Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 12131/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Aniello ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, deducendo con un unico motivo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 222 d.

Igs. n. 285 del 30 aprile 1992 nonché vizio di motivazione per non aver motivato sul punto, atteso che, nella specie, la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosta sensibilmente dal minimo edittale.

2. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

3. Il ricorso è inammissibile per aspecificità.

La doglianza, invero, è esposta in termini astratti perché non indica quali ulteriori elementi, rispetto a quelli già presi in considerazione, il Giudice avrebbe dovuto indicare a sostegno della determinazione della sanzione amministrativa accessoria.

L'imputata è chiamata a rispondere del reato di lesioni stradali gravi (art. 590-bis cod. pen.), per il quale il secondo periodo del comma 2 dell'art. 222 del decreto legislativo n. 285/92 prevede la sospensione della patente di guida fino a due anni.

Nel caso di specie, la sanzione amministrativa accessoria è stata disposta nella misura di mesi quattro, misura che si discosta notevolmente dal triXim edittale, tanto da rendere idonea e sufficiente l'argomentazione del Giudice di merito che ha tenuto conto della violazione commessa, dell'entità del danno apportato e del pericolo che l'ulteriore circolazione avrebbe potuto cagionare.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Aniello ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, deducendo con un unico motivo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 222 d. Igs. n. 285 del 30 aprile 1992 nonché vizio di motivazione per non aver motivato sul punto, atteso che, nella specie, la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosta sensibilmente dal minimo edittale. 2. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 3. Il ricorso è inammissibile per aspecificità. La doglianza, invero, è esposta in termini astratti perché non indica quali ulteriori elementi, rispetto a quelli già presi in considerazione, il Giudice avrebbe dovuto indicare a sostegno della determinazione della sanzione amministrativa accessoria. L'imputata è chiamata a rispondere del reato di lesioni stradali gravi (art. 590-bis cod. pen.), per il quale il secondo periodo del comma 2 dell'art. 222 del decreto legislativo n. 285/92 prevede la sospensione della patente di guida fino a due anni. Nel caso di specie, la sanzione amministrativa accessoria è stata disposta nella misura di mesi quattro, misura che si discosta notevolmente dal triXim edittale, tanto da rendere idonea e sufficiente l'argomentazione del Giudice di merito che ha tenuto conto della violazione commessa, dell'entità del danno apportato e del pericolo che l'ulteriore circolazione avrebbe potuto cagionare. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensor
Decreto Cassazione n. 12131/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris