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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39070/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le censure proposte con l'unico motivo di ricorso si caratterizzano per genericità e confusione e risultano formulate in modo del tutto atecnico richiamando quale vizio la "carenza della motivazione" ed aspecifico quanto all'insussistenza dell'elemento della minaccia, quale elemento costitutivo del contestato reato di rapina, ed ancora quanto alla asserita necessità di giungere alla disapplicazione della recidiva reiterata, non sono consentite in sede di legittimità, in quanto fondate su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi con corretti e logici argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano in particolare le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; atteso che di fatto con tale aspecifico motivo la difesa ha semplicemente proposto una propria lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede in presenza di una motivazione, logica e chiara della Corte di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); che, inoltre, con specifico riguardo alla doglianza relativa alla circostanza aggravante di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., va osservato che la Corte territoriale nel caso de quo ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 4 della impugnata sentenza) dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle sp ese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

HL P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le censure proposte con l'unico motivo di ricorso si caratterizzano per genericità e confusione e risultano formulate in modo del tutto atecnico richiamando quale vizio la "carenza della motivazione" ed aspecifico quanto all'insussistenza dell'elemento della minaccia, quale elemento costitutivo del contestato reato di rapina, ed ancora quanto alla asserita necessità di giungere alla disapplicazione della recidiva reiterata, non sono consentite in sede di legittimità, in quanto fondate su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi con corretti e logici argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano in particolare le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; atteso che di fatto con tale aspecifico motivo la difesa ha semplicemente proposto una propria lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede in presenza di una motivazione, logica e chiara della Corte di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); che, inoltre, con specifico riguardo alla doglianza relativa alla circostanza aggravante di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., va osservato che la Corte territoriale nel caso de quo ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 4 della impugnata sentenza) dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle sp ese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. HL P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2
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