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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 45109/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 07/06/2021 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del data 7 giugno 2021 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza in data 16 novembre 2016 del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'articolo 2 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] S.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e VIVA, aveva indicato nella dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2012 la fattura apparentemente emessa dallo "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di Masante dr.

Franco e C." di euro 38.000 oltre IVA al 21% pari a euro 7.980.

2. La difesa presenta due motivi di ricorso per cassazione.

Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché, trattandosi di prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 6 d.P.R. n. 633 del 1972, la fatturazione non era strettamente legata al pagamento, di conseguenza l'inesistenza dell'operazione non poteva evincersi dalla fattura, presuntivamente gonfiata.

Nel caso in esame, poi, la consulenza era necessaria all'attività svolta ed era stata pagata a varie riprese, in contanti, con un esborso complessivo di euro

9.900. Con il secondo lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in merito all'elemento psicologico, poiché era emerso che l'imputato non aveva alcuna esperienza in materia commerciale e amministrativa e poiché erano stati correttamente registrati i pagamenti della fattura nelle scritture contabili. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Con il primo motivo si richiede una rivalutazione del fatto preclusa al giudice di legittimità.

I Giudici di merito hanno accertato che il Rinero non era stato in grado di offrire spiegazioni in merito alla prestazione dello studio professionale Masante; che non aveva presentato documentazione, anche extracontabile, riferibile alla stessa; che l'importo della fattura era assolutamente anomalo perché di regola le fatture dello studio professionale si aggiravano intorno ai mille euro; che la fattura era stata pagata a varie riprese per complessivi euro 9.900 in contanti; che, nonostante il ragguardevole volume d'affari, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dichiarato un imponibile di soli euro 17.781, conseguendo questo risultato grazie a questa fattura, all'indicazione di ulteriori costi non inerenti per euro 2.652, oltre all'omessa dichiarazione di alcuni ricavi.

Di qui la conclusione logica e razionale dell'esistenza dell'elemento oggettivo del reato, non scalfita dalla prospettazione difensiva che si basa su argomenti - il sistema di fatturazione delle prestazioni di servizi e il pagamento parziale in contanti della fattura - inconferenti.

Con il secondo motivo si dubita dell'elemento psicologico, senza confrontarsi con la diffusa motivazione della sentenza impugnata.

La Corte di appello ha infatti evidenziato che l'imputato si era consapevolmente avvalso del regime di agevolazione degli esportatori abituali al fine di consentire alla propria società di effettuare operazioni di acquisto in sospensione d'imposta pur non avendo i requisiti necessari.

Ha ulteriormente precisato poi che l'amministratore di diritto risponde del reato tributario, perché l'accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta la ,:un, responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino.

La decisione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in merito alla responsabilità per reati tributari dell'amministratore di diritto (si veda tra le più recenti, Sez.

F., n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939-02 e Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201-01), per cui la motivazione si presenta, anche sotto questo profilo, immune da censure.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 21 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 07/06/2021 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del data 7 giugno 2021 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza in data 16 novembre 2016 del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'articolo 2 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] S.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e VIVA, aveva indicato nella dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2012 la fattura apparentemente emessa dallo "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di Masante dr. Franco e C." di euro 38.000 oltre IVA al 21% pari a euro 7.980. 2. La difesa presenta due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché, trattandosi di prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 6 d.P.R. n. 633 del 1972, la fatturazione non era strettamente legata al pagamento, di conseguenza l'inesistenza dell'operazione non poteva evincersi dalla fattura, presuntivamente gonfiata. Nel caso in esame, poi, la consulenza era necessaria all'attività svolta ed era stata pagata a varie riprese, in contanti, con un esborso complessivo di euro 9.900. Con il secondo lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in merito all'elemento psicologico, poiché era emerso che l'imputato non aveva alcuna esperienza in materia commerciale e amministrativa e poiché erano stati correttamente registrati i pagamenti della fattura nelle scritture contabili. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Con il primo motivo si richiede una rivalutazione del fatto preclusa al giudice di legittimità. I Giudici di merito hanno accertato che il Rinero non era stato in grado di offrire spiegazioni in merito alla prestazione dello studio professionale Masante; che non aveva presentato documentazione, anche extracontabile, riferibile alla stessa; che l'importo della fattura era assolutamente anomalo perché di regola le fatture dello studio professionale si aggiravano intorno ai mille euro; che la fattura era stata pagata a varie riprese per complessivi euro 9.900 in contanti; che, nonostante il ragguardevole volume d'affari, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dichiarato un imponibile di soli euro 17.781, conseguendo questo risultato grazie a questa fattura, all'indicazione di ulteriori costi non inerenti per euro 2.652, oltre all'omessa dichiarazione di alcuni ricavi. Di qui la conclusione logica e razionale dell'esistenza dell'elemento oggettivo del reato, non scalfita dalla prospettazione difensiva che si basa su argomenti - il sistema di fatturazione delle prestazioni di servizi e il pagamento parziale in contanti della fattura - inconferenti. Con il secondo motivo si dubita dell'elemento psicologico, senza confrontarsi con la diffusa motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello ha infatti evidenziato che l'imputato si era consapevolmente avvalso del regime di agevolazione degli esportatori abituali al fine di consentire alla propria società di effettuare operazioni di acquisto in sospensione d'imposta pur non avendo i requisiti necessari. Ha ulteriormente precisato poi che l'amministratore di diritto risponde del reato tributario, perché l'accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta la ,:un, responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino. La decisione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in merito alla responsabilità per reati tributari dell'amministratore di diritto (si veda tra le più recenti, Sez. F., n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939-02 e Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Cristodaro, Rv. 283201-01), per cui la motivazione si presenta, anche sotto questo profilo, immune da censure. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 21 settem
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