CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 dicembre 1930
Cassazione n. 45112/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/12/1930 avverso la sentenza in data 18/01/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla conferma dell'ordine di demolizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 18 gennaio 2022, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Nola, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, e 181 d.lgs. n. 42 del 2004, commessi il 2 luglio 2016, per essere gli stessi estinti per t intervenuta prescrizione, ed ha confermato le statuizioni emesse a norma dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'[OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo, con il quale denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., avuto riguardo alla conferma dell'ordine di demolizione. Si deduce che la Corte d'appello illegittimamente ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva emesso l'ordine di demolizione delle opere ritenute abusive, costituite da una piscina semi interrata delle dimensioni di 72 mq. circa, dalla pavimentazione circostante e dai relativi impianti tecnologici. Si evidenzia che l'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 prevede la possibilità di emettere l'ordine di demolizione «con la sentenza di condanna», e che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, in coerenza con il dato letterale della disposizione appena citata, l'estinzione per prescrizione in appello del reato di costruzione abusiva comporta la revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna in primo grado (si citano Sez. 3, n. 9915 del 2021, e Sez. 3, n. 8409 del 30/11/2006, dep. 2007). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2. L'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, può essere contenuto soltanto in una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44 del medesimo d.lgs. In questo senso è univocamente orientata la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna, non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso, come nel caso di sentenza che rileva l'intervenuta prescrizione del reato (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017, Catanzaro, Rv. 270907-01, e Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, Franchi, Rv. 265616-01). E questa soluzione ermeneutica risulta pienamente conforme al dato testuale della disposizione normativa. L'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, infatti, recita: «Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita». 3. Nella specie, la sentenza impugnata, pur dichiarando l'estinzione del reato di cui all'art. 44 d.lgs. n. 380 del 2001, nonché del reato di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, per intervenuta prescrizione, ha confermato la statuizione concernente l'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001. Di conseguenza, in applicazione del principio precedentemente indicato nel § 2, la statuizione appena indicata risulta essere in violazione di legge, perché la stessa non poteva in alcun modo essere disposta o confermata. 4. L'illegittimità rilevata impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'ordine di demolizione, e l'eliminazione di tale statuizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'ordine di demolizione,