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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 1952

Cassazione n. 45637/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/04/1952 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pavia, in data 26/10/2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa aggravata e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ex art. 640 cod. pen. in luogo dell'art. 646 cod. pen., è articolato in termini non consentiti sede di legittimità poiché formulato sulla base di mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, con prospettiva estranea al sindacato di legittimità e avulse dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; osservato, inoltre, che tale doglianza - su cui la difesa è diffusamente ritornata nella memoria trasmessa in data 27.10.2022 ed in cui ha contestato la diagnosi di inammissibilità del ricorso e la sua assegnazione alla VII Sezione - è riproduttiva di profili di censura già sostanzialmente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - in linea con la motivazione del giudice di primo grado - ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di truffa, attesa l'incontestabile (e incontestata) circostanza per cui l'imputato, dopo essersi indebitamente Qualificato come agente assicurativo ma, in realtà, agendo al di fuori di tale veste, 1.,eva indotto con artifici e raggiri la parte offesa a sottoscrivere un contratto di Hivestimento in prodotti finanziari assicurativi (disconosciuto poi dalla compagnia assicurativa [OSCURATO:PERSONA]), procurandosi un ingiusto profitto di rilevante entità (ammontante a 60.000 C) in danno della p.o.; in altri termini i giudici di merito hanno congruamente insistito sulla circostanza secondo cui i moduli contrattuali utilizzati dal Quaglia erano "falsi" e, pertanto, al di là della revoca o meno del mandato, su cui ha nuovamente insistito la difesa anche nella memoria, egli aveva certamente agito al di fuori di esso tanto che la Compagnia ha disconosciuto l'operazione cui non ha dato alcun séguito; e d'altra parte, proprio la tesi difensiva secondo cui il Quaglia si sarebbe, semmai, appropriato di somme di pertinenza della Compagnia finisce per confermare che egli stesso, in realtà, aveva agito al di fuori del mandato ed al fine specifico di trarre profitto in danno della persona offesa tratta in inganno sulla validità della operazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/04/1952 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pavia, in data 26/10/2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa aggravata e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ex art. 640 cod. pen. in luogo dell'art. 646 cod. pen., è articolato in termini non consentiti sede di legittimità poiché formulato sulla base di mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, con prospettiva estranea al sindacato di legittimità e avulse dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; osservato, inoltre, che tale doglianza - su cui la difesa è diffusamente ritornata nella memoria trasmessa in data 27.10.2022 ed in cui ha contestato la diagnosi di inammissibilità del ricorso e la sua assegnazione alla VII Sezione - è riproduttiva di profili di censura già sostanzialmente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - in linea con la motivazione del giudice di primo grado - ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di truffa, attesa l'incontestabile (e incontestata) circostanza per cui l'imputato, dopo essersi indebitamente Qualificato come agente assicurativo ma, in realtà, agendo al di fuori di tale veste, 1.,eva indotto con artifici e raggiri la parte offesa a sottoscrivere un contratto di Hivestimento in prodotti finanziari assicurativi (disconosciuto poi dalla compagnia assicurativa [OSCURATO:PERSONA]), procurandosi un ingiusto profitto di rilevante entità (ammontante a 60.000 C) in danno della p.o.; in altri termini i giudici di merito hanno congruamente insistito sulla circostanza secondo cui i moduli contrattuali utilizzati dal Quaglia erano "falsi" e, pertanto, al di là della revoca o meno del mandato, su cui ha nuovamente insistito la difesa anche nella memoria, egli aveva certamente agito al di fuori di esso tanto che la Compagnia ha disconosciuto l'operazione cui non ha dato alcun séguito; e d'altra parte, proprio la tesi difensiva secondo cui il Quaglia si sarebbe, semmai, appropriato di somme di pertinenza della Compagnia finisce per confermare che egli stesso, in realtà, aveva agito al di fuori del mandato ed al fine specifico di trarre profitto in danno della persona offesa tratta in inganno sulla validità della operazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in