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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 13360/2026

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el TRIB.

SORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe, resa in data 2/10/2025 il Tribunale di Sorveglianza diRoma ha rigettato il reclamo presentato ex artt. 35-bis e 69, comma 6, ord. pen., daArmando [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo sottoposto al regimedetentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen, avverso la decisione del Magistrato disorveglianza di Viterbo che, con provvedimento emesso in data 25/03/2025, ha disposto iltrattenimento della missiva del Difensore in arrivo all’interessato, ritenuti “sussistenti ipresupposti di cui all’art. 18-ter O.P. in quanto alla missiva è allegata copia di attiprocessuali, che potrebbe essere alterata al fine di indebite comunicazioni, in difetto dicertificazione di autenticità ad opera del difensore o dell’ufficio giudiziario”.1.1.

Nel reclamo il detenuto, tramite il suo difensore, aveva dedotto l’erroneità dellamotivazione del Magistrato di sorveglianza poiché non avrebbe indicato gli elementi dai qualisi ricaverebbe il pericolo circa un’eventuale alterazione del testo della sentenza allegata allamissiva; in secondo luogo, si doleva della violazione dell’art. 24 Cost. in quanto iltrattenimento di un atto processuale inviato da un avvocato ad un detenuto rappresenta unvulnus al diritto di difesa, come rappresentato anche dalla Corte costituzionale con sentenzan. 18 del 2022.1.2.

Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto il reclamo infondato, nell’assunto che perl’attivazione delle speciali garanzie ex art. 103 cod. proc. pen. riconosciute allacomunicazione tra detenuto e il suo difensore sono previste delle regole da rispettare,funzionali a riscontrare la stretta pertinenza del materiale oggetto della richiesta di consegnarispetto all’esercizio delle facoltà difensive.2.

Avverso l’ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione Armando LiBergolis, a mezzo del difensore di fiducia abilitato, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo, con unico motivo, violazione ed erronea applicazione degli artt. 18-ter e 41-bisord. pen., in relazione all’art. 24 Cost., nonché mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione.Si premette che il trattenimento definitivo della corrispondenza da parte del Tribunale diSorveglianza, al lume della giurisprudenza in materia, è legittimo solo nel caso in cui vi sia ilpericolo concreto di collegamenti esterni con contesti criminali e la decisione di non inoltro,per essere legittima, deve essere adeguatamente motivata.Nel caso di specie la missiva e la sentenza allegata (emessa dall’A.G. di Bari) sonostate trattenute perché non vi era il visto da parte del presidente dell’ordine degli avvocati,adempimento richiesto ai fini della regolarità della consegna brevi manu dei documenti esono state invocate le formalità previste dall’art. 35 disp. att. cod. proc. pen. il quale, tuttavia,fa riferimento ai soli casi in cui il difensore voglia spedire la corrispondenza in busta chiusa.Nella specie, invece, l’Avvocato mittente spediva la lettera “aperta” intendendo dunque chevenisse effettuata l’operazione di controllo della corrispondenza, tramite apposizione delvisto di censura ex art. 18-ter ord. pen. da parte del personale della polizia penitenziaria,rinunciando pertanto alla “riservatezza” della comunicazione.Il fatto che la sentenza allegata alla missiva non fosse riferibile al [OSCURATO:PERSONA] nonescludeva che la stessa potesse essere di suo interesse perché riconducibile all’eserciziodelle facoltà riguardanti il diritto di difesa.Si deduce che il Tribunale si sarebbe illegittimamente sottratto allo svolgimento di“opportune verifiche istruttorie, essendo sempre possibile disporre l’acquisizione di copiaufficiale del provvedimento in questione a mezzo della cancelleria del giudice che lo haemesso”, così non conformandosi all’orientamento espresso dalla Cassazione in un casoanalogo (Sez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019).3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], hapresentato articolate conclusioni scritte in data 9/02/2026, chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

La disciplina della corrispondenza dei detenuti è dettata dall'art. 18-ter ord. pen.,come modificato, dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, e dall'art. 38 reg. esec. ord. pen.La prima disposizione - dedicata alle «limitazioni e controlli della corrispondenza» -prevede, al comma 1, che per «esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati,ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto» è possibile disporre limitazioni nellacorrispondenza epistolare, sottoporla a visto di controllo, nonché controllare il contenutodelle buste; al comma 5 stabilisce che il Magistrato di sorveglianza (competente nei confrontidei condannati, degli internati e degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primogrado) qualora ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata oinoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta; e che, in tale evenienza, ildetenuto e l'internato debbano essere immediatamente informati.Nonostante la suddetta disposizione normativa non specifichi le ipotesi in cui ciò possaavvenire, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il trattenimento può essere dispostosolo qualora ricorrano i presupposti indicati dal comma 1 dell'art. 18-ter, ord. pen. e perciòquando l'autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per leesigenze relative alle indagini o di prevenzione dei reati, di ordine e di sicurezza pubblicache costituiscono i presupposti per l'adozione della prima forma di controllo (cfr. ad es.

Sez.1, n. 39497 del 7/07/2023, P.G. in proc.

Cospito, in motiv. § 2).1.1.

Quanto alle comunicazioni con l'esterno ed alla possibilità di tenere corrispondenzaepistolare da parte dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., lalett. e) del comma 2-quater di tale disposizione prevede «la sottoposizione a visto di censuradella corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee onazionali aventi competenza in materia di giustizia».1.2.

Tale disposizione nulla stabilisce in ordine all'operazione successiva al controllosulla corrispondenza, ed in particolare circa la disciplina del trattenimento della stessa; lagiurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ad essa, stante il suo stretto collegamentofunzionale con il visto di censura, si applichi la disciplina generale dettata dagli artt. 18-terord. pen. e 38 reg. esec. ord. pen. e che, pertanto, tale trattenimento può essere dispostoquando, dall'esame dei contenuti della corrispondenza, l'[OSCURATO:PERSONA] giudiziaria ritenga chesussiste una situazione di pericolo concreto per le esigenze indicate dall'art. 18-ter, comma1, ord. pen., di cui deve dare conto con una motivazione che indichi gli elementi concreti dacui tale pericolo viene desunto (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479-01;Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253978-01): tale verifica, demandata insede di necessario controllo giurisdizionale, al Magistrato di sorveglianza, non puòprescindere da un obbligo di motivazione, sia pur sintetico e calibrato sulle eventualiesigenze investigative e di segretezza per possibili indagini ulteriori in corso sui contenutidella corrispondenza (così Sez. 5, n. 32452 del 22/2/2019, Falsone, in motiv. § 2.1).1.3.

Ulteriore limitazione concernente la corrispondenza dei detenuti sottoposti aregime speciale è dettata dall'art. 18 della Circolare del DAP n. 3676/6126 del 2/10/2017,recante disposizioni relative all'organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art.41-bis ord. pen., il quale esclude la possibilità per i detenuti/internati di spedire lacorrispondenza epistolare priva di indicazione del mittente.

Quanto alla corrispondenza inarrivo priva di mittente, la disposizione in parola stabilisce che la stessa non deve essereconsegnata al detenuto/internato, ma deve essere direttamente inoltrata all'Autoritàgiudiziaria per le determinazioni di competenza.2.

Secondo quanto ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 122 in data8/2/2017 e riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la nozione di«corrispondenza» in senso stretto deve ritenersi limitata alle forme di comunicazione delpensiero a persone determinate, tramite scritti, sostitutive della comunicazione verbale, estrumentali al mantenimento delle relazioni interpersonali e affettive, con esclusione, quindi,della «trasmissione» di supporti materiali contenenti informazioni o espressioni del pensierodi soggetti «diversi» rispetto al mittente e/o al destinatario (Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014,dep. 2015, Tarallo, Rv. 261858-‘1; più di recente, Sez. 1, n. 47185 del 18/11/2021, Ministerodella giustizia in proc.

Madonia, non mass.; Sez. 1, n. 5211 del 10/9/2019, dep. 2020,Attanasio, Rv. 278365-01, relative all'invio e alla ricezione di libri, riviste o scritti, ricondotti aforme particolari di comunicazione non rientranti nella disciplina dei controlli sullacorrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter ord. pen.).2.1.

Tale nozione è stata, tuttavia, estesa anche al «carteggio afferente atti e documentigiudiziari e/o processuali» tra il detenuto e il difensore, definita come «corrispondenza perragioni di giustizia».

Infatti, l’art. 16.4 della circolare del Dipartimento dell'Amministrazionepenitenziaria relativa alla «organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis», rubricato «consegna atti e documenti processuali», prevede che per i detenutisottoposti al regime differenziato, «il carteggio afferente atti e documenti giudiziari e/oprocessuali che il difensore vuole consegnare brevi manu al detenuto/internato in occasionedegli incontri visivi, deve essere accompagnato da apposita dichiarazione che si tratta dicorrispondenza per ragioni di giustizia» ai sensi degli artt. 103 cod. proc. pen. e 35 disp. att.cod. proc. pen.2.2.

Quest'ultimo articolo, in particolare, prevede, al comma 1, che la busta dellacorrispondenza tra l’imputato e il suo difensore debba riportare: a) il nome e il cognomedell'imputato; b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore; c) la dicitura«corrispondenza per ragioni di giustizia» con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione delprocedimento cui la corrispondenza si riferisce.2.2.1.

Inoltre, il comma 2 puntualizza che «quando mittente è il difensore, lasottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenzao da un suo delegato».2.2.2.

Quest’ultimo adempimento è di particolare rilievo perché – come rimarcato daquesta Corte in un precedente analogo a quello di specie – “trasferisce su un soggetto‘esterno’ una importante funzione di garanzia (attestazione di identità e qualità del mittente)da cui deriva, come conseguenza, la totale assenza di controllo sui contenuti del plico, aisensi dell'art. 103, comma 6, cod. proc. pen.” (così Sez. 1, n. 21737 del 20/02/2019, Adinolfi,non mass.).2.3.

Infine, nei casi in cui l’imputato è detenuto, il comma 3 stabilisce che «l'autorità chene ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca leindicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza».2.4.

Nella stessa prospettiva, a livello di prassi il citato art. 16.4 della circolare delD.A.P., prosegue stabilendo che al fine di consentire l'effettiva inerenza della corrispondenzaall'esercizio del diritto di difesa, deve «essere indicato il numero del procedimento penale acui si riferisce il carteggio e la conferma del Direttore dell'istituto che il difensore èregolarmente nominato nel relativo procedimento» (comma 2), E «allo stesso modo siprocederà nel caso in cui il detenuto/internato voglia consegnare gli atti processuali aldifensore trovando di fatto applicazione la norma relativa alla corrispondenza riservata permotivi difensivi» (comma 3); ferma restando, in tutti i casi, la garanzia dell'assenza di unalettura degli atti.3.

Dunque, anche alla consegna, da parte del difensore, di atti giudiziari al detenutoristretto in regime di art. 41-bis ord. pen. si applicano le disposizioni dettate in materia dicorrispondenza tra difensore e detenuto, nonostante che tali documenti non configurino una«corrispondenza» in senso stretto.

Nondimeno, proprio il complesso degli adempimentiprevisti dalla menzionata circolare, funzionale all'esecuzione delle verifiche necessarie ariscontrare la stretta pertinenza del materiale oggetto della richiesta di consegna rispettoall'esercizio delle facoltà difensive, dimostra che anche l'esercizio delle prerogative difensivedeve inquadrarsi in un assetto regolativo mirante a evitare forme di abuso, Ciò in quanto nonogni comunicazione con il difensore può essere, anche in astratto, consentita, essendovi lanecessità di una stretta funzionalizzazione tra la comunicazione, e dunque anche in forma dicorrispondenza, e l'esercizio di facoltà difensive.Per tale ragione, in casi del tutto analoghi a quello di specie, è stata affermata lalegittimità della decisione con cui la direzione del carcere aveva richiesto al difensore di undetenuto di attestare, nelle forme stabilite dagli artt. 18 e 19 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45,la conformità della copia all'originale dell’atto giudiziario oggetto di consegna (Sez. 1, n.23820 del 22/6/2020, Madonia, Rv. 279580-01; Sez. 1, n. 21737 del 20/02/2019, cit. nonmass.: fattispecie relativa a missiva trasmessa in via ordinaria senza alcuna attestazionecirca la effettiva provenienza della stessa dal difensore contenente atti processuali).

E inaltre occasioni è stato ritenuto legittimo il mancato inoltro di un compact disc inviato daldifensore a un detenuto in considerazione del fatto che il supporto era vuoto e che, pertanto,non si era in presenza di una comunicazione qualificabile come corrispondenza giudiziaria(Sez. 1, n. 47184 del 18/11/2021, cit.; Sez. 1, n. 1901 del 30/9/2020, dep. 2021, Attanasio,non mass.).4.

Da quanto dedotto (pag. 3 ricorso) e dal provvedimento impugnato (v. pag. 3) sievince che copia della sentenza emessa dall’[OSCURATO:PERSONA] di Bari inviata al detenuto LiBergolis “non riguardasse una posizione processuale del detenuto stesso; inoltre, l’avvocatomedesimo specifica a chiare lettere che tale documento gli è stato trasmesso da un altroavvocato” (pag. 3), pertanto è ineccepibile e conforme a legge la conclusione tratta dalTribunale secondo la quale “non risulta nessuna afferenza di tale corrispondenza alprocedimento nel quale risulta la nomina dell’Avvocato mittente e mancano le ulterioriformalità previste dall’art. 35 disp. att. cod. proc. pen. di cui al comma 1, lett. c), e al comma2, sopra citati”, sicché “siamo al di fuori del perimetro delle comunicazioni dell’avvocato alsuo assistito per l’esercizio delle facoltà riguardanti il diritto di difesa” (pag. 4).

Il che accostala vicenda di specie a quella decisa col suindicato precedente - al quale questa Corteintende uniformarsi - che ha affermato il seguente principio di diritto, che si intende ribadire:«In tema di ordinamento penitenziario, è legittimo il provvedimento di trattenimento di un attogiudiziario […] trasmesso dal difensore al proprio assistito sottoposto a regime detentivodifferenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., in ragione della mancanza di attestazionedell'autenticità dell'atto da parte dell'autorità giudiziaria o del difensore medesimo, trattandosidi un adempimento formale rispondente alle esigenze di verifica della natura di quantotrasmesso e dell'assenza di alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni nonconsentite». (Sez. 1, n. 23820 del 22/06/2020, Madonia, Rv. 279580-01; nello stesso sensov.

Sez. 1, n. 21737 del 10/02/2019, Adinolfi, non mass.).4.1.

Ritiene questa Corte che la pretesa, da parte dell’amministrazione penitenziaria,del rispetto dell’adempimento formale (ma avente ricadute sostanziali in termini di sicurezzainterna ed esterna dell’istituto penitenziario) da parte del Difensore del detenuto [OSCURATO:PERSONA],è pienamente conforme alle esigenze di controllo imposte dalla peculiare condizionedetentiva dell'odierno ricorrente, sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen.Infatti, al fine dell’eventuale riscontro della natura di quanto trasmesso e, in particolare,della sua impermeabilità rispetto ad alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioninon consentite, appare del tutto ragionevole richiedere che, nel trasmettere copia di attigiudiziari al suo assistito, il difensore sia tenuto ad attestare la conformità della copiaall'originale dell'atto, come prevede la legge, al cui rispetto non è dato comprendere – aquesta Corte – si sia intenzionalmente sottratto.4.2.

Questa Corte è consapevole che, in un caso analogo, si è affermato che «se non viè motivo concreto di dubitare non già della 'provenienza' del documento, quanto della'assenza di manipolazioni' di un testo che apparentemente consiste nella copia di unprovvedimento giurisdizionale, il Tribunale di Sorveglianza non potrebbe legittimamentedisporre il trattenimento della missiva.

Ove si dubiti della conformità al testo rispetto a quellooriginale il Tribunale è tenuto: a) ad indicare in modo specifico i punti che destano sospetto;b) a realizzare le opportune verifiche istruttorie, essendo sempre possibile disporrel'acquisizione di copia ufficiale del provvedimento in questione a mezzo della cancelleria delgiudice che lo ha emesso» (Sez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019, Madonia, non mass.,in motiv. § 3.2).4.3.

Tuttavia questo Collegio intende espressamente disattendere questo precedentearresto, che finisce col gravare di adempimenti defaticanti un organo giurisdizionale e lecancellerie giudiziarie degli uffici emittenti le decisioni da autenticare, quando l’ordinamentoprevede una norma di legge, ulteriormente regolata in via di prassi, che onera di tali attivitàla difesa mittente, senza che tale adempimento possa ritenersi un impedimento assoluto allecomunicazioni col detenuto, ponendosi piuttosto come ragionevole regolamentazione dellamateria contemperando le esigenze di sicurezza interna ed esterna degli istituti penitenziaricon i diritti di difesa e di corrispondenza.4.4.

In continuità con quanto già affermato in passato in casi analoghi (Sez. 1, n. 21737del 20/02/2019, Andolfi, non mass.) – va piuttosto ribadito che la decisione di trattenimentoepistolare (e, conseguentemente, l’ordinanza impugnata che ha respinto il reclamo) non siponga affatto in contrasto con le esigenze difensive, né risulta irragionevole nella parte in cui- quantomeno in surroga rispetto alla inosservanza palese delle forme di cui all'art. 35 disp.di conformità all'originale degli atti trasmessi.

Tale condizione - di regola non necessaria (siveda, sul tema, quanto già affermato da Sez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019, Madonia,non mass.) - avrebbe nel particolare caso in esame - consentito il superamento dellairregolarità nella trasmissione degli atti ed in tal senso si ritiene infondata la doglianzaespressa nel ricorso.4.5.

Conclusivamente, va pertanto ribadito il principio di diritto che in tema diordinamento penitenziario, è legittimo il provvedimento di trattenimento di un atto giudiziariotrasmesso dal difensore al proprio assistito sottoposto a regime detentivo differenziato di cuiall'art. 41-bis ord. pen., in ragione della mancanza di attestazione dell'autenticità dell'atto daparte dell'autorità giudiziaria o del difensore medesimo, trattandosi di un adempimentoformale rispondente alle esigenze di verifica della natura di quanto trasmesso e dell'assenzadi alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non consentite.5.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese di giudizio.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el TRIB. SORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, resa in data 2/10/2025 il Tribunale di Sorveglianza diRoma ha rigettato il reclamo presentato ex artt. 35-bis e 69, comma 6, ord. pen., daArmando [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo sottoposto al regimedetentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen, avverso la decisione del Magistrato disorveglianza di Viterbo che, con provvedimento emesso in data 25/03/2025, ha disposto iltrattenimento della missiva del Difensore in arrivo all’interessato, ritenuti “sussistenti ipresupposti di cui all’art. 18-ter O.P. in quanto alla missiva è allegata copia di attiprocessuali, che potrebbe essere alterata al fine di indebite comunicazioni, in difetto dicertificazione di autenticità ad opera del difensore o dell’ufficio giudiziario”.1.1. Nel reclamo il detenuto, tramite il suo difensore, aveva dedotto l’erroneità dellamotivazione del Magistrato di sorveglianza poiché non avrebbe indicato gli elementi dai qualisi ricaverebbe il pericolo circa un’eventuale alterazione del testo della sentenza allegata allamissiva; in secondo luogo, si doleva della violazione dell’art. 24 Cost. in quanto iltrattenimento di un atto processuale inviato da un avvocato ad un detenuto rappresenta unvulnus al diritto di difesa, come rappresentato anche dalla Corte costituzionale con sentenzan. 18 del 2022.1.2. Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto il reclamo infondato, nell’assunto che perl’attivazione delle speciali garanzie ex art. 103 cod. proc. pen. riconosciute allacomunicazione tra detenuto e il suo difensore sono previste delle regole da rispettare,funzionali a riscontrare la stretta pertinenza del materiale oggetto della richiesta di consegnarispetto all’esercizio delle facoltà difensive.2. Avverso l’ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione Armando LiBergolis, a mezzo del difensore di fiducia abilitato, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo, con unico motivo, violazione ed erronea applicazione degli artt. 18-ter e 41-bisord. pen., in relazione all’art. 24 Cost., nonché mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione.Si premette che il trattenimento definitivo della corrispondenza da parte del Tribunale diSorveglianza, al lume della giurisprudenza in materia, è legittimo solo nel caso in cui vi sia ilpericolo concreto di collegamenti esterni con contesti criminali e la decisione di non inoltro,per essere legittima, deve essere adeguatamente motivata.Nel caso di specie la missiva e la sentenza allegata (emessa dall’A.G. di Bari) sonostate trattenute perché non vi era il visto da parte del presidente dell’ordine degli avvocati,adempimento richiesto ai fini della regolarità della consegna brevi manu dei documenti esono state invocate le formalità previste dall’art. 35 disp. att. cod. proc. pen. il quale, tuttavia,fa riferimento ai soli casi in cui il difensore voglia spedire la corrispondenza in busta chiusa.Nella specie, invece, l’Avvocato mittente spediva la lettera “aperta” intendendo dunque chevenisse effettuata l’operazione di controllo della corrispondenza, tramite apposizione delvisto di censura ex art. 18-ter ord. pen. da parte del personale della polizia penitenziaria,rinunciando pertanto alla “riservatezza” della comunicazione.Il fatto che la sentenza allegata alla missiva non fosse riferibile al [OSCURATO:PERSONA] nonescludeva che la stessa potesse essere di suo interesse perché riconducibile all’eserciziodelle facoltà riguardanti il diritto di difesa.Si deduce che il Tribunale si sarebbe illegittimamente sottratto allo svolgimento di“opportune verifiche istruttorie, essendo sempre possibile disporre l’acquisizione di copiaufficiale del provvedimento in questione a mezzo della cancelleria del giudice che lo haemesso”, così non conformandosi all’orientamento espresso dalla Cassazione in un casoanalogo (Sez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019).3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], hapresentato articolate conclusioni scritte in data 9/02/2026, chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. La disciplina della corrispondenza dei detenuti è dettata dall'art. 18-ter ord. pen.,come modificato, dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, e dall'art. 38 reg. esec. ord. pen.La prima disposizione - dedicata alle «limitazioni e controlli della corrispondenza» -prevede, al comma 1, che per «esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati,ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto» è possibile disporre limitazioni nellacorrispondenza epistolare, sottoporla a visto di controllo, nonché controllare il contenutodelle buste; al comma 5 stabilisce che il Magistrato di sorveglianza (competente nei confrontidei condannati, degli internati e degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primogrado) qualora ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata oinoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta; e che, in tale evenienza, ildetenuto e l'internato debbano essere immediatamente informati.Nonostante la suddetta disposizione normativa non specifichi le ipotesi in cui ciò possaavvenire, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il trattenimento può essere dispostosolo qualora ricorrano i presupposti indicati dal comma 1 dell'art. 18-ter, ord. pen. e perciòquando l'autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per leesigenze relative alle indagini o di prevenzione dei reati, di ordine e di sicurezza pubblicache costituiscono i presupposti per l'adozione della prima forma di controllo (cfr. ad es. Sez.1, n. 39497 del 7/07/2023, P.G. in proc. Cospito, in motiv. § 2).1.1. Quanto alle comunicazioni con l'esterno ed alla possibilità di tenere corrispondenzaepistolare da parte dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., lalett. e) del comma 2-quater di tale disposizione prevede «la sottoposizione a visto di censuradella corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee onazionali aventi competenza in materia di giustizia».1.2. Tale disposizione nulla stabilisce in ordine all'operazione successiva al controllosulla corrispondenza, ed in particolare circa la disciplina del trattenimento della stessa; lagiurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ad essa, stante il suo stretto collegamentofunzionale con il visto di censura, si applichi la disciplina generale dettata dagli artt. 18-terord. pen. e 38 reg. esec. ord. pen. e che, pertanto, tale trattenimento può essere dispostoquando, dall'esame dei contenuti della corrispondenza, l'[OSCURATO:PERSONA] giudiziaria ritenga chesussiste una situazione di pericolo concreto per le esigenze indicate dall'art. 18-ter, comma1, ord. pen., di cui deve dare conto con una motivazione che indichi gli elementi concreti dacui tale pericolo viene desunto (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479-01;Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253978-01): tale verifica, demandata insede di necessario controllo giurisdizionale, al Magistrato di sorveglianza, non puòprescindere da un obbligo di motivazione, sia pur sintetico e calibrato sulle eventualiesigenze investigative e di segretezza per possibili indagini ulteriori in corso sui contenutidella corrispondenza (così Sez. 5, n. 32452 del 22/2/2019, Falsone, in motiv. § 2.1).1.3. Ulteriore limitazione concernente la corrispondenza dei detenuti sottoposti aregime speciale è dettata dall'art. 18 della Circolare del DAP n. 3676/6126 del 2/10/2017,recante disposizioni relative all'organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art.41-bis ord. pen., il quale esclude la possibilità per i detenuti/internati di spedire lacorrispondenza epistolare priva di indicazione del mittente. Quanto alla corrispondenza inarrivo priva di mittente, la disposizione in parola stabilisce che la stessa non deve essereconsegnata al detenuto/internato, ma deve essere direttamente inoltrata all'Autoritàgiudiziaria per le determinazioni di competenza.2. Secondo quanto ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 122 in data8/2/2017 e riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la nozione di«corrispondenza» in senso stretto deve ritenersi limitata alle forme di comunicazione delpensiero a persone determinate, tramite scritti, sostitutive della comunicazione verbale, estrumentali al mantenimento delle relazioni interpersonali e affettive, con esclusione, quindi,della «trasmissione» di supporti materiali contenenti informazioni o espressioni del pensierodi soggetti «diversi» rispetto al mittente e/o al destinatario (Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014,dep. 2015, Tarallo, Rv. 261858-‘1; più di recente, Sez. 1, n. 47185 del 18/11/2021, Ministerodella giustizia in proc. Madonia, non mass.; Sez. 1, n. 5211 del 10/9/2019, dep. 2020,Attanasio, Rv. 278365-01, relative all'invio e alla ricezione di libri, riviste o scritti, ricondotti aforme particolari di comunicazione non rientranti nella disciplina dei controlli sullacorrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter ord. pen.).2.1. Tale nozione è stata, tuttavia, estesa anche al «carteggio afferente atti e documentigiudiziari e/o processuali» tra il detenuto e il difensore, definita come «corrispondenza perragioni di giustizia». Infatti, l’art. 16.4 della circolare del Dipartimento dell'Amministrazionepenitenziaria relativa alla «organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis», rubricato «consegna atti e documenti processuali», prevede che per i detenutisottoposti al regime differenziato, «il carteggio afferente atti e documenti giudiziari e/oprocessuali che il difensore vuole consegnare brevi manu al detenuto/internato in occasionedegli incontri visivi, deve essere accompagnato da apposita dichiarazione che si tratta dicorrispondenza per ragioni di giustizia» ai sensi degli artt. 103 cod. proc. pen. e 35 disp. att.cod. proc. pen.2.2. Quest'ultimo articolo, in particolare, prevede, al comma 1, che la busta dellacorrispondenza tra l’imputato e il suo difensore debba riportare: a) il nome e il cognomedell'imputato; b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore; c) la dicitura«corrispondenza per ragioni di giustizia» con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione delprocedimento cui la corrispondenza si riferisce.2.2.1. Inoltre, il comma 2 puntualizza che «quando mittente è il difensore, lasottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenzao da un suo delegato».2.2.2. Quest’ultimo adempimento è di particolare rilievo perché – come rimarcato daquesta Corte in un precedente analogo a quello di specie – “trasferisce su un soggetto‘esterno’ una importante funzione di garanzia (attestazione di identità e qualità del mittente)da cui deriva, come conseguenza, la totale assenza di controllo sui contenuti del plico, aisensi dell'art. 103, comma 6, cod. proc. pen.” (così Sez. 1, n. 21737 del 20/02/2019, Adinolfi,non mass.).2.3. Infine, nei casi in cui l’imputato è detenuto, il comma 3 stabilisce che «l'autorità chene ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca leindicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza».2.4. Nella stessa prospettiva, a livello di prassi il citato art. 16.4 della circolare delD.A.P., prosegue stabilendo che al fine di consentire l'effettiva inerenza della corrispondenzaall'esercizio del diritto di difesa, deve «essere indicato il numero del procedimento penale acui si riferisce il carteggio e la conferma del Direttore dell'istituto che il difensore èregolarmente nominato nel relativo procedimento» (comma 2), E «allo stesso modo siprocederà nel caso in cui il detenuto/internato voglia consegnare gli atti processuali aldifensore trovando di fatto applicazione la norma relativa alla corrispondenza riservata permotivi difensivi» (comma 3); ferma restando, in tutti i casi, la garanzia dell'assenza di unalettura degli atti.3. Dunque, anche alla consegna, da parte del difensore, di atti giudiziari al detenutoristretto in regime di art. 41-bis ord. pen. si applicano le disposizioni dettate in materia dicorrispondenza tra difensore e detenuto, nonostante che tali documenti non configurino una«corrispondenza» in senso stretto. Nondimeno, proprio il complesso degli adempimentiprevisti dalla menzionata circolare, funzionale all'esecuzione delle verifiche necessarie ariscontrare la stretta pertinenza del materiale oggetto della richiesta di consegna rispettoall'esercizio delle facoltà difensive, dimostra che anche l'esercizio delle prerogative difensivedeve inquadrarsi in un assetto regolativo mirante a evitare forme di abuso, Ciò in quanto nonogni comunicazione con il difensore può essere, anche in astratto, consentita, essendovi lanecessità di una stretta funzionalizzazione tra la comunicazione, e dunque anche in forma dicorrispondenza, e l'esercizio di facoltà difensive.Per tale ragione, in casi del tutto analoghi a quello di specie, è stata affermata lalegittimità della decisione con cui la direzione del carcere aveva richiesto al difensore di undetenuto di attestare, nelle forme stabilite dagli artt. 18 e 19 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45,la conformità della copia all'originale dell’atto giudiziario oggetto di consegna (Sez. 1, n.23820 del 22/6/2020, Madonia, Rv. 279580-01; Sez. 1, n. 21737 del 20/02/2019, cit. nonmass.: fattispecie relativa a missiva trasmessa in via ordinaria senza alcuna attestazionecirca la effettiva provenienza della stessa dal difensore contenente atti processuali). E inaltre occasioni è stato ritenuto legittimo il mancato inoltro di un compact disc inviato daldifensore a un detenuto in considerazione del fatto che il supporto era vuoto e che, pertanto,non si era in presenza di una comunicazione qualificabile come corrispondenza giudiziaria(Sez. 1, n. 47184 del 18/11/2021, cit.; Sez. 1, n. 1901 del 30/9/2020, dep. 2021, Attanasio,non mass.).4. Da quanto dedotto (pag. 3 ricorso) e dal provvedimento impugnato (v. pag. 3) sievince che copia della sentenza emessa dall’[OSCURATO:PERSONA] di Bari inviata al detenuto LiBergolis “non riguardasse una posizione processuale del detenuto stesso; inoltre, l’avvocatomedesimo specifica a chiare lettere che tale documento gli è stato trasmesso da un altroavvocato” (pag. 3), pertanto è ineccepibile e conforme a legge la conclusione tratta dalTribunale secondo la quale “non risulta nessuna afferenza di tale corrispondenza alprocedimento nel quale risulta la nomina dell’Avvocato mittente e mancano le ulterioriformalità previste dall’art. 35 disp. att. cod. proc. pen. di cui al comma 1, lett. c), e al comma2, sopra citati”, sicché “siamo al di fuori del perimetro delle comunicazioni dell’avvocato alsuo assistito per l’esercizio delle facoltà riguardanti il diritto di difesa” (pag. 4). Il che accostala vicenda di specie a quella decisa col suindicato precedente - al quale questa Corteintende uniformarsi - che ha affermato il seguente principio di diritto, che si intende ribadire:«In tema di ordinamento penitenziario, è legittimo il provvedimento di trattenimento di un attogiudiziario […] trasmesso dal difensore al proprio assistito sottoposto a regime detentivodifferenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., in ragione della mancanza di attestazionedell'autenticità dell'atto da parte dell'autorità giudiziaria o del difensore medesimo, trattandosidi un adempimento formale rispondente alle esigenze di verifica della natura di quantotrasmesso e dell'assenza di alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni nonconsentite». (Sez. 1, n. 23820 del 22/06/2020, Madonia, Rv. 279580-01; nello stesso sensov. Sez. 1, n. 21737 del 10/02/2019, Adinolfi, non mass.).4.1. Ritiene questa Corte che la pretesa, da parte dell’amministrazione penitenziaria,del rispetto dell’adempimento formale (ma avente ricadute sostanziali in termini di sicurezzainterna ed esterna dell’istituto penitenziario) da parte del Difensore del detenuto [OSCURATO:PERSONA],è pienamente conforme alle esigenze di controllo imposte dalla peculiare condizionedetentiva dell'odierno ricorrente, sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen.Infatti, al fine dell’eventuale riscontro della natura di quanto trasmesso e, in particolare,della sua impermeabilità rispetto ad alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioninon consentite, appare del tutto ragionevole richiedere che, nel trasmettere copia di attigiudiziari al suo assistito, il difensore sia tenuto ad attestare la conformità della copiaall'originale dell'atto, come prevede la legge, al cui rispetto non è dato comprendere – aquesta Corte – si sia intenzionalmente sottratto.4.2. Questa Corte è consapevole che, in un caso analogo, si è affermato che «se non viè motivo concreto di dubitare non già della 'provenienza' del documento, quanto della'assenza di manipolazioni' di un testo che apparentemente consiste nella copia di unprovvedimento giurisdizionale, il Tribunale di Sorveglianza non potrebbe legittimamentedisporre il trattenimento della missiva. Ove si dubiti della conformità al testo rispetto a quellooriginale il Tribunale è tenuto: a) ad indicare in modo specifico i punti che destano sospetto;b) a realizzare le opportune verifiche istruttorie, essendo sempre possibile disporrel'acquisizione di copia ufficiale del provvedimento in questione a mezzo della cancelleria delgiudice che lo ha emesso» (Sez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019, Madonia, non mass.,in motiv. § 3.2).4.3. Tuttavia questo Collegio intende espressamente disattendere questo precedentearresto, che finisce col gravare di adempimenti defaticanti un organo giurisdizionale e lecancellerie giudiziarie degli uffici emittenti le decisioni da autenticare, quando l’ordinamentoprevede una norma di legge, ulteriormente regolata in via di prassi, che onera di tali attivitàla difesa mittente, senza che tale adempimento possa ritenersi un impedimento assoluto allecomunicazioni col detenuto, ponendosi piuttosto come ragionevole regolamentazione dellamateria contemperando le esigenze di sicurezza interna ed esterna degli istituti penitenziaricon i diritti di difesa e di corrispondenza.4.4. In continuità con quanto già affermato in passato in casi analoghi (Sez. 1, n. 21737del 20/02/2019, Andolfi, non mass.) – va piuttosto ribadito che la decisione di trattenimentoepistolare (e, conseguentemente, l’ordinanza impugnata che ha respinto il reclamo) non siponga affatto in contrasto con le esigenze difensive, né risulta irragionevole nella parte in cui- quantomeno in surroga rispetto alla inosservanza palese delle forme di cui all'art. 35 disp.di conformità all'originale degli atti trasmessi. Tale condizione - di regola non necessaria (siveda, sul tema, quanto già affermato da Sez. 1, n. 500 del 23/10/2018, dep. 2019, Madonia,non mass.) - avrebbe nel particolare caso in esame - consentito il superamento dellairregolarità nella trasmissione degli atti ed in tal senso si ritiene infondata la doglianzaespressa nel ricorso.4.5. Conclusivamente, va pertanto ribadito il principio di diritto che in tema diordinamento penitenziario, è legittimo il provvedimento di trattenimento di un atto giudiziariotrasmesso dal difensore al proprio assistito sottoposto a regime detentivo differenziato di cuiall'art. 41-bis ord. pen., in ragione della mancanza di attestazione dell'autenticità dell'atto daparte dell'autorità giudiziaria o del difensore medesimo, trattandosi di un adempimentoformale rispondente alle esigenze di verifica della natura di quanto trasmesso e dell'assenzadi alterazioni del testo funzionali a veicolare informazioni non consentite.5. Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese di giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]