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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 28552/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha concesso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alla recidiva ed ha rideterminato la pena in mesi sette di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5 del d.P.R. 309 del 1990.

Il ricorrente propone ricorso, affidato a due motivi.

Con il primo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata esclusione della recidiva ed al giudizio di bilanciamento delle circostanze.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato.

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata posto che, ai fini della applicazione della recidiva, la Corte ha vagliato le precedenti condanne dell'imputato, gravato da numerosi precedenti specifici, il luogo in cui è avvenuta la cessione, teatro di spaccio e traffico di stupefacenti professionale, organizzato e certamente non occasionale, e ritenuto che il reato contestato sia manifestazione di una maggiore e spiccata pericolosità sociale.

Si osserva altresì che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654).

Nel caso di specie, il giudice a quo ha applicato il regime di equivalenza delle due circostanze attenuanti (le attenuanti generiche concesse dal primo giudice e la ritenuta attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.) con la recidiva reiterata infraquinquennale, valorizzando la circostanza che il ricorrente è stato rinvenuto comunque in possesso di una cospicua somma di danaro, anche se non provento della cessione monitorata, essendogli contestata la cessione di due sole dosi di cocaina a poco più di euro 20,00.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P. P.Q.M1 9'1'2(Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il Presidente /fti t: Beapz gro [OSCURATO:PERSONA]-7WIL e 2 8 L G 2026 L' ASSISTENT4k1JDIZIAR1ODott.ssa K emente 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha concesso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alla recidiva ed ha rideterminato la pena in mesi sette di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5 del d.P.R. 309 del 1990. Il ricorrente propone ricorso, affidato a due motivi. Con il primo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata esclusione della recidiva ed al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato. Il ricorso è inammissibile. Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata posto che, ai fini della applicazione della recidiva, la Corte ha vagliato le precedenti condanne dell'imputato, gravato da numerosi precedenti specifici, il luogo in cui è avvenuta la cessione, teatro di spaccio e traffico di stupefacenti professionale, organizzato e certamente non occasionale, e ritenuto che il reato contestato sia manifestazione di una maggiore e spiccata pericolosità sociale. Si osserva altresì che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). Nel caso di specie, il giudice a quo ha applicato il regime di equivalenza delle due circostanze attenuanti (le attenuanti generiche concesse dal primo giudice e la ritenuta attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.) con la recidiva reiterata infraquinquennale, valorizzando la circostanza che il ricorrente è stato rinvenuto comunque in possesso di una cospicua somma di danaro, anche se non provento della cessione monitorata, essendogli contestata la cessione di due sole dosi di cocaina a poco più di euro 20,00. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P. P.Q.M1 9'1'2(Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il Presidente /fti t: Beapz gro [OSCURATO:PERSONA]-7WIL e 2 8 L G 2026 L' ASSISTENT4k1JDIZIAR1ODott.ssa K emente 2
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