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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 marzo 2024

Cassazione n. 10913/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6317/2022 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 41/2021 depositato il 28/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia R.G. n. 41/2021 depositato il 28 luglio 2021.

Gli intimati, indicati in epigrafe ed in ricorso, non hanno svolto difese.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.

Il decreto impugnato ha parzialmente accolto l’opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 proposta dagli attuali intimati avverso il decreto del magistrato designato, con cui era stata accolta la domanda di equo indennizzo per la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione, aumentandone l’importo pro capite ad € 2.400,00, tranne che in favore di [OSCURATO:PERSONA], cui venivano liquidati € 2.000,00.

I due motivi di ricorso denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.c., non avendo i giudici dell’opposizione ex art. 5-ter risposto alle eccezioni del Ministero della Giustizia che, con “opposizione incidentale”, aveva dedotto: che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano agito quali eredi della parte originariamente costituita, [OSCURATO:PERSONA], sicché solo in tale qualità doveva accordarsi loro l’equa riparazione; che non spettava agli istanti l’indennizzo per la fase del giudizio presupposto che aveva portato alla dichiarazione di incompetenza della Corte d’appello di Roma.

Il motivo è fondato.

Sussiste l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di opposizione incidentale proposta dal Ministero della Giustizia, in particolare attinenti al riconoscimento dell'indennizzo spettante agli eredi, i quali abbiano agito esclusivamente "iure haereditatis", nonché alla imputabilità al comportamento delle parti del periodo occorso per pervenire alla declaratoria d'incompetenza del giudice dalle medesime inizialmente adito.

Ciò si risolve nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed integra un difetto di attività del giudice, risultando mancante la decisione.

Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa, pronunciando integralmente sui motivi della opposizione incidentale formulata dal Ministero della Giustizia e provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6317/2022 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 41/2021 depositato il 28/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia R.G. n. 41/2021 depositato il 28 luglio 2021. Gli intimati, indicati in epigrafe ed in ricorso, non hanno svolto difese. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c. Il decreto impugnato ha parzialmente accolto l’opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 proposta dagli attuali intimati avverso il decreto del magistrato designato, con cui era stata accolta la domanda di equo indennizzo per la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione, aumentandone l’importo pro capite ad € 2.400,00, tranne che in favore di [OSCURATO:PERSONA], cui venivano liquidati € 2.000,00. I due motivi di ricorso denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.c., non avendo i giudici dell’opposizione ex art. 5-ter risposto alle eccezioni del Ministero della Giustizia che, con “opposizione incidentale”, aveva dedotto: che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano agito quali eredi della parte originariamente costituita, [OSCURATO:PERSONA], sicché solo in tale qualità doveva accordarsi loro l’equa riparazione; che non spettava agli istanti l’indennizzo per la fase del giudizio presupposto che aveva portato alla dichiarazione di incompetenza della Corte d’appello di Roma. Il motivo è fondato. Sussiste l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di opposizione incidentale proposta dal Ministero della Giustizia, in particolare attinenti al riconoscimento dell'indennizzo spettante agli eredi, i quali abbiano agito esclusivamente "iure haereditatis", nonché alla imputabilità al comportamento delle parti del periodo occorso per pervenire alla declaratoria d'incompetenza del giudice dalle medesime inizialmente adito. Ciò si risolve nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed integra un difetto di attività del giudice, risultando mancante la decisione. Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa, pronunciando integralmente sui motivi della opposizione incidentale formulata dal Ministero della Giustizia e provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio