CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19248/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
viRICORRENTECONTROSO.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 350/19 della Commissione TributariaRegionale dell’Abruzzo, Sezione Distaccata di Pescara,pubblicata in data 15 aprile 2019.Udita la relazione del Consigliere designato, dott. FrancescoBruno, nella camera di consiglio del 27 maggio 2026.1. Con sentenza n. 350/19, pubblicata in data 15 aprile2019, la [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo,Sezione Distaccata di Pescara, ha rigettato l’appello di CosimoNumero registro generale 32880/2019Numero sezionale 4607/2026Numero di raccolta generale 19248/2026Data pubblicazione 11/06/2026Vito Scarci avverso la sentenza n. 975/17 della CommissioneTributaria Provinciale di Pescara, con la quale era statodisatteso il ricorso del contribuente avverso il preavviso diiscrizione di fermo amministrativo (n. 2015/00000243659) diun’autovettura di sua proprietà, conseguente all’omessopagamento della tassa di iscrizione al Collegio degli InfermieriProfessionali e degli [OSCURATO:PERSONA] di Taranto perl’annualità 2006.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento asette motivi di impugnazione ed illustrando ulteriormente lesue difese con memoria.3. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito, depositando controricorsoe, successivamente, memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 4, comma1, lett. a), d.lgs. n. 261 del 1999, per essere stato recapitatol’atto impugnato -da reputarsi del tutto inesistente, conconseguente esclusione di qualsivoglia sanatoria,inopinatamente reputata operante dai giudici di secondo grado-tramite un servizio di posta privato.1.1. Il motivo è inammissibile.La questione inerente alla ritualità della notificazionedell’atto impugnato, infatti, non era stata formulata con imotivi di impugnazione formulati nel giudizio celebrato davantialla [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, come haeccepito la [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr. il controricorso, alle pagg. 2 e3) ed è desumibile dallo svolgimento di quel giudizio (cfr. laNumero registro generale 32880/2019Numero sezionale 4607/2026Numero di raccolta generale 19248/2026Data pubblicazione 11/06/2026sentenza impugnata, a pag. 2). Essa, quindi, non potevaessere esaminata nel merito dalla corte regionale abruzzese(cfr. la sentenza impugnata, alle pagg. 4 e 5, in cui sonoenunciate le ragioni dell’infondatezza, in parte qua, degliassunti del contribuente, riconducibili alla reputata sanatoria,“a tutto ammettere”, della “supposta inesistenza” della“notifica del preavviso”), a maggior ragione considerando cheera stata formulata, riguardo alla sua ammissibilità, unaspecifica eccezione ad opera della parte appellata.D’altronde, in violazione dei principi di specificità e diautosufficienza, il ricorrente non ha dato conto, in terminidettagliati e specifici, delle ragioni di doglianza articolate nelgiudizio di primo grado, non permettendo di arguire in alcunmodo -in funzione della verifica che, prima facie, il giudice dilegittimità è chiamato ad effettuare circa la decisività dellecensure sottoposte alla sua attenzione (cfr. Cass. n.12481/22)- se ed, eventualmente, in quali termini la questionefosse stata prospettata in illa sede.Inoltre, a riprova dell’infondatezza, oltre chedell’inammissibilità, del motivo in esame, la notifica èavvenuta, a mente dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973,direttamente ad opera del concessionario, con la conseguenteinapplicabilità del regime più rigoroso previsto in caso dinotifica effettuata tramite ufficiale giudiziario (cfr. Cass. n.21570/24), essendo comunque permesso l’espletamento delletributario, a mezzo di un operatore privato (cfr. Cass. n.26369/25).2. Con il secondo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., ha dedotto la violazione o falsaNumero registro generale 32880/2019Numero sezionale 4607/2026Numero di raccolta generale 19248/2026Data pubblicazione 11/06/2026applicazione dell’art. 10, comma 1, legge n. 212 del 2000, percarenza di proporzionalità tra il carico tributario (euro 117,59)ed “il valore del bene oggetto di fermo amministrativo” (oltreeuro 18.000,00).2.1. Il motivo è infondato.I giudici di secondo grado, infatti, dopo aver affermato che“nessuna norma limita la pretesa della parte creditrice”, hannoevidenziato come all’ammontare del credito dovessero essereaggiunte “le spese e gli oneri successivi” e, soprattutto, come ilcontribuente non avesse fornito “alcun elemento concreto utilea dare conto del valore di mercato del veicolo” (cfr. la sentenzaimpugnata, a pag. 4).E, così divisando, hanno sostanzialmente escluso in radice lapossibilità di configurare qualsivoglia ipotesi di carenza diproporzionalità tra la pretesa tributaria ed il valore del bene e,quindi, di ravvisare la violazione o falsa applicazione di leggelamentata dal contribuente.Del resto, il suddetto convincimento, inerente alla carenza diprova riguardo “al valore di mercato del veicolo”, cheevidentemente riposa sulla valutazione del materiale probatoriosottoposto all’attenzione dell’autorità giudiziaria adita, non èsindacabile in questa sede, in quanto non è consentitosollecitare questa Corte -come pure sembra fare, nell’ambitodel motivo in esame, il ricorrente- a rivalutare i fatti storici giàpresi in considerazione dai giudici di merito, né, tanto meno, glielementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria.E’ stato affermato, infatti, che è inammissibile il motivo digravame che, sotto il velo di un apparente deduzione del viziodi violazione o falsa applicazione di legge, di mancanzaassoluta di motivazione o di omesso esame diNumero registro generale 32880/2019Numero sezionale 4607/2026Numero di raccolta generale 19248/2026Data pubblicazione 11/06/2026un fatto decisivo per il giudizio, mirasse, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici effettuata dalle corti di prossimità,giacché il ricorso per cassazione non introduce un terzo gradodi giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia dellasentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come unrimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizionedeterminata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o ivizi dedotti (cfr. Cass. 2682/25).Con la proposizione del ricorso per cassazione, invero, nonpuò essere rimesso in discussione, contrapponendone unodifforme, l’apprezzamento di fatto del giudice di merito, trattodall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, perché esso è sottratto al sindacato di legittimità, dalmomento che, nell’ambito di tale sindacato, non è conferito ilpotere di riesaminare il merito della controversia, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico-formale e dellacorrettezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dalle cortiterritoriali, restando ad esse riservata l’individuazione e laselezione delle fonti di convincimento e la valutazione delleprove, vagliandone l’attendibilità e la concludenza e scegliendo,tra le diverse risultanze probatorie, quelle ritenute idonee adimostrare i fatti di causa (cfr. Cass. n. 8315/13, Cass. n.9097/17, Cass. n. 640/19, Cass. n. 3340/19, Cass. n.23872/20 e Cass. n. 17744/22).3. Con il terzo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., ha allegato la violazione o falsaapplicazione degli artt. 86 d.P.R. n. 602 del 1973 e 355,comma 5, d.P.R. n. 495 del 1992, non essendo statodebitamente tenuto conto, in sede regionale, del fatto cheNumero registro generale 32880/2019Numero sezionale 4607/2026Numero di raccolta generale 19248/2026Data pubblicazione 11/06/2026l’autovettura costituisse un bene strumentale all’esercizio dellasua professione.3.1. Il motivo è infondato.Il fermo amministrativo di autoveicoli rappresenta unostrumento cautelare di valenza generale, previsto dall’art. 86d.P.R. n. 602 del 1973, con alcune eccezioni, tra cui quella delveicolo che sia strumentale all’esercizio della professione: inquanto deroga ad una regola generale, però, è il soggettocolpito dal fermo a dover provare l’esistenza del presupposto difatto in presenza del quale il legislatore riconosce la deroga(cfr. Cass. n. 20559/25).E la prova, quanto alla strumentalità, impone di dimostrareche il bene è necessario all’esercizio dell’attività, giacché lasemplice circostanza di utilizzare un veicolo per raggiungerel’ufficio, lo studio, il negozio o il posto di lavoro non èsufficiente, non essendo ravvisabile il prefato requisito alcospetto di un mero mezzo di trasporto, dovendosi configurarecome indispensabile per l’espletamento della professione (cfr.Cass. n. 34813/24)Nel caso di specie, la corte territoriale, non discostandosi daquesti principi e sulla scorta, ancora una volta, di unaccertamento di fatto non censurabile in questa sede, hareputato non fornita questa prova (cfr. la sentenza impugnata,a pag. 6), né è possibile -come si è avuto già modo di dire inprecedenza- sollecitare questa Corte a rivalutare il materialeprobatorio esaminato dai giudici di merito.4. Con il quarto motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., ha censurato la violazione o falsaapplicazione dell’art. 1, commi da 537 a 543, legge n. 228 del2012, per non essere stata resa alcuna risposta -da parteNumero registro generale 32880/2019Numero sezionale 4607/2026Numero di raccolta generale 19248/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’ente impositore, essendo stata data, invece, dalla societàconcessionaria- all’istanza -prevista dalle suddette norme- disospensione dell’attività di riscossione, con conseguenteannullamento di diritto dei carichi.4.1. Il motivo è inammissibile.Esso, infatti, non contiene -in violazione del principio diautosufficienza- la trascrizione integrale o, quanto meno, ilriassunto, in tutte le sue parti essenziali, dell’istanza -non certobastando, in termini generali, la semplice riproduzione di stralcisparsi ed isolati, che non consentano la ricostruzione di tutti ipunti rilevanti del contenuto del documento (cfr. Cass. n.26164/25)- precludendo qualsivoglia scrutinio riguardo alladecisività delle censure, vieppiù considerando, per un verso,che l’istanza de qua, oltre a dover essere tempestivamentedepositata, deve contenere, ai fini del conseguimentodell’effetto auspicato, la specifica richiesta di sospendere ilprocedimento di riscossione, non potendosi reputareequipollente una domanda genericamente formulata, quale, adesempio, una richiesta di annullamento d’ufficio della pretesacreditoria (cfr. Cass. n. 13501/25), e, per altro verso, che imotivi posti a suo fondamento devono costituire causepotenzialmente estintive della pretesa tributaria e, pertanto,necessitano -anche in relazione alle vicende fattuali ad essesottese- di un’adeguata rappresentazione (cfr. Cass. n.28354/19, Cass. n. 30841/24, Cass. 32442/25, Cass. n.5099/26 e Cass. n. 10454/26).Non è superfluo rammentare, inoltre, che un’interpretazionedi carattere sistematico delle norme asseritamente violate ofalsamente applicate, quali evocate dal ricorrente, non puòprescindere dall’osservanza di esigenze di fondoNumero registro generale 32880/2019Numero sezionale 4607/2026Numero di raccolta generale 19248/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’ordinamento, tra le quali l’economicità dell’azioneimpositiva ed il contrasto all’utilizzo strumentale dell’istituto,dovendosi ritenere, in quest’ottica, che all’agente dellariscossione competa, pur nel silenzio della legge, unadelibazione sommaria delle istanze di parte, volta a rigettarequelle pretestuose o dilatorie, come le domande fondate, atitolo esemplificativo, su documentazione chiaramente nonpertinente (cfr. Cass. n. 4287/26): anche per questa ragione,dunque, il ricorrente avrebbe dovuto delucidare in maniera benpiù dettagliata sull’istanza e sui documenti ad essa allegati,nonché sul loro intrinseco contenuto.E’ utile rimarcare, a questo proposito, che il principio diautosufficienza, quale corollario di quello di specificità deimotivi, in assonanza con il dettato dell’art. 6, par. I, CEDU,quale interpretato dalla giurisprudenza unionale (cfr. CorteEDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia), non puòessere interpretato in modo eccessivamente formalistico, tantoda incidere sulla sostanza stessa del diritto azionato, e non puòtradursi, pertanto, nell’onere di integrale trascrizione degli attie dei documenti posti a fondamento del ricorso, ma richiedepur sempre una trascrizione dei profili essenziali di essi oalmeno un riassunto del loro contenuto (cfr. Cass. n.2573/25).La ratio sottesa a tale principio, infatti, è la semplificazionedell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanziadella certezza del diritto ed alla corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando pur sempre la funzione nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario, che, su un piano più eminentemente pratico,scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura del ricorso,Numero registro generale 32880/2019Numero sezionale 4607/2026Numero di raccolta generale 19248/2026Data pubblicazione 11/06/2026corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, siapossibile comprendere le critiche rivolte alla pronuncia dimerito, per poterne poi valutare la fondatezza (cfr. Cass. n.12481/22). Ed è proprio in funzione di questo obiettivo che èindispensabile che la parte riproduca il contenuto degli atti edei documenti sui quali il ricorso si fonda o, quanto meno, neriassuma il contenuto, nei passaggi rilevanti ai fini del decidere,ed, ancora, segnali la loro presenza negli atti del giudizio dimerito (cfr. Cass., sez. un., n. 8950/22), anche al fine dipermettere di identificare la fase del processo in cui essi sianostati prodotti o formati (cfr. Cass. n. 33827/23).5. Con il quinto motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., ha rappresentato la violazione ofalsa applicazione degli artt. 7 e 22 legge n. 241 del 1990, 7legge n. 212 del 2000, 4 d.P.R. n. 600 del 1973 e 20 d.P.R. n.602 del 1973, non essendo stato dato debito risalto, insecondo grado, al fatto che avesse invocato un accesso agliesito, nonostante l’atto impugnato fosse privo di qualsivogliaprospetto inerente alla determinazione dell’ammontare dovutoa tale titolo.5.1. Il motivo è inammissibile.In esso, infatti, non è trascritto, né riportato in estratto,nelle sue parti essenziali, l’atto impugnato (e nemmeno,invero, l’atto con il quale sarebbe stato invocato il prefatoaccesso agli atti), in violazione del principio di autosufficienza,la cui osservanza, peraltro, sarebbe stata ancor più necessaria,nella prospettiva avuta di mira dal contribuente di avvalorare lafondatezza dell’impianto defensionale da lui allestito, alcospetto delle argomentazioni della controricorrente, la qualeNumero registro generale 32880/2019Numero sezionale 4607/2026Numero di raccolta generale 19248/2026Data pubblicazione 11/06/2026ha messo in evidenza come, nell’atto sottoposto adimpugnazione, fossero indicate le modalità di determinazionedegli interessi e delle spese esecutive (cfr. il controricorso, apag. 8).Inoltre, nella sentenza impugnata, le questioni, sia quellarelativa alla mancanza del prospetto di calcolo, sia quellainerente al diniego di accesso agli atti, non sono affattotrattate, rinvenendosi solamente un generico riferimento ad unmotivo d’appello riguardante la “violazione della legge n. 241del 1990”, che la corte territoriale ha rigettato -richiamando,peraltro, un non meglio specificato “comportamento tenutodalla [OSCURATO:SOCIETA].”- perché “le ipotesi di nullità sono nominatee non possono essere introdotte nuove ipotesi” (cfr. lasentenza impugnata, alle pagg. 2 e 5).Il ricorrente, quindi, avrebbe dovuto -nel rispetto dei principidi specificità e di autosufficienza- illustrare, in manieracircostanziata, le ragioni di doglianza al riguardo articolate nelcorso dei gradi di merito, al fine di permettere a questa Corteanche di verificare la loro inclusione nel thema decidendum,messa in dubbio, per alcune censure, dal concessionario, chene ha predicato la novità (cfr. il controricorso, a pag. 8).6. Con il sesto motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., ha lamentato la violazione o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992,nonché dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., non essendoevincibile dalla sentenza impugnata come l’autorità giudiziariaadita in secondo grado avesse potuto superare i precedentigiurisprudenziali relativi all’inesistenza giuridica degli attinotificati tramite corriere privato, all’impossibilità di iscrizionedel fermo amministrativo su un bene strumentale, al mancatoNumero registro generale 32880/2019Numero sezionale 4607/2026Numero di raccolta generale 19248/2026Data pubblicazione 11/06/2026rispetto del principio di proporzionalità, all’inesistenza deicarichi posti a base dell’atto impugnato ed al suo deficitmotivazionale.7. Con il settimo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., ha assunto la violazione o falsaapplicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del1992, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,essendo viziata, nella motivazione, la sentenza impugnata.8. I motivi -esaminabili congiuntamente per la correlazionedelle questioni sulle quali sono incentrati- sono infondati.8.1. E’ denunciabile in cassazione, invero, solo l’anomaliamotivazionale che si atteggi quale violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta dimotivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile”, esclusa qualsiasi rilevanza delsemplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass.,sez. un., n. 8053/14).Secondo questi canoni assiologici, quindi, non sono piùconfigurabili le censure di contraddittorietà ed insufficienzadella motivazione, in quanto il sindacato di legittimità su diessa non può che essere circoscritto alla mera verifica dellaviolazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111,sesto comma, Cost. (cfr. Cass. n. 22598/18).Numero registro generale 32880/2019Numero sezionale 4607/2026Numero di raccolta generale 19248/2026Data pubblicazione 11/06/2026Nella vicenda in esame, la corte regionale abruzzese, siapure, talvolta, in termini sintetici, ha motivato le suedeterminazioni, sicuramente al di sopra del “minimocostituzionale” precedentemente menzionato, dando contodelle ragioni, giuridiche e fattuali, che l’hanno portata amaturare il convincimento trasfuso nel decisum (cfr. lasentenza impugnata, alle pagg. 4, 5, 6 e 7), fermo restandoche eventuali discordanze rispetto a precedentigiurisprudenziali potevano essere -come lo sono state-sottoposte all’attenzione del giudice di legittimità, nell’ambitodi un sindacato che è sfociato, comunque, nella reiezione deimotivi di gravame all’uopo formulati dal contribuente.9. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.9.1. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.10. Sono ravvisabili, inoltre, i presupposti per la condannaprevista dall’art. 96, terzo comma, c.p.c., in quanto il ricorso èstato imperniato su motivi palesemente infondati, talvoltafrutto di una defatigante reiterazione di ragioni di doglianza giàampiamente reiette dalle corti di prossimità, e manifestamenteinammissibili, talvolta ancorati ad un auspicato riesame degliaccertamenti di fatto già compiuti in sede di merito o ad unimpianto redazionale e contenutistico difforme rispetto aicanoni stabiliti dalla legge, senza porre alcun tema o questionedi rilevanza generale o nomofilattica, tale da giustificare ilricorso al giudice di legittimità. E’ stato osservato, a questoproposito, che, essendo la giurisdizione una risorsa nonillimitata, tanto è vero che non solo sono legittime misure dicontenimento del contenzioso civile, ma anche auspicabili (cfr.Numero registro generale 32880/2019Numero sezionale 4607/2026Numero di raccolta generale 19248/2026Data pubblicazione 11/06/2026Corte Cost. n. 77/18), la condanna disciplinata dall’art. 96,terzo comma, c.p.c., ha natura sanzionatoria dell’abuso delprocesso, perpetrato dalla parte soccombente, non disgiuntada una funzione indennitaria, in favore della parte vittoriosa.Essa, infatti, partecipa di una concorrente finalità,sanzionatoria ed indennitaria, costituendo, per un verso, unrimedio avente scopo di deterrenza contro il ricorso improprioed ingiustificato alla tutela giurisdizionale -quando si ponga intermini di incompatibilità con un quadro ordinamentale che, dauna parte, deve universalmente garantire l’accesso allagiustizia e, dall’altra, deve tenere conto del principiocostituzionale della ragionevole durata del processo e dellaconseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azionimeramente dilatorie e defatigatorie- e, per altro verso, unamisura di ristoro della controparte, in favore della quale lacondanna è emanata, per essere stata costretta a difendersi alcospetto di un uso strumentale del processo (cfr. Corte Cost. n.152/16 e, nello stesso senso, Corte Cost. n. 139 del 2019).Ebbene, nella controversia in disamina, sono palesementeravvisabili le condizioni per intravedere -in virtù delle ragioniprecedentemente menzionate- un utilizzo abusivo della tutelagiurisdizionale (cfr., in ordine all’abuso del processo ed ai casiin cui è configurabile, Cass. n. 19285/16, Cass. n. 29812/19,Cass. n. 38528/21, Cass. n. 14548/22, Cass. n. 34429/24,Cass. n. 10356/25 e Cass. n. 2354/26), con la conseguenzache il ricorrente deve essere condannato al pagamento dellasomma indicata in dispositivo, reputata congrua in relazionealla natura, all’oggetto ed al valore della causa ed alla condottaprocessuale da lui tenuta.Numero registro generale 32880/2019Numero sezionale 4607/2026Numero di raccolta generale 19248/2026Data pubblicazione 11/06/202611. Il rigetto del ricorso, infine, impone, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integratodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, entrata in vigorein data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza deipresupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione,in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquidain euro 1.000,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi,oltre accessori come per legge; condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, della somma dieuro 1.000,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; dà1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello dovuto per la propostaimpugnazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]