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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 47436/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la doglianza proposta - che insiste sulla illegittimità della qualificazione giuridica assegnata al fatto, inquadrato nella fattispecie astratta della ricettazione piuttosto che in quella dell'incauto acquisto -, non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione delle prove e di accoglimento di una tesi alternativa già oggetto di analisi da parte della Corte d'appello che ha ritenuto, con motivazione ineccepibile, che la ricettazione doveva essere ritenuta in quanto il ricorrente non aveva offerto alcun elemento in che consentisse di scrutinare le modalità di acquisto del ciclomotore il che, in coerenza con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, è sufficiente per identificare l'elemento soggettivo del reato contestato (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.NII.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la doglianza proposta - che insiste sulla illegittimità della qualificazione giuridica assegnata al fatto, inquadrato nella fattispecie astratta della ricettazione piuttosto che in quella dell'incauto acquisto -, non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione delle prove e di accoglimento di una tesi alternativa già oggetto di analisi da parte della Corte d'appello che ha ritenuto, con motivazione ineccepibile, che la ricettazione doveva essere ritenuta in quanto il ricorrente non aveva offerto alcun elemento in che consentisse di scrutinare le modalità di acquisto del ciclomotore il che, in coerenza con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, è sufficiente per identificare l'elemento soggettivo del reato contestato (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47436/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris