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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 43969/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle par—R udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di ROMA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di FROSINONE, del 04/10/2019, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 629 CP.

Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei difensori avv.ti Pecorella e Ceccarelli, deducendo i seguenti motivi: - inammissibilità dell'interpretazione in ordine alla non ricorribilità per cassazione delle sentenze di patteggiamento in appello quanto alla qualificazione giuridica dei fatti; - violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto attribuito agli imputati.

Con memoria depositata in cancelleria la difesa eccepiva la mancata notifica dell'avviso di udienza e chiedeva differire il procedimento.

Ciò posto, ritiene il collegio che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, e cioè senza previa comunicazione dell'udienza, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. così che palesemente infondata si rileva l'eccezione di omessa notifica sollevata con la memoria depositata in cancelleria.

Difatti, tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.

Al proposito invero questa corte di cassazione ha già affermato come è' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale; ed in motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Rv. 277196).

Da tale orientamento non vi è ragione di discostarsi posto che la rinuncia ai motivi sulla responsabilità preclude l'esame della qualificazione giuridica del fatto anche nella successiva fase di legittimità.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore alla cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere [OSCURATO:PERSONA] ìòre N Il Presidente " V 4 L (\..0 ') 7 1; [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle par—R udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di ROMA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di FROSINONE, del 04/10/2019, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 629 CP. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei difensori avv.ti Pecorella e Ceccarelli, deducendo i seguenti motivi: - inammissibilità dell'interpretazione in ordine alla non ricorribilità per cassazione delle sentenze di patteggiamento in appello quanto alla qualificazione giuridica dei fatti; - violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto attribuito agli imputati. Con memoria depositata in cancelleria la difesa eccepiva la mancata notifica dell'avviso di udienza e chiedeva differire il procedimento. Ciò posto, ritiene il collegio che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, e cioè senza previa comunicazione dell'udienza, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. così che palesemente infondata si rileva l'eccezione di omessa notifica sollevata con la memoria depositata in cancelleria. Difatti, tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Al proposito invero questa corte di cassazione ha già affermato come è' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale; ed in motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Rv. 277196). Da tale orientamento non vi è ragione di discostarsi posto che la rinuncia ai motivi sulla responsabilità preclude l'esame della qualificazione giuridica del fatto anche nella successiva fase di legittimità. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere [OSCURATO:PERSONA] ìòre N Il Presidente " V 4 L (\..0 ') 7 1; [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43969/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris