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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00752/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib.

Libertà di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 20/4/2021 ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di corruzione.

Secondo l'accusa Russo, sovrintendente della Polizia di Stato, in cambio di denaro, si era posto a disposizione di Palumbo procurandogli informaziioni sulle indagini in corso nei suoi confronti, prospettando interventi sui propri colleghi per orientarle, scortandolo in occasione di viaggi in Nord Italia, commettendo altri reati conseguenti.

Il Tribunale, in particolare, confermava la sussistenza di esigenze cautelari escludendo il rilievo della sospensione del Russo dal servizio, considerando anche la possibilità di revoca in ogni momento del relativo provvedimento.

Gli indagati ricorrono con unico atto a firma del comune difensore deducendo la violazione dell'articolo 274, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.

Russo, a seguito dell'applicazione della misura cautelare, è stato sospeso dal servizio e non vi è alcuna motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di rischio attuale che Russo insieme al Palumbo possa reiterare la commissione di reati della stessa specie.

Il procuratore generale con conclusioni scritte ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso è inammissibile limitandosi una generica contestazione di una decisione adeguatamente motivata e priva di manifesti errori logici che ha affrontato espressamente anche il tema della sospensione del servizio di Russo, rilevando che si tratta di una misura del tutto temporanea, e, poi, considerando come non incida su un rischio di recidiva essenzialmente connesso al contesto criminale in cui entrambi gli indagati sono risultati inseriti.

Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Roma, così deciso il 5 qttobre 2021 Il cigRQjfleste il [OSCURATO:PERSONA] , nna P ruzzellis DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. Libertà di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 20/4/2021 ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di corruzione. Secondo l'accusa Russo, sovrintendente della Polizia di Stato, in cambio di denaro, si era posto a disposizione di Palumbo procurandogli informaziioni sulle indagini in corso nei suoi confronti, prospettando interventi sui propri colleghi per orientarle, scortandolo in occasione di viaggi in Nord Italia, commettendo altri reati conseguenti. Il Tribunale, in particolare, confermava la sussistenza di esigenze cautelari escludendo il rilievo della sospensione del Russo dal servizio, considerando anche la possibilità di revoca in ogni momento del relativo provvedimento. Gli indagati ricorrono con unico atto a firma del comune difensore deducendo la violazione dell'articolo 274, lett. c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Russo, a seguito dell'applicazione della misura cautelare, è stato sospeso dal servizio e non vi è alcuna motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di rischio attuale che Russo insieme al Palumbo possa reiterare la commissione di reati della stessa specie. Il procuratore generale con conclusioni scritte ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso è inammissibile limitandosi una generica contestazione di una decisione adeguatamente motivata e priva di manifesti errori logici che ha affrontato espressamente anche il tema della sospensione del servizio di Russo, rilevando che si tratta di una misura del tutto temporanea, e, poi, considerando come non incida su un rischio di recidiva essenzialmente connesso al contesto criminale in cui entrambi gli indagati sono risultati inseriti. Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso il 5 qttobre 2021 Il cigRQjfleste il [OSCURATO:PERSONA] , nna P ruzzellis DE
Sentenza Cassazione n. 00752/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris