CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 15846/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza di ufficio iscritto al nume- ro 29373 del ruolo generale dell’anno 2021, sollevato dal Tribu- nale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza in data 16 ottobre 2021, nel procedimento iscritto al n. 5534 dell’anno 2018 del R.G.A.C. del predetto ufficio giudiziario, vertente tra BORRIELLO Silvana (C.F.: non indicato) -opponente- e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: non indi- cato), in persona del legale rappresentante pro tempore -opposta- sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede sia dichiarata inammissibile l’istanza di regola- mento di competenza di ufficio; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso del giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in opposizione all’esecuzione preannunciata con un provvedimento di fermo amministrativo, giudizio riassunto davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di dichiarazione di incompetenza per mate- Ric. n. 29373/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 29373/2021 ria del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], è stato sollevato di Numero sezionale 4707/2022 Numero di raccolta generale 15846/2022 ufficio dal tribunale conflitto negativo di competenza ai sensi Data pubblicazione 17/05/2022 dell’art. 45 c.p.c., con provvedimento emesso in data 16 ottobre 2021. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ed il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni scritte, a norma dell’art. 380 ter c.p.c.. Ragioni della decisione L’istanza di regolamento di competenza di ufficio è inammissibi- le. Secondo il costante orientamento di questa Corte, cui intende darsi continuità, «il regolamento di competenza da parte del giu- dice investito della controversia, a seguito di pronunzia declina- toria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall’art. 38 c.p.c., purché promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede; il mancato ri- spetto di detto termine comporta l’inammissibilità del regola- mento d’ufficio, pur quando il regolamento venga sollevato all’udienza di trattazione successiva ad altra di mero rinvio, per- ché la celebrazione di tali udienze è vietata nel nostro ordina- mento, stante la finalità costituzionalmente recepita della ragio- nevole durata del processo (in applicazione di detto principio, la S.C. ha ritenuto intempestivo il regolamento di competenza sol- levato alla prima udienza di effettiva trattazione, perché succes- siva ad altra di mero rinvio operata con “salvezza dei diritti di prima udienza”)» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27731 del 29/10/2019, Rv. 655646 – 01; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 18680 del 05/12/2003, Rv. 568712 – 01 e, di recente: Cass., Sez. U, Sentenza n. 11866 del 18/06/2020, Rv. 658035 – 01, in motivazione, nell’ambito dell’affermazione della sussistenza della medesima preclusione anche in caso di conflitto di competenza sollevato dal giudice di secondo grado). Nella specie, dalla stessa ordinanza con cui è stato sollevato il conflitto, emessa in data 16 ottobre 2021 dopo l’assegnazione Ric. n. 29373/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 29373/2021 della causa in decisione, emerge che la prima udienza davanti al Numero sezionale 4707/2022 Numero di raccolta generale 15846/2022 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della dichiarazione di in- Data pubblicazione 17/05/2022 competenza del giudice di pace, era stata tenuta in data 12 mar- zo 2020 e che all’esito era stata fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, di fatto tenutasi, dopo ulteriori differimenti, in data 28 giugno 2021, con l’assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali. Va ulteriormente precisato che: a) i differimenti dell’udienza di trattazione non risultano in alcun modo dovuti alla esclusiva ne- cessità di svolgere attività processuali strettamente funzionali al- la valutazione riguardanti la prospettabilità del conflitto di com- petenza, avendo invece la causa avuto regolare trattazione ai fini del merito nelle successive udienze ed essendo stata all’esito ad- dirittura fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni; b) non potrebbe attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che la parte op- posta avesse tempestivamente sollevato l’eccezione di incompe- tenza nelle proprie difese. Secondo gli indirizzi di questa Corte in materia, infatti, da una parte (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20445 del 02/08/2018, Rv. 650296 – 01), «il giudice indicato come compe- tente da quello originariamente adito, e innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, salvo che debba svolgere attività processuali, come assumere sommarie informazioni, strettamente funzionali alla valutazione riguardanti la prospettabilità del conflitto di competenza, nel qual caso la ri- chiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di conti- nuità le dette attività processuali (nella specie, la S.C. ha ritenu- to inammissibile il regolamento di competenza elevato d’ufficio dal giudice il quale, dopo avere rilevato la questione all’udienza ex art. 183 c.p.c., aveva differito a un momento successivo la relativa richiesta, disponendo una serie di rinvii finalizzati ad ac- quisire il fascicolo d’ufficio e la CTU espletata presso il giudice “a quo”, non esplicitamente motivati come strettamente funzionali all’elevazione del conflitto»), mentre, dall’altra parte, «il giudice, Ric. n. 29373/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 29373/2021 indicato come competente da quello originariamente adito ed in- Numero sezionale 4707/2022 Numero di raccolta generale 15846/2022 nanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua Data pubblicazione 17/05/2022 volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trat- tazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di elevare il conflitto, senza che rilevi che una delle parti abbia riproposto ec- cezione di incompetenza nel giudizio di riassunzione, posto che la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronuncia- ta dal giudice a quo non ha altro potere che quello di impugnar- la» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11185 del 07/05/2008, Rv. 603082 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20488 del 03/08/2018, Rv. 650298 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25579 del 21/09/2021, Rv. 662291 – 01; anche questo indirizzo trova con- ferma in Cass., Sez. U, Sentenza n. 11866 del 18/06/2020, Rv. 658035 - 01). Il conflitto non può quindi, nella specie, ritenersi promosso entro la prima udienza di trattazione e l’istanza di regolamento di competenza di ufficio va, di conseguenza, dichiarata inammissi- bile. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede, quindi nulla è a dirsi sulle spese del presente procedimento. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il conflitto. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civi- le, Sottosezione 3, in data 4 maggio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 29373/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L