificato dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/584/CEE, in conseguenza dell' adesione della Spagna e del Portogallo (GU L 373, pag. 42), il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. [OSCURATO:PERSONA] e G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici, (motivazione non riportata) dichiara e statuisce:

[OSCURATO:PERSONA]

1) Non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie a garantire l' attuazione delle direttive del Consiglio 16 settembre 1985, 85/433/CEE, e 20 dicembre 1985, 85/584/CEE, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico, il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990CJ0168_IT [OSCURATO:PERSONA] causa C-168/90, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo, rappresentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], primo consigliere governativo presso il ministero della Sanità, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo stesso ministero, 57 e 90, boulevard de la Pétrusse, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo comunicato o non avendo adottato prima del 1 ottobre 1987, eccezion fatta per le disposizioni contenute negli artt. 15 e 17, i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/433/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253, pag. 37), modificato dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/584/CEE, in conseguenza dell' adesione della Spagna e del Portogallo (GU L 373, pag. 42), il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. [OSCURATO:PERSONA] e G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici, (motivazione non riportata) dichiara e statuisce: [OSCURATO:PERSONA] 1) Non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie a garantire l' attuazione delle direttive del Consiglio 16 settembre 1985, 85/433/CEE, e 20 dicembre 1985, 85/584/CEE, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico, il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è condannato alle spese.
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