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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 30714/2025

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a seguente ORDINANZA. sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 41389_24 rilevato che, con unico, comune, motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno dedotto il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (dolendosi, in particolare, della mancata indicazione delle ragioni sulla cui base si è pervenuti all'affermazione della loro responsabilità, anche per quanto concerne il profilo sanzionatorio, atteso che la pena inflitta avrebbe dovuto essere contenuta nei minimi edittali); ritenuto che tale unico, comune, motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, riproducendo peraltro profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, comunque palesandosi manifestamente infondato perché inerente ad asserita contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 6/8 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali il quadro probatorio consentiva di ritenere provata la responsabilità dei due imputati, peraltro osservandosi come la D'[OSCURATO:PERSONA] avesse rinunciato ex art. 599-bis, cod. proc. pen. ai motivi di appello, diversi da quelli sulla quantificazione della pena; in particolare, quanto al [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare come i motivi di appello non riguardassero l'accertamento della responsabilità, quanto, piuttosto, solo il trattamento sanzionatorio, donde le censure svolte con riferimento a questioni diverse da quest'ultimo sono del tutto prive di pregio; quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, per ciò che concerne la posizione del [OSCURATO:PERSONA], i giudici di appello motivano puntualmente le ragioni per le quali, da un lato, una volta riconosciuta sussistente l'aggravante dell'art. 999, comma 4, cod. pen., non fosse possibile applicare l'art. 69, comma 2, cod. pen., in ragione del divieto di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen. e, dall'altro, come, l'aumento determinato a titolo di continuazione dovesse ritenersi assolutamente congruo tenuto conto delle modalità di realizzazione del fatto alla luce del numero, definito "esorbitante" di cessioni di stupefacente a terzi nell'arco temporale ristretto di osservazione e sintomatico di un'attività di spaccio tutt'altro che improvvisata, tenuto altresì conto della personalità negativa del ricorrente, gravato da plurimi precedenti penali, non avendo esitato ad arretrare dalla sua condotta delittuosa il ricorrente nonostante i periodi di detenzione patiti, manifestando un'indole criminosa assai accentuata e una personalità definita recalcitrante alle regole; quanto, invece, alla D'[OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale, aderendo alla richiesta ex art. 599-bis, cod. proc. pen. ha ritenuto, con motivazione del tutto adeguata, che la pena concordata fosse corretta e congrua rispetto al fatto ed alla personalità della ricorrente); ritenuto, conclusivamente, che i ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella loro proposizione; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA. sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 41389_24 rilevato che, con unico, comune, motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno dedotto il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (dolendosi, in particolare, della mancata indicazione delle ragioni sulla cui base si è pervenuti all'affermazione della loro responsabilità, anche per quanto concerne il profilo sanzionatorio, atteso che la pena inflitta avrebbe dovuto essere contenuta nei minimi edittali); ritenuto che tale unico, comune, motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, riproducendo peraltro profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, comunque palesandosi manifestamente infondato perché inerente ad asserita contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 6/8 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali il quadro probatorio consentiva di ritenere provata la responsabilità dei due imputati, peraltro osservandosi come la D'[OSCURATO:PERSONA] avesse rinunciato ex art. 599-bis, cod. proc. pen. ai motivi di appello, diversi da quelli sulla quantificazione della pena; in particolare, quanto al [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare come i motivi di appello non riguardassero l'accertamento della responsabilità, quanto, piuttosto, solo il trattamento sanzionatorio, donde le censure svolte con riferimento a questioni diverse da quest'ultimo sono del tutto prive di pregio; quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, per ciò che concerne la posizione del [OSCURATO:PERSONA], i giudici di appello motivano puntualmente le ragioni per le quali, da un lato, una volta riconosciuta sussistente l'aggravante dell'art. 999, comma 4, cod. pen., non fosse possibile applicare l'art. 69, comma 2, cod. pen., in ragione del divieto di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen. e, dall'altro, come, l'aumento determinato a titolo di continuazione dovesse ritenersi assolutamente congruo tenuto conto delle modalità di realizzazione del fatto alla luce del numero, definito "esorbitante" di cessioni di stupefacente a terzi nell'arco temporale ristretto di osservazione e sintomatico di un'attività di spaccio tutt'altro che improvvisata, tenuto altresì conto della personalità negativa del ricorrente, gravato da plurimi precedenti penali, non avendo esitato ad arretrare dalla sua condotta delittuosa il ricorrente nonostante i periodi di detenzione patiti, manifestando un'indole criminosa assai accentuata e una personalità definita recalcitrante alle regole; quanto, invece, alla D'[OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale, aderendo alla richiesta ex art. 599-bis, cod. proc. pen. ha ritenuto, con motivazione del tutto adeguata, che la pena concordata fosse corretta e congrua rispetto al fatto ed alla personalità della ricorrente); ritenuto, conclusivamente, che i ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella loro proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA]