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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37631/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30804 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione - già [OSCURATO:PERSONA] per azioni- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1256/04/21, depositata in data 21 aprile 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione - già [OSCURATO:PERSONA] per azioni- propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Puglia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 2066/02/2015 della Commissione Tributaria provinciale di Taranto che rigettava il ricorso della contribuente avverso 1) l'avviso di pagamento n. 2014/A/2492 con il quale l'Agenzia aveva recuperato, in relazione agli anni 2004- 2010, le accise sull'energia elettrica, oltre interessi e indennità di mora sul presupposto che la contribuente avesse fruito indebitamente dell'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 504/1995 (TUA), avendo la società acquistato energia elettrica da altri produttori rivendendola successivamente; 2) il relativo atto n. 2014/2465 di irrogazione delle sanzioni; - l'Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso;-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 212 del 2000 per avere la CTR ritenuto legittimo il recupero degli interessi e l'irrogazione delle sanzioni negando il legittimo affidamento della società ancorché in più occasioni l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avesse confermato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era un'impresa di autoproduzione e che l'energia elettrica, prodotta da fonti rinnovabili e consumata dai propri consorziati, era esente dall'imposta erariale di consumo e dall'accisa. 2.11 motivo è inammissibile. 3.Premesso «In tema di accise, qualora la società consortile costituita per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 504 del 1992, per la quale occorre che l'autoproduttore coincida con colui che consuma l'energia prodotta, essendo all'uopo irrilevante il richiamo all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 2009, in quanto, regolando il mercato interno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, è estraneo alla materia fiscale» (Cass. n. 18863 del 2020); ed ancora: «In tema di accíse, le società consortili costituite per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, come tutte le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, sono obbligate al pagamento del tributo, a norma dell'art. 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, mentre ne sono esentate, ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), dello stesso decreto (nel testo applicabile ratione temporis, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m, del d.lgs. n. 26 del 2007) solamente a condizione che l'energia, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 KW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con la conseguenza che suddette società beneficiano dell'esenzione limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati» (Cass. n. 26142 del 2019; in senso conforme, in relazione a ricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Cass. nn. 19279, 19455, 19659 e 20055 del 2020; Cass., sez. 6-5, n. 6122/2022; n. 11871/2022), nella specie, la censura non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, avendo la CTR escluso radicalmente nella fattispecie la buona fede della contribuente "in ragione della simulazione dei contratti di locazione delle officine di produzione da fonti rinnovabili, contestata dal NPT di Venezia nel p.v. del 14.07.2011".

Pertanto, la CTR ha manifestato il suo chiaro convincimento che la Cleanpower non fosse effettivo produttore di tutta o parte dell'energia elettrica da fonti rinnovabili che destinava sia all'autoconsumo che alla cessione ai terzi consorziati, individuando una vera e propria ipotesi di simulazione nella quale la Società assumeva, per il tramite di simulati contratti di locazione, la veste di consumatore-venditore di energia prodotta dai falsi locatori, ciò evincendo dagli elementi probatori raccolti dalla G.d.F. in sede di constatazione; residuando pertanto valenza secondaria e marginale la questione del consumo totale o parziale dell'energia autoprodotta e della cessione parziale a soggetti consorziati, giacchè la Cleanpower non potrebbe qualificarsi come soggetto autoproduttore di tutta l'energia consumata, in proprio o per il tramite di cessionari consorziati e non potendo perciò vantare la qualifica di autoproduttore.

Sotto altro profilo ha ritenuto che l'aver volontariamente simulato la reale carenza dei presupposti della qualifica di autoproduttore dell'energia rinnovabile consumata e ceduto non consentisse alla Società di invocare i principi della buona fede e dell'affidamento che sono alla base della disciplina espressa nell'art.10 della Legge n.212 del 2000 (v. in una fattispecie analoga tra le stesse parti, Cass. 19659 del 2020); 4.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 5.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.

M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.410,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30804 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione - già [OSCURATO:PERSONA] per azioni- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1256/04/21, depositata in data 21 aprile 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione - già [OSCURATO:PERSONA] per azioni- propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Puglia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 2066/02/2015 della Commissione Tributaria provinciale di Taranto che rigettava il ricorso della contribuente avverso 1) l'avviso di pagamento n. 2014/A/2492 con il quale l'Agenzia aveva recuperato, in relazione agli anni 2004- 2010, le accise sull'energia elettrica, oltre interessi e indennità di mora sul presupposto che la contribuente avesse fruito indebitamente dell'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 504/1995 (TUA), avendo la società acquistato energia elettrica da altri produttori rivendendola successivamente; 2) il relativo atto n. 2014/2465 di irrogazione delle sanzioni; - l'Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso;-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 212 del 2000 per avere la CTR ritenuto legittimo il recupero degli interessi e l'irrogazione delle sanzioni negando il legittimo affidamento della società ancorché in più occasioni l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avesse confermato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era un'impresa di autoproduzione e che l'energia elettrica, prodotta da fonti rinnovabili e consumata dai propri consorziati, era esente dall'imposta erariale di consumo e dall'accisa. 2.11 motivo è inammissibile. 3.Premesso «In tema di accise, qualora la società consortile costituita per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 504 del 1992, per la quale occorre che l'autoproduttore coincida con colui che consuma l'energia prodotta, essendo all'uopo irrilevante il richiamo all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 2009, in quanto, regolando il mercato interno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, è estraneo alla materia fiscale» (Cass. n. 18863 del 2020); ed ancora: «In tema di accíse, le società consortili costituite per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, come tutte le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, sono obbligate al pagamento del tributo, a norma dell'art. 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, mentre ne sono esentate, ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), dello stesso decreto (nel testo applicabile ratione temporis, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m, del d.lgs. n. 26 del 2007) solamente a condizione che l'energia, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 KW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con la conseguenza che suddette società beneficiano dell'esenzione limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati» (Cass. n. 26142 del 2019; in senso conforme, in relazione a ricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Cass. nn. 19279, 19455, 19659 e 20055 del 2020; Cass., sez. 6-5, n. 6122/2022; n. 11871/2022), nella specie, la censura non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, avendo la CTR escluso radicalmente nella fattispecie la buona fede della contribuente "in ragione della simulazione dei contratti di locazione delle officine di produzione da fonti rinnovabili, contestata dal NPT di Venezia nel p.v. del 14.07.2011". Pertanto, la CTR ha manifestato il suo chiaro convincimento che la Cleanpower non fosse effettivo produttore di tutta o parte dell'energia elettrica da fonti rinnovabili che destinava sia all'autoconsumo che alla cessione ai terzi consorziati, individuando una vera e propria ipotesi di simulazione nella quale la Società assumeva, per il tramite di simulati contratti di locazione, la veste di consumatore-venditore di energia prodotta dai falsi locatori, ciò evincendo dagli elementi probatori raccolti dalla G.d.F. in sede di constatazione; residuando pertanto valenza secondaria e marginale la questione del consumo totale o parziale dell'energia autoprodotta e della cessione parziale a soggetti consorziati, giacchè la Cleanpower non potrebbe qualificarsi come soggetto autoproduttore di tutta l'energia consumata, in proprio o per il tramite di cessionari consorziati e non potendo perciò vantare la qualifica di autoproduttore. Sotto altro profilo ha ritenuto che l'aver volontariamente simulato la reale carenza dei presupposti della qualifica di autoproduttore dell'energia rinnovabile consumata e ceduto non consentisse alla Società di invocare i principi della buona fede e dell'affidamento che sono alla base della disciplina espressa nell'art.10 della Legge n.212 del 2000 (v. in una fattispecie analoga tra le stesse parti, Cass. 19659 del 2020); 4.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 5.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.410,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a no
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