CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 ottobre 2021
Cassazione n. 39309/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia emessa il 17/07/2020 dal Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del delitto di cui all'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con distinti atti a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] di analogo tenore, censurando la sentenza impugnata per violazione dell'art.599 bis cod. proc. pen. La difesa deduce di aver depositato presso la Procura generale presso la Corte di appello di Torino, in data 28 dicembre 2020, richiesta di concordato ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. e che, nonostante tale richiesta avesse trovato il consenso del Procuratore Generale, che aveva formulato conclusioni scritte in tal senso in data 5 gennaio 2021, la Corte di appello ha recepito le conclusioni del Pubblico ministero come autonome non avvedendosi della formalizzazione del concordato tra le parti. 3. Il P.G. presso questa Suprema Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'odierna udienza senza discussione orale celebrata ai sensi dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, come convertito dalla I. 24 aprile 2020, n. 27 chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza con rinvio. 4. I ricorsi sono inammissibili. Secondo quanto si evince dai documenti allegati ad entrambi i ricorsi, la richiesta di concordato risulta essere stata depositata presso la «Segreteria avocazioni, pareri, concordati, impugnazioni» della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino. Ma, in base al combinato disposto degli artt.599 bis e 589 cod. proc. pen. la richiesta di cui all'art.599 bis cod. proc. pen., contenendo una rinuncia ai motivi d'impugnazione, seguendo le forme previste dall'art.589 cod. proc. pen., deve essere indirizzata «a uno degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581, 582 e 583 ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione». Trattandosi di forme prescritte a pena di inammissibilità, secondo quanto si evince dal disposto dell'art.591, comma 1, lett.c) cod. proc. pen., correttamente la Corte di appello ha disposto la prosecuzione del giudizio pervenendo alla sentenza sul merito dell'impugnazione, senza peraltro tralasciare di esprimere congrua motivazione sulla richiesta sottoposta al suo esame dal Pubblico ministero in merito al trattamento sanzionatorio. 5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del, ricorrente., al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2021 Il •nsigli e estensore Il Presidente rrao Francesi'. aria Ciampi DEPOS