CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13652/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 367, cod. pen.. Egli denuncia vizi di motivazione in punto di colpevolezza e di riconoscimento della recidiva 2. Il ricorso è inammissibile. Esso reitera le doglianze proposte con i motivi d'appello, senza alcuna analisi critica della motivazione contenuta in sentenza, che si sofferma in modo specifico e convincente su entrambi i profili lamentati (inattendibilità della prova testimoniale a discarico; carattere qualificante dei precedenti penali dell'imputato). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 marzo