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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 36015/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

8 ORDINANZA sul ricorso 4465/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA].

In persona del suo rappresentante legale pro tempore, con sede legale in Castellina in Chianti frazione Bibbiana (SI), elettivamente domiciliata in Roma via di [OSCURATO:PERSONA] 23 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Siena -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (SI) In persona del suo legale rappresentante sindaco pro tempore -intimato - AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore quale successore universale della società Equitalia servizi di riscossione s.p.a. -intimata- avverso la sentenza n.1619/2917 della COMM.TRIB.REG.

TOSCANA, depositata il 26/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente ha impugnato La cartella di pagamento relativa alla imposta Tarsu per l'anno 2012 deducendo l'illegittimità della cartella per omessa notifica di precedenti avvisi di accertamento e comunque la non esigibilità della somma.

Il ricorso della contribuente è stato parzialmente accolto in primo grado.

La società ha proposto appello richiamando i motivi dedotti in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana ha respinto l'appello.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a tre motivi.

Non si sono costituite le parti intimate.

Fissata l'udienza camerale di trattazione, la parte ricorrenteha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso esponendo che: " 1) - in data 13 giugno 2019, tra la società ricorrente nonché l'ente impositore è intervenuto un accordo globale riguardo, nello specifico, anche la reclamata "T.A.R.S.U." per il periodo d'imposta 2011 oggetto di questo contenzioso (pagg. 2-4 della predetta transazione); 2) - pertanto non vi è più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio instaurato dalla predetta società contribuente attesa la predetta transazione; 3) - alla data odierna, le controparti non risultano costituite in questo giudizio di legittimità ragion per cui non appare necessaria l'incombenza di cui all'art. 390 comma 3 c.p.c" È stato allegato l'atto di transazione.

In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c.; nulla sulle spese, in difetto di costituzione delle controparti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Roma camera di consiglio da remoto del 6 ottobre 2021 IL PRESIDENTE menico Chi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8 ORDINANZA sul ricorso 4465/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]. In persona del suo rappresentante legale pro tempore, con sede legale in Castellina in Chianti frazione Bibbiana (SI), elettivamente domiciliata in Roma via di [OSCURATO:PERSONA] 23 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Siena -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (SI) In persona del suo legale rappresentante sindaco pro tempore -intimato - AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore quale successore universale della società Equitalia servizi di riscossione s.p.a. -intimata- avverso la sentenza n.1619/2917 della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, depositata il 26/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente ha impugnato La cartella di pagamento relativa alla imposta Tarsu per l'anno 2012 deducendo l'illegittimità della cartella per omessa notifica di precedenti avvisi di accertamento e comunque la non esigibilità della somma. Il ricorso della contribuente è stato parzialmente accolto in primo grado. La società ha proposto appello richiamando i motivi dedotti in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana ha respinto l'appello. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a tre motivi. Non si sono costituite le parti intimate. Fissata l'udienza camerale di trattazione, la parte ricorrenteha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso esponendo che: " 1) - in data 13 giugno 2019, tra la società ricorrente nonché l'ente impositore è intervenuto un accordo globale riguardo, nello specifico, anche la reclamata "T.A.R.S.U." per il periodo d'imposta 2011 oggetto di questo contenzioso (pagg. 2-4 della predetta transazione); 2) - pertanto non vi è più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio instaurato dalla predetta società contribuente attesa la predetta transazione; 3) - alla data odierna, le controparti non risultano costituite in questo giudizio di legittimità ragion per cui non appare necessaria l'incombenza di cui all'art. 390 comma 3 c.p.c" È stato allegato l'atto di transazione. In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c.; nulla sulle spese, in difetto di costituzione delle controparti. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Roma camera di consiglio da remoto del 6 ottobre 2021 IL PRESIDENTE menico Chi [OSCURATO:PERSONA]
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