Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1969
ECLI:EU:C:1969:44
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61968C0033
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 14 OTTOBRE 1969 (
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)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
La ricorrente nella causa di cui mi occupo oggi è entrata nel 1953 al servizio dell'[OSCURATO:PERSONA] della CECA. In un primo tempo segretaria, dal 1
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novembre 1957 diveniva traduttrice, in esito ad un concorso. A richiesta della ricorrente, la madre convivente — attualmente 84enne — veniva riconosciuta ammalata e priva di risorse e — in base all'allora vigente regolamento provvisorio della CECA — equiparata ad un figlio a carico, con decisione del direttore della divisione del personale adottata il 16 settembre 1954.
In seguito, cioè regolarmente ogni anno, la situazione personale e amministrativa della ricorrente, che era ripetutamente promossa (nel 1961 e nel 1963), veniva controllata in relazione alla decisione suddetta. Dopo l'entrata in vigore dello statuto del personale della CECA, il testo da applicarsi era il regolamento generale, che continuò ad esserlo anche in seguito, in forza delle disposizioni transitorie. Detti controlli portavano, il 7 giugno 1962, alla constatazione che l'aumentato reddito della ricorrente rendeva ormai ingiustificato l'assegno per la madre, il quale veniva quindi soppresso con effetto dal 1
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giugno 1962. La ricorrente faceva opposizione l'11 giugno 1962, richiamandosi soprattutto al fatto che non si doveva tener conto del suo reddito, bensì unicamente dell'indigenza di sua madre.
L'opposizione veniva accolta: con decisione 10 dicembre 1964 del presidente dell'[OSCURATO:PERSONA], si riconosceva che l'onere del mantenimento della madre era grave per la ricorrente e che l'assegno le andava quindi conservato. Ulteriori controlli periodici davano luogo a ripetute conferme di questa decisione (13 dicembre 1965 e 21 aprile 1966).
Il 9 agosto 1968, il vicedirettore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione unica, al servizio della quale la ricorrente si era venuta a trovare in seguito alla fusione, le comunicava di aver sottoposto al direttore generale la questione del se l'assegno le potesse essere conservato; fino alla decisione di questo avrebbe continuato ad esserle corrisposto. Il 3 ottobre 1968 veniva deciso che, in considerazione dell'aumentato reddito della ricorrente, l'onere del mantenimento non poteva più essere considerato come grave e l'assegno era di conseguenza soppresso con effetto dal 1
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settembre 1968.
Alle lagnanze espresse verbalmente dalla ricorrente il 14 ottobre 1968 al vicedirettore generale del personale e dell'amministrazione, questi rispondeva l'11 novembre 1968 confermando il rifiuto del direttore generale, rifiuto basato anche sull'articolo 96 dello statuto del personale della CECA e sul vecchio regolamento generale.
il 24 dicembre la ricorrente adiva questa Corte, chiedendo l'annullamento delle decisioni 3 ottobre 1968 e 11 novembre 1968, nonché la conservazione dell'assegno.
Posteriormente al deposito del ricorso, il 13 marzo 1969 la direzione generale del personale e dell'amministrazione comunicava alla ricorrente che, in esito ad un riesame della sua situazione personale e amministrativa, si era deciso di conservarle l'assegno per un anno, con effetto dal 1
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settembre 1968. Nel controricorso, depositato il 20 marzo 1969, la Commissione sosteneva quindi che la controversia era divenuta priva di oggetto e si dichiarava inoltre disposta ad accollarsi le spese sostenute dalla ricorrente fino al deposito del controricorso.
La ricorrente era però di diverso avviso. Nella replica, depositata il 15 aprile 1969, essa teneva ferme le conclusioni in precedenza formulate. Il procedimento quindi continuava. Il 5 maggio 1969 la ricorrente riceveva una copia autentica della decisione (in data 17 aprile) che le era stata comunicata il 13 marzo 1969. Inoltre, prima del deposito della controreplica (e precisamente il 10 giugno 1969) le perveniva una nota del direttore generale del personale e dell'amministrazione, in data 6 giugno 1969, contenente «chiarimenti» circa la portata della decisione del 13 marzo.
Valutazione giuridica
Sarò breve. La prima questione è se la controversia sia realmente divenuta priva di oggetto — come sostiene la Commissione — ovvero vi sia ancora luogo a provvedere. In proposito si deve aver riguardo alla domanda principale con la quale — come abbiamo detto — si chiedono due cose: l'annullamento della decisione che nega il diritto all'assegno e ne dispone la soppressione e l'annullamento della decisione confermativa della precedente. Agli effetti di questa domanda ha soprattutto rilievo la decisione del 13 marzo 1969, quella cioè con cui è stato disposto il ripristino dell'assegno. Essa emana dall'autorità competente e non è quindi — anche se la notifica formale ne è avvenuta solo in seguito — altro che la riforma delle decisioni impugnate. L'oggetto della controversia sarebbe con ciò venuto meno.
Tuttavia, almeno per un certo periodo, erano leciti dei dubbi: la decisione 13 marzo 1969 — e lo stesso vale per la decisione ufficiale del 17 aprile — letteralmente, ripristina l'assegno solo per un anno. Poteva quindi parere ch'essa introducesse una disciplina diversa da quella contenuta nelle decisioni sostituite dai provvedimenti impugnati. In precedenza, l'assegno era infatti a tempo indeterminato; a parte l'obbligo della ricorrente di comunicare gli eventuali cambiamenti intervenuti, era previsto soltanto un periodico riesame d'ufficio della situazione, in esito al quale si sarebbe deciso se conservare o meno l'assegno (ciò risulta chiaramente dalle decisioni del 1954, 1964, 1965 e 1966).
Che in effetti la decisione 13 marzo 1969 non aveva modificato il regime preesistente, lo si rileva dalla nota 6 giugno 1969, inviata alla ricorrente dalla direzione generale del personale e dell'amministrazione, nella quale viene chiarita la portata del provvedimento adottato nel marzo. In particolare, vi è detto che il termine indicato si riferisce unicamente al riesame della situazione (come già previsto dalla decisione del 1966) e che non sarà necessario presentare una nuova domanda. Al più tardi col ricevimento della spiegazione del 6 giugno è perciò divenuto chiaro che le decisioni impugnate sono state completamente riformate e la situazione precedente completamente ripristinata (corresponsione dell'assegno, subordinata all'esito positivo dell'esame annuale).
Posto che la situazione precedente è stata ripristinata, non vi è più alcun motivo di annullare le decisioni impugnate; per quanto riguarda la domanda d'annullamento, il comportamento della Commissione ha reso la controversia priva d'oggetto.
Lo stesso si deve dire a proposito della domanda intesa a far statuire che l'assegno va conservato alla ricorrente. Anche ciò è già detto nella decisione del 13 marzo, la quale nella motivazione si richiama ad un riesame della situazione personale e amministrativa della ricorrente. Dato che questa situazione non è cambiata dopo l'adozione delle decisioni impugnate, ciò può significare unicamente che, a differenza di quanto si era ritenuto in un primo tempo, il miglioramento della situazione economica della ricorrente non osta alla corresponsione dell'assegno. É stata implicitamente ammessa la fondatezza della tesi della ricorrente (per usare una formula che compare nella sentenza
15-64 e 60-65, Raccolta, XII-1966, pag. 635
). Viene quindi meno ogni interesse ad una pronunzia giurisdizionale, posto che non appare probabile che la Commissione modifichi il proprio punto di vista. È poi irrilevante l'eventualità che la controversia possa rinnovarsi, qualora il reddito della ricorrente dovesse aumentare in misura notevole, giacché il nostro diritto processuale ignora la possibilità di dirimere astrattamente controversie che potrebbero insorgere in futuro.
Non vi ha pertanto luogo a provvedere sulle domande proposte.
La Corte deve di conseguenza pronunziarsi unicamente sulle spese. A norma dell'articolo 69, paragrafo 5, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere la Corte decide sulle spese in via equitativa.
Secondo la Commissione, andrebbero poste a suo carico le spese fino al deposito del controricorso, cioè fino al momento in cui la causa è divenuta priva di oggetto a seguito della comunicazione della decisione 13 marzo 1969. Un'offerta in questo senso è già contenuta nel controricorso. Mi appare tuttavia dubbio che questa soluzione possa essere accolta. Ho già rilevato che, tanto la decisione 13 marzo 1969 quanto la copia autentica del 17 aprile, potevano dare l'impressione che le decisioni impugnate non fossero state completamente riformate, in. quanto si parlava di un assegno solo a tempo determinato. La situazione divenne chiara solo con la nota esplicativa del 6 giugno 1969, cioè in un momento in cui la ricorrente aveva già depositato la replica.
A differenza di quanto deciso nella sentenza 15-64 e 60-65 sopra menzionata, ritengo quindi equo che siano poste a carico della Commissione non solo le spese sino alla comunicazione della decisione 13 marzo, ma anche quelle relative alla replica. Dato però che dopo il 6 giugno 1969 non vi era motivo di proseguire nella causa, le spese successive — in particolare quelle per la discussione orale — vanno poste a carico della ricorrente, in conformità a quanto deciso nella sentenza
15-67 (Raccolta XIII-1967, pag. 474)
. Si può inoltre ritenere che la ricorrente abbia causato alla Commissione, dopo detta data, delle spese superflue che vanno poste a carico della prima.
Riassumendo concludo :
Si deve dichiarare il non luogo a provvedere. Le conclusioni formulate nella replica vanno dichiarate irricevibili. Vanno poste a carico della Commissione le spese fino al deposito della replica. Le spese restanti vanno poste a carico della ricorrente.
(
1
) Traduzione dal tedesco.