CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04594/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32640/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] COOP -intimata- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente a ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente nonché ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 73/2018,depositata il 22/03/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Rovereto, con sentenza n. 292/2016, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. finalizzata ad accertare la nullità parziale, ex art. 1419 cod. civ., del contratto di mutuo stipulato dalla società attrice con la [OSCURATO:PERSONA] BCC soc. coop. - in quanto affetto da usura originaria in conseguenza della previsione di interesse globale superiore al tasso soglia all’epoca vigente, pari ad € 5,80 % - e ad ottenere la restituzione d i quanto indebitamente percepito dall’istituto di credito a titolo di interessi, pari ad € 433.527,57. Per quanto è ancora di interesse, il giudice di primo grado ha evidenziato che l’attore mutuatario, quando contesta il superamento dei tassi soglia, ha l’onere di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto tal i tassi, trattandosi di decreti ministeriali che, non essendo fonti del diritto, al pari degli atti di autonomia privata, devono essere allegati e provati. Nel caso di specie, tali decretiministeriali non sono stati prodotti in giudizio. In ogni caso, il Tribunale di Rovereto ha rilevato che il tasso corrispettivo era pari a 4,15%, e come tale non superava il tasso soglia del 5,80%, mentre il tasso di mora, da calcolarsi con la maggiorazione di 2 punti sul tasso corrispettivo “corrente”, ovvero in vigore al momento della mora, non era determinato né era determinabile a priori al momento della stipula del contratto. La Corte d’Appello di Trento, con sentenza n. 73/2018 del 22.3.2018, in parziale accoglimento dell’appello, ha dichiarato la nullità della clausola relativa agli interessi di mora, contenuta nel contratto di mutuo del 24.9.2004, ed ha accertato in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. un complessivo credito restitutorio di € 994,46, da dichiararsi interamente compensato con il maggior credito di € 860.072,91 vantato dalla Banca. Il giudice di secondo grado ha, in primo luogo, evidenziato che, avendo i decreti ministeriali la finalità di integrare la legge, ai fini dell’accertamento dell’usurarietà o meno dei tassi di interesse praticati in sede di erogazione del credito, gli stessi decreti devono essere conosciuti d’ufficio dal giudice. Inoltre, la Corte d’Appello, dopo aver rilevato l’impossibilità, al fine dell’accertamento della eventuale usurarietà del tasso, di sommare i tassi corrispettivi ed i tassi moratori, attesa la diversa natura e finalità dei due istituti, ha confermato l’infondatezza della domanda attorea, quanto al tasso corrispettivo, collocandosi ampiamente lo stesso al di sotto della soglia dell’usura. Quanto al tasso moratorio, la Corte territoriale ne ha evidenziat o la nullità al momento della sua pattuizione, in sede di stipula del contratto di mutuo, essendo pari al 6,15%, e quindi superiore al tasso soglia. La Corte d’Appello ha, infine, concluso rilevando che la nullità colpisce la sola clausola con cui sono stati pattuiti interessi usurari e non si comunica all’altra che prevede tassi di interesse contenuti entro quello soglia. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione principale la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] BCC soc. coop., ha resistito in giudizio con controricorso, depositando ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso incidentale – da esaminarsi con priorità, avendo natura pregiudiziale rispetto all’unico motivo svolto dalla ricorrente principale –la [OSCURATO:SOCIETA]. ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., 1 disp. prel. cod. civ., 2697 cod. civ., 2 L. 108/1996. Deduce la ricorrente incidentale che la Corte d’Appello ha erroneamente applicato il principio “iura novit curia”, di cui all’art.113 cod. proc. civ., al decreto ministeriale relativo al trimestre di stipula del mutuo, così esonerando la [OSCURATO:SOCIETA]. dall’onere di provare il superamento del tasso soglia previsto dalla L. n. 108/1996. Ad avviso della ricorrente incidentale, i decreti ministeriali in oggetto non sono atti normativi, ma solo amministrativi, e non è , pertanto,ad essi applicabile il principio “ iura novit curia ”. 2. Il motivo è infondato. Va osservato che, proprio recentemente, questa I sezione, nel decidere il ricorso R.G. n. 26576/2018, all ’adunanza del 16/11/2022, ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da un istituto di credito, ritenendo infondata, in particolare, la doglianza con cui lo stesso istituto sosteneva che i decreti ministeriali, recanti la rilevazione del TEGM applicabile al rapporto nel trimestre di riferimento, in quanto atti di natura non normativa, ma provvedimentale amministrativa, rientrassero nell’onere probatorio a carico della parte attrice, con conseguente onere di produzione in giudizio, al pari degli elementi di fatto documentali atti a sorreggere la domanda. Questa Sezione, con la recente sentenza n. 35102/2022; ha ritenuto che ai suddetti decreti ministeriali de quibus deve riconoscersi la natura di norme giuridiche, con la conseguenza che nei loro confronti vale il principio «iura novit curia» e non quello dispositivo, secondo il seguente principio di diritto, cui questo Collegio intende dare continuità: «In materia di usura bancaria, i decreti ministeriali, pubblicati in [OSCURATO:PERSONA], di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili, stante il rinvio disposto dall'art. 2 della L. n. 108 del 1996, per la concreta individuazione dei tassi-soglia di riferimento, essendo atti amministrativi di carattere generale ed astratto, normativo (svolgendo la funzione di integrazione della disciplina dettata dalla norma primaria, concorrendo alla definizione e specificazione del tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate) ed innovativo, vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere essere conosciuti dal giudice in base al principio «iura novit curia» espresso nell’art.113 c.p.c.». Tale interpretazione è, peraltro, conforme a quanto ritenuto dalla Sezione terza di questa Corte nell’ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 8883/2020 (non mass.) al cui contenuto questo Collegio parimenti si riporta. 3. Con l’unico motivo del ricorso principale la [OSCURATO:SOCIETA]. ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1815, comma 2 cod. civ. (il riferimento all’art 1285 nella rubrica è senz’altro il frutto di un errore materiale) e della L. 108/1996. La ricorrente principale richiama a suo favore un precedente di questa Corte (Cass. n. 23190/2017), che ha statuito che, allorquando l’interesse moratorio superail tasso soglia, la sanzione di nullità non può che travolgere necessariamente tutte le sue “componenti” e quindi anche il tasso corrispettivo, con la conseguenza che, in caso di superamento, non è dovuto alcun interesse e quanto pagato dal mutuatario deve essere imputato integralmente al capitale da restituire. Ritiene la [OSCURATO:SOCIETA]. che l’intenzione del legislatore di inasprire la conseguenza della usurarietà degli intessi, prevedendo la non debenza di alcun interesse, verrebbe ad essere tradita ove si seguisse la tesi, fatta propria dalla Corte d’Appello, della non estensibilità del vizio del tasso di mora al tasso corrispettivo. 4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 1284, 1384, 1815 comma 2, 644 cod. pen., 2 L. n. 108/1996, D.M. relativo al terzo trimestre 2004, 4 All. E L. n. 2248/1865. Ad avviso della ricorrente incidentale, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non escludere il tasso di mora dall’ambito di operatività della L. n. 108/1996 (considerando anche la possibilità di ridurre ad equità gli interessi moratori manifestamente eccessivi) e, comunque, nel non applicare un “principio di omogeneità di confronto”, che avrebbe dovuto portare la Corte d’Appello a disapplicare il decreto ministeriale che non contempla gli interessi di mora, ovvero a recuperare la simmetria che emerge dalla L. n. 108/1996, prendendo a riferimento un tasso soglia ad hoc per gli interessi moratori dato dal TEGM aumentato di 2,1 punti percentuali, come da rilevazione (e indicazione) della Banca d’Italia. 5. I due motivi devono essere trattati unitariamente, avendo entrambi ad oggetto il tasso di mora, ed il secondo motivo del ricorso incidentale va accolto, nei termini che saranno illustrati, mentre il ricorso principale va comunque rigettato. Va preliminarmente osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 19597/2020, hanno ritenuto l’applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, enunciando i seguenti principi di diritto di cui alla seguente massima, che hanno una notevole rilevanza nella presente causa: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c….”. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi accolto l’indirizzo interpretativo che ha ritenuto che il criterio oggettivo previsto dalla L. n. 108/1996 intende tutelare le vittime dell’usura ed il superiore interesse pubblico all’ordinato svolgimento delle attività economiche, fini che sarebbero vanificati ove si escludesse dall’ambito di applicazione della normativa antiusura gli interessi moratori. Le Sezioni Unite, inoltre, se, da un lato, hanno ritenuto che la mancata indicazione degli interessi di mora nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non precluda l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, dall’altro, hanno osservato che l’esigenza del rispetto del principio di simmetria, già affermata con la sentenza delle S.U. n. 16303/2018 (in materia di commissione di massimo scoperto), ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici contenuti nella rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. Infatti, il tasso rilevato dai decreti ministeriali può costituire un’utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia antiusura rilevante, nei termini di cui alla formula contenuta nel principio di diritto sopra enunciato. Le Sezioni Unite hanno dunque osservato che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, anche ove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della maggiorazione media degli interessi moratori, bisogna comunque “giocoforza” comparare il T.E.G. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.E.G.M. così come rilevato nei decreti ministeriali. Infine, è stato evidenziato dal [OSCURATO:PERSONA] che ove, attraverso le modalità sopra indicate, si pervenga ad accertare l'usurarietà degli interessi moratori pattuiti, “discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”. Le Sezioni Unite, anche in relazione all’esigenza di coerenza con il diritto eurounitario e, in primis, con le decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione, hanno quindi escluso un’interpretazione dell’art. 1815, comma 2 cod. civ. nei termini che l’accertata usararietà degli interessi moratori comporti la non debenza di alcun interesse, e ciò sul rilievo che la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi. In tale evenienza, si applica, infatti, la regola generale del risarcimento per il creditore di cui all’art. 1224 cod. civ., con la conseguenza che gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi, purchélecitamente convenuti. Le sopra illustrate osservazioni determinano in ogni caso, a prescindere dalla fondatezza o meno del secondo motivo ricorso incidentale, l’infondatezza del ricorso principale. Quanto al secondo motivo del ricorso incidentale, va osservato che, atteso che la rilevazione statistica degli interessi moratori ha iniziato ad essere compiuta a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003, e quindi da epoca anteriore alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa - avvenuta in data 24 settembre 2004 - non vi è dubbio che, nel caso di specie, la Corte d’Appello, ai fini della valutazione della eventuale usurarietà degli interessi moratori, avrebbe dovuto incrementare il T.E.G.M. della maggiorazione media degli interessi moratori rilevata dal decreto ministeriale nel trimestre di riferimento. La Corte d’Appello si è, invece, limitata a comparare il T.E.G. del rapporto di mutuo, comprensivo degli interessi moratori, con il T.E.G.M. del periodo di riferimento, operazione che, come detto, sarebbe stata corretta solo ove i decreti ministeriali non avessero contenuto – come invece con tenevano dal decreto del 25 marzo 2003 in poi – la rilevazione statistica della maggiorazione media degli interessi moratori. Ne consegue che il giudice di secondo grado è effettivamente incorso nel vizio denunciato dalla ricorrente incidentale. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trento, in diversa composizione, la quale dovrà tener conto, nel nuovo esame, di tutti i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19597/2020. P.Q.M. Ri