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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 04382/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26256/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difes a dalla A vvocatura Generale dello Stato -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise n. 478/2016 depositata il 07/10/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] prendeva avvio, ad opera della Guardia di Finanza di Isernia una verifica fiscale a carico della S aci S.r.l. che, per l'anno 2004, risultava non aver presentato la dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed Iva ma che, nel medesimo anno 2004, risultava aver emesso la fattura n. 1, in data 30.12.2004 , per un imponibile di euro 2.700.000, oltre lva, relativaalla vendita di una unità immobiliare alla soc. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

2. Conseguentemente, il pre zz o della cessione , detratti i costi di esercizio sostenuti, veniva recuperato, per complessivi euro 2.299.121,00, qualereddito d'impresa non dichiarato, nonché valore della produzione ai fini IRAP e, in assenza di dichiarazione dei redditi della società, veniva ritenuto distribuito al socio unico FrancoBartolucci.

3. All'esito della verifica veniva redatto processo verbale di constatazione e, sulla base di tale att o, l' Agenzia delle entrate di Isernia notificava l'avviso di accertamento n.

RD203T300696/2006 nei confronti della società, ai fini IRES, IRAP ed IVA e l'avviso di accertamento n.

RD201T300698/2006 nei confronti del so ci o, entrambi relativi all'anno di imposta 2004.

4. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tali attiin qualità sia di liquidatore della società sia per quanto atteneva al recupero personale , dinanzi alla CTP di Campobasso.

5. Con ulteriore ricorso il contribuente impugnava anche le cartelle di pagamento n.05320060006142204 e n. 0532006006022011, conseguenti agli accertamenti sopra citati.

6. Il ricorrente sosteneva l'inesistenza del reddito d'impresa accertato a carico della società, non essendo stato versato il corrispettivo della vendita dell'immobile, con conseguente mancata realizzazione della plusvalenza; chiedeva, altresì, l'annullamento dell'accertamento operato nei propri confronti, sia in quanto derivante dall'accertamento societario infondato, sia per l'erronea presunzione di distribuzione del reddito al socio.

7. [OSCURATO:PERSONA] di Isernia, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 90/3/07 confermava il recupero a carico della società, nonché la successiva cartella di pagamento; accoglieva, invece, il ricorso del socio sia in riferimento all'accertamento, siaalla cartella.

8. Appellavano entrambe le parti e la CTR del Molise, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava sia l’appello principale del contribuente, sia quello incidentale dell’Agenzia.

9. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di ex unico socio della [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, che dichiara essere stata cancellata dal registro delle imprese nelle more del giudizio di appello, ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi.

L’Agenzia delle entrate ha proposto autonomo successivo ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], da considerarsi quale ricorso incidentale, con tre motivi.

Infine, il contribuente ha depositato controricorso avverso il ricorso successivo –incidentale dell’Amministrazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma,num. 3 c.p.c., la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 86 del d.P.R. n. 916 del 1987, 1552 e 1472 c.c.

1.1. Dolendosi del mancato accoglimento da parte dei giudici di appello, rinnova il rilievo secondo cui l'atto impugnato era fondato sulla presunta realizzazione di una plusvalenza pari ad euro 2.301.435,00, inesistente e conseguentemente inidonea a costituire reddito d'impresa non dichiarato e valore della produzione ai fini Irap.

1.2. Il trasferimento dell'immobile, deduce, era avvenuto a mezzo di un contratto misto dicompravendita e permuta di cosa presente con cosa futura, per il quale il corrispettivo era stato stabilito per una porzione in contanti, il cui versamento era stato condizionato al rigetto di istanze di fallimento promosse contro la venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. ed alla mancata proposizione di azione revocatoria, entro un certo termine, del citato contratto, e per il resto dalla futura cessione di unità immobiliari, che l'acquirente avrebbe dovuto realizzare.

1.3. Deduce il ricorrente che: - c on atto a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] da Isernia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. 44545, di cui riproduce, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza, le clausole di interesse e, comunque, localizza la produzione del documento nel giudizio di merito, la [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l contratto misto di compravendita e permuta di cosa presente con cosa futura per il trasferimento dell'immobile sito in Isernia alla [OSCURATO:PERSONA] 37/43 ; - c ome indicato all’art. 5 del suddetto atto il corrispettivo veniva pattuito in euro 2.700.000,00, oltre I va , di cui euro 1.648.000,00 mediante futura cessione di una porzione del fabbricato, che la [OSCURATO:PERSONA], previa demolizione di quello esistente, avrebbe realizzato, pari al 13% della volumetria del costruendo immobile, ed euro 1.052.000,00 mediante assegni circolari da versare « alla stipula del l 'atto di riconoscimento dell’avveramento delle condizioni sospensive di cui al successivo articolo 6»; - c iò in quanto l'efficacia del rogito era condizionata, secondo la pattuizione di cui al richiamato art. 6, a) al rilascio del permesso di costruire, b) allaprestazione del consenso da parte dei maggiori creditori, c) al rilascio da parte della [OSCURATO:PERSONA] di fideiussione a garanzia del pagamento di una penale – pari al valore ( euro 1.648.000,00) delle unità immobiliari cedute in permuta alla Saci - stabilita per l'eventualità di inadempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] nellarealizzazione del fabbricato.

1.4. Deduce inoltre il ricorrente che: - c on verbale a rogito [OSCURATO:PERSONA] del

30.12. 20 04 rep. 45968 , le parti riconoscevano avverate le condizioni di cui alle lett. a) e b),rinunciando a quella di cui alla lett. c); - nel contempo,modificavano il precedente atto, stabilendo che la porzione di corrispettivo della cessione, perla quale nell'atto del 13.01.04 era stato stabilito il pagamento di euro1.052.000,00 (oltre Iva ) in contanti, sarebbe stata pagata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Saci solo nel caso di rigetto di eventuali ricorsi di fallimento promossi contro la stessa Saci e precisamente entro quindici giorni dalla ricezione dellarelativa comunicazione ; - c onvenivano inoltre, all'art. 5 del cennato verbale, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto rifiutare il pagamento se nel termine sopra indicato le fosse stata notificata domanda di revocatoria dell'atto [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep.44545.

1.5. Conseguentemente rileva, con riferimento al l’anno di imposta 2004, che per la parte in contanti non era ancora certa l'esistenza del ricavo, richiesta dall’art. 109 del d.P.R. 917/1986, né tanto meno erano state realizzate le unità immobiliari oggetto della futura permuta, il cui valore, dunque, non era ancora entrato nel patrimoniodella contribuente.

Soggiunge che, come evincesi da altro atto a rogito [OSCURATO:PERSONA] del 14 febbraio 2005,già prodotto in primo grado, l'acquirente [OSCURATO:PERSONA] aveva versatosolo in detta data quasi tutta la porzione di prezzo per la quale era stato pattuito il pagamento in contanti.

1.6. Richiama quindi, il ricorrente, la disposizione di cui all’art. 86, quarto comma, del Tuir ove si statuisce che «Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all'articolo 87, determinate a norma del comma 2 del presente articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate».

1.7. Il motivo è infondato.

1.8. Orbene, dispone l’art. 109, primo comma, del Tuir , in materia di reddito di impresa,che « I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni».

1.9. Dispone peraltro l’art. 109 cit. al secondo comma che «Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà.

La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà».

1.10. Va, ancora, rilevato, che l’art. 8 5 del Tuir dispone che « Sono considerati ricavi:a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell'impresa».

1.11. L'articolo 86 del Tuir si occupa invece del trattamento fiscale da riservare alle plusvalenze patrimoniali, derivanti anche da cessione dei beni dell’impresa diversi da quelli che produconoricavi ai sensi del comma 1 dell'articolo 85; anche in tal casodeve ritenersi che comportino realizzo di plusvalenza gli atti a titolo oneroso, con i quali cioè l'immobile viene ceduto verso un corrispettivo: può trattarsi di una vendita, di una permuta, di un conferimento in società, ed in genere di qualsiasi atto in cui sia presente un corrispettivo dell'alienazione, anche di natura non pecuniaria.

1.12. In materia di imposta sul reddito delle società, dunque, vige il principio secondo cui i ricavi e le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili debbano essere tassat i per competenza , e la statuizione della CTR è conforme a tale principio.

1.13. Va, per completezza, precisato che, nell’ambito dei redditi delle persone fisiche,vige il principio opposto, e l e plusvalenze "immobiliari" di cui all'art. 67, comma 1, lett. a)e b) , del d.P.R. n. 917 del 1986, sono di regola imponibili secondo il principio di cassa, ai sensi dell'art. 68, comma 1, dello stesso decreto; tuttavia, anche in tale ambito, il principio di competenza opera, a norma dell'art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973, per le plusvalenze aventi finalità speculative, deriva ndone che il momento rilevante ai fini dell'imposizione è, nel primo caso, quello in cui il corrispettivo è percepito, e, nel secondo caso, quello in cui lo stesso corrispettivo è dichiarato nell'atto di cessione (arg. da Cass. Sez. 5, 25/09/2019, n. 23893, Rv. 655475 - 01) .

In applicazione dei principi richiamati, in materia di Irpef, per la ipotesi di permuta di cosa esistente con una futura, e al di fuori del campo speculativo, la plusvalenza si realizza nel momento in cui la costruzione viene ad esistenza, entrando così nel patrimonio del cedente (arg. da Cass. Sez. 6, 23/02/2017, n. 4711, Rv. 643325 -01).

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si censura , in relazione all'art. 360, primo comma, n um. 5 c.p.c. , l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo alle pattuizioni contrattuali.

Deduce il ricorrente che la CTR non avrebbe affatto preso in considerazione la dedotta circostanza avente ad oggetto l’ accordo intervenuto tra le parti, al fine di procrastinare ilversamento di quella porzione di corrispettivo per la quale le parti stesse avevano stabilito il pagamento in contanti.

2.1. Il motivo è inammissibile, ricorrendo invece un’ipotesi di implicita pronuncia di rigetto.

2.2. Deve richiamarsi, in proposito, l'orientamento di questa Corte secondo cui il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass., 26 gennaio 2021, n. 1616; Cass., 27 novembre 2017, n. 28308).

2.3. Inoltre, secondo costante giurisprudenza, «ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia» (Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass., 26 novembre 2013, n. 26397; Cass., 18 giugno 2018, n. 15936).

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/73, nonché degli artt. 2121 e 2129 c.c., 2697 c.c., 2490 comma 6 c.c. e 115 c.p.с.

3.1. È opportuno rammentare che l 'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa rende legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e, pertanto, prescinde dalle modalità di accertamento,ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispettoalla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che imaggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti (cfr.Cass., Sez. 5, 20/12/2018, n. 32959).

Ciò in quanto, nel caso di società dicapitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili noncontabilizzati, opera la presunzione di attribuzione "pro quota" ai socidegli utili stessi, salva la prova contraria, gravante sul contribuente,che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti (da Sez. 5,18/10/2017, n. 24534, a Sez. 5, 11/08/2020, n. 16913, Sez. 5,24/06/2021, n. 18200).

3.2. Ancora da ultimo si è precisato che «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, rispetto alla presunzione di distribuzione fra i soci di una società a ristretta base partecipativa degli utili non dichiarati è ammessa la prova contraria consistente nella dimostrazione che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati o distribuiti dalla società, ma accantonati o reinvestiti, oppure che degli stessi si è appropriato altro soggetto oppure, ancora, che il socio è assolutamente estraneo alla gestione, al controllo e all'informazione circa l'andamento della società. (Cass. Sez. 5, 16/04/2025, n. 10004, Rv. 674943 -01)».

3.3. La CTR ha , a tale riguardo, così motivato: « Invero, la supposizione di distribuzione dell'utile al socio si configura come una presunzione iuris tantum, che può essere dunque superata dalla prova contraria.

Dalla documentazione disponibile negli atti processuali, è agevole accertare che sia la fattura per la vendita immobiliare sia la plusvalenza conseguita risultano registrati sul giornale contabile.

La parte ricorrente ha, peraltro, debitamente documentato le ricevute dei versamenti effettuati dal liquidatore, dando prova della regolare alienazione del patrimonio sociale smentendo, in tal modo, l'assunto dell'ente impositore».

3.4. Pertanto, seppure in modo sintetico, la CTR ha rilevato che, per risultanza documentale, le somme percepite dalla società erano state utilizzate in sede di liquidazione, e si è così conformata ai principi superiormente richiamati.

3.5. Dunque il motivo è infondato, e o gni ulteriore deduzione sottende l’intento di sollecitare una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio.

4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.с., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

4.1. Lamenta l’Amministrazione finanziaria che la CTR non abbia motivato in ordine al fatto decisivo costituito dalla mancata presentazione della dichiarazione fiscale per l'anno 2004, nonché dall'assenza di deposito del bilancio del 2004, circostanze da ritenersi pacifiche.

4.2. Il motivo è inammissibile, ricorrendo invece un’ipotesi di implicita pronuncia di rigetto, in quanto il riscontro positivo operato dalla CTR in merito alla destinazione dei ricavi non dichiarati dalla società rende logicamente irrilevantile question i agitate dalla difesa erariale.

5. Con il terzo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la nullità della sentenza per omessa motivazione, con riferimento alla mancata considerazione delle già richiamate circostanze di fatto evidenziate dall'ufficio nel proprio atto di appello.

5.1. il motivo è infondato.

5.2. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.с. , ponendosi come violazione delle norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass.

S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054).

In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza.

5.3. Va ancora rammentato che « La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione»(Cass., Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).

5.4. D’altro canto, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c. disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel giudizio di cassazione censure incentrate sulla pretesa insufficienza dell’apparato argomentativo sorreggente il decisum.

5.5. Nessuna di tali anomalie è rilevabile nel caso di specie, denunciandosi piuttosto, da parte dell’Agenzia , una non condivisa valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

6. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere rigettati.

In ragione della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di legittimità.

Rilevato che, in relazione al ricorso incidentale, risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggion. 115, art. 13 comma 1-quater(Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26256/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difes a dalla A vvocatura Generale dello Stato -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise n. 478/2016 depositata il 07/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] prendeva avvio, ad opera della Guardia di Finanza di Isernia una verifica fiscale a carico della S aci S.r.l. che, per l'anno 2004, risultava non aver presentato la dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed Iva ma che, nel medesimo anno 2004, risultava aver emesso la fattura n. 1, in data 30.12.2004 , per un imponibile di euro 2.700.000, oltre lva, relativaalla vendita di una unità immobiliare alla soc. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 2. Conseguentemente, il pre zz o della cessione , detratti i costi di esercizio sostenuti, veniva recuperato, per complessivi euro 2.299.121,00, qualereddito d'impresa non dichiarato, nonché valore della produzione ai fini IRAP e, in assenza di dichiarazione dei redditi della società, veniva ritenuto distribuito al socio unico FrancoBartolucci. 3. All'esito della verifica veniva redatto processo verbale di constatazione e, sulla base di tale att o, l' Agenzia delle entrate di Isernia notificava l'avviso di accertamento n. RD203T300696/2006 nei confronti della società, ai fini IRES, IRAP ed IVA e l'avviso di accertamento n. RD201T300698/2006 nei confronti del so ci o, entrambi relativi all'anno di imposta 2004. 4. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tali attiin qualità sia di liquidatore della società sia per quanto atteneva al recupero personale , dinanzi alla CTP di Campobasso. 5. Con ulteriore ricorso il contribuente impugnava anche le cartelle di pagamento n.05320060006142204 e n. 0532006006022011, conseguenti agli accertamenti sopra citati. 6. Il ricorrente sosteneva l'inesistenza del reddito d'impresa accertato a carico della società, non essendo stato versato il corrispettivo della vendita dell'immobile, con conseguente mancata realizzazione della plusvalenza; chiedeva, altresì, l'annullamento dell'accertamento operato nei propri confronti, sia in quanto derivante dall'accertamento societario infondato, sia per l'erronea presunzione di distribuzione del reddito al socio. 7. [OSCURATO:PERSONA] di Isernia, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 90/3/07 confermava il recupero a carico della società, nonché la successiva cartella di pagamento; accoglieva, invece, il ricorso del socio sia in riferimento all'accertamento, siaalla cartella. 8. Appellavano entrambe le parti e la CTR del Molise, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava sia l’appello principale del contribuente, sia quello incidentale dell’Agenzia. 9. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di ex unico socio della [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, che dichiara essere stata cancellata dal registro delle imprese nelle more del giudizio di appello, ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi. L’Agenzia delle entrate ha proposto autonomo successivo ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], da considerarsi quale ricorso incidentale, con tre motivi. Infine, il contribuente ha depositato controricorso avverso il ricorso successivo –incidentale dell’Amministrazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma,num. 3 c.p.c., la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 86 del d.P.R. n. 916 del 1987, 1552 e 1472 c.c. 1.1. Dolendosi del mancato accoglimento da parte dei giudici di appello, rinnova il rilievo secondo cui l'atto impugnato era fondato sulla presunta realizzazione di una plusvalenza pari ad euro 2.301.435,00, inesistente e conseguentemente inidonea a costituire reddito d'impresa non dichiarato e valore della produzione ai fini Irap. 1.2. Il trasferimento dell'immobile, deduce, era avvenuto a mezzo di un contratto misto dicompravendita e permuta di cosa presente con cosa futura, per il quale il corrispettivo era stato stabilito per una porzione in contanti, il cui versamento era stato condizionato al rigetto di istanze di fallimento promosse contro la venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. ed alla mancata proposizione di azione revocatoria, entro un certo termine, del citato contratto, e per il resto dalla futura cessione di unità immobiliari, che l'acquirente avrebbe dovuto realizzare. 1.3. Deduce il ricorrente che: - c on atto a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] da Isernia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. 44545, di cui riproduce, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza, le clausole di interesse e, comunque, localizza la produzione del documento nel giudizio di merito, la [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l contratto misto di compravendita e permuta di cosa presente con cosa futura per il trasferimento dell'immobile sito in Isernia alla [OSCURATO:PERSONA] 37/43 ; - c ome indicato all’art. 5 del suddetto atto il corrispettivo veniva pattuito in euro 2.700.000,00, oltre I va , di cui euro 1.648.000,00 mediante futura cessione di una porzione del fabbricato, che la [OSCURATO:PERSONA], previa demolizione di quello esistente, avrebbe realizzato, pari al 13% della volumetria del costruendo immobile, ed euro 1.052.000,00 mediante assegni circolari da versare « alla stipula del l 'atto di riconoscimento dell’avveramento delle condizioni sospensive di cui al successivo articolo 6»; - c iò in quanto l'efficacia del rogito era condizionata, secondo la pattuizione di cui al richiamato art. 6, a) al rilascio del permesso di costruire, b) allaprestazione del consenso da parte dei maggiori creditori, c) al rilascio da parte della [OSCURATO:PERSONA] di fideiussione a garanzia del pagamento di una penale – pari al valore ( euro 1.648.000,00) delle unità immobiliari cedute in permuta alla Saci - stabilita per l'eventualità di inadempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] nellarealizzazione del fabbricato. 1.4. Deduce inoltre il ricorrente che: - c on verbale a rogito [OSCURATO:PERSONA] del 30.12. 20 04 rep. 45968 , le parti riconoscevano avverate le condizioni di cui alle lett. a) e b),rinunciando a quella di cui alla lett. c); - nel contempo,modificavano il precedente atto, stabilendo che la porzione di corrispettivo della cessione, perla quale nell'atto del 13.01.04 era stato stabilito il pagamento di euro1.052.000,00 (oltre Iva ) in contanti, sarebbe stata pagata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Saci solo nel caso di rigetto di eventuali ricorsi di fallimento promossi contro la stessa Saci e precisamente entro quindici giorni dalla ricezione dellarelativa comunicazione ; - c onvenivano inoltre, all'art. 5 del cennato verbale, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto rifiutare il pagamento se nel termine sopra indicato le fosse stata notificata domanda di revocatoria dell'atto [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep.44545. 1.5. Conseguentemente rileva, con riferimento al l’anno di imposta 2004, che per la parte in contanti non era ancora certa l'esistenza del ricavo, richiesta dall’art. 109 del d.P.R. 917/1986, né tanto meno erano state realizzate le unità immobiliari oggetto della futura permuta, il cui valore, dunque, non era ancora entrato nel patrimoniodella contribuente. Soggiunge che, come evincesi da altro atto a rogito [OSCURATO:PERSONA] del 14 febbraio 2005,già prodotto in primo grado, l'acquirente [OSCURATO:PERSONA] aveva versatosolo in detta data quasi tutta la porzione di prezzo per la quale era stato pattuito il pagamento in contanti. 1.6. Richiama quindi, il ricorrente, la disposizione di cui all’art. 86, quarto comma, del Tuir ove si statuisce che «Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui all'articolo 87, determinate a norma del comma 2 del presente articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate». 1.7. Il motivo è infondato. 1.8. Orbene, dispone l’art. 109, primo comma, del Tuir , in materia di reddito di impresa,che « I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni». 1.9. Dispone peraltro l’art. 109 cit. al secondo comma che «Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà». 1.10. Va, ancora, rilevato, che l’art. 8 5 del Tuir dispone che « Sono considerati ricavi:a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell'impresa». 1.11. L'articolo 86 del Tuir si occupa invece del trattamento fiscale da riservare alle plusvalenze patrimoniali, derivanti anche da cessione dei beni dell’impresa diversi da quelli che produconoricavi ai sensi del comma 1 dell'articolo 85; anche in tal casodeve ritenersi che comportino realizzo di plusvalenza gli atti a titolo oneroso, con i quali cioè l'immobile viene ceduto verso un corrispettivo: può trattarsi di una vendita, di una permuta, di un conferimento in società, ed in genere di qualsiasi atto in cui sia presente un corrispettivo dell'alienazione, anche di natura non pecuniaria. 1.12. In materia di imposta sul reddito delle società, dunque, vige il principio secondo cui i ricavi e le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili debbano essere tassat i per competenza , e la statuizione della CTR è conforme a tale principio. 1.13. Va, per completezza, precisato che, nell’ambito dei redditi delle persone fisiche,vige il principio opposto, e l e plusvalenze "immobiliari" di cui all'art. 67, comma 1, lett. a)e b) , del d.P.R. n. 917 del 1986, sono di regola imponibili secondo il principio di cassa, ai sensi dell'art. 68, comma 1, dello stesso decreto; tuttavia, anche in tale ambito, il principio di competenza opera, a norma dell'art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973, per le plusvalenze aventi finalità speculative, deriva ndone che il momento rilevante ai fini dell'imposizione è, nel primo caso, quello in cui il corrispettivo è percepito, e, nel secondo caso, quello in cui lo stesso corrispettivo è dichiarato nell'atto di cessione (arg. da Cass. Sez. 5, 25/09/2019, n. 23893, Rv. 655475 - 01) . In applicazione dei principi richiamati, in materia di Irpef, per la ipotesi di permuta di cosa esistente con una futura, e al di fuori del campo speculativo, la plusvalenza si realizza nel momento in cui la costruzione viene ad esistenza, entrando così nel patrimonio del cedente (arg. da Cass. Sez. 6, 23/02/2017, n. 4711, Rv. 643325 -01). 2. Con il secondo motivo del ricorso principale si censura , in relazione all'art. 360, primo comma, n um. 5 c.p.c. , l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo alle pattuizioni contrattuali. Deduce il ricorrente che la CTR non avrebbe affatto preso in considerazione la dedotta circostanza avente ad oggetto l’ accordo intervenuto tra le parti, al fine di procrastinare ilversamento di quella porzione di corrispettivo per la quale le parti stesse avevano stabilito il pagamento in contanti. 2.1. Il motivo è inammissibile, ricorrendo invece un’ipotesi di implicita pronuncia di rigetto. 2.2. Deve richiamarsi, in proposito, l'orientamento di questa Corte secondo cui il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass., 26 gennaio 2021, n. 1616; Cass., 27 novembre 2017, n. 28308). 2.3. Inoltre, secondo costante giurisprudenza, «ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia» (Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass., 26 novembre 2013, n. 26397; Cass., 18 giugno 2018, n. 15936). 3. Con il primo motivo del ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/73, nonché degli artt. 2121 e 2129 c.c., 2697 c.c., 2490 comma 6 c.c. e 115 c.p.с. 3.1. È opportuno rammentare che l 'accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa rende legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e, pertanto, prescinde dalle modalità di accertamento,ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispettoalla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che imaggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti (cfr.Cass., Sez. 5, 20/12/2018, n. 32959). Ciò in quanto, nel caso di società dicapitali a ristretta base azionaria, ove siano accertati utili noncontabilizzati, opera la presunzione di attribuzione "pro quota" ai socidegli utili stessi, salva la prova contraria, gravante sul contribuente,che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti (da Sez. 5,18/10/2017, n. 24534, a Sez. 5, 11/08/2020, n. 16913, Sez. 5,24/06/2021, n. 18200). 3.2. Ancora da ultimo si è precisato che «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, rispetto alla presunzione di distribuzione fra i soci di una società a ristretta base partecipativa degli utili non dichiarati è ammessa la prova contraria consistente nella dimostrazione che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati o distribuiti dalla società, ma accantonati o reinvestiti, oppure che degli stessi si è appropriato altro soggetto oppure, ancora, che il socio è assolutamente estraneo alla gestione, al controllo e all'informazione circa l'andamento della società. (Cass. Sez. 5, 16/04/2025, n. 10004, Rv. 674943 -01)». 3.3. La CTR ha , a tale riguardo, così motivato: « Invero, la supposizione di distribuzione dell'utile al socio si configura come una presunzione iuris tantum, che può essere dunque superata dalla prova contraria. Dalla documentazione disponibile negli atti processuali, è agevole accertare che sia la fattura per la vendita immobiliare sia la plusvalenza conseguita risultano registrati sul giornale contabile. La parte ricorrente ha, peraltro, debitamente documentato le ricevute dei versamenti effettuati dal liquidatore, dando prova della regolare alienazione del patrimonio sociale smentendo, in tal modo, l'assunto dell'ente impositore». 3.4. Pertanto, seppure in modo sintetico, la CTR ha rilevato che, per risultanza documentale, le somme percepite dalla società erano state utilizzate in sede di liquidazione, e si è così conformata ai principi superiormente richiamati. 3.5. Dunque il motivo è infondato, e o gni ulteriore deduzione sottende l’intento di sollecitare una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio. 4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.с., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 4.1. Lamenta l’Amministrazione finanziaria che la CTR non abbia motivato in ordine al fatto decisivo costituito dalla mancata presentazione della dichiarazione fiscale per l'anno 2004, nonché dall'assenza di deposito del bilancio del 2004, circostanze da ritenersi pacifiche. 4.2. Il motivo è inammissibile, ricorrendo invece un’ipotesi di implicita pronuncia di rigetto, in quanto il riscontro positivo operato dalla CTR in merito alla destinazione dei ricavi non dichiarati dalla società rende logicamente irrilevantile question i agitate dalla difesa erariale. 5. Con il terzo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la nullità della sentenza per omessa motivazione, con riferimento alla mancata considerazione delle già richiamate circostanze di fatto evidenziate dall'ufficio nel proprio atto di appello. 5.1. il motivo è infondato. 5.2. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.с. , ponendosi come violazione delle norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza. 5.3. Va ancora rammentato che « La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione»(Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090). 5.4. D’altro canto, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c. disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel giudizio di cassazione censure incentrate sulla pretesa insufficienza dell’apparato argomentativo sorreggente il decisum. 5.5. Nessuna di tali anomalie è rilevabile nel caso di specie, denunciandosi piuttosto, da parte dell’Agenzia , una non condivisa valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito. 6. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere rigettati. In ragione della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di legittimità. Rilevato che, in relazione al ricorso incidentale, risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggion. 115, art. 13 comma 1-quater(Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenz
Sentenza Cassazione n. 04382/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris