CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 luglio 2025
Cassazione n. 05378/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5378/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 183/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 30312/2025* DI *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 24/07/2025 del TRIBUNALE DI * di CagliariUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha concluso per ilrigetto del ricorsodato avviso al difensoreRITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha revocatol affidamento in prova concesso a * * con ordinanza in data 7 dicembre 2023 decorrenza dal 16 gennaio 2024 con decorrenza dal 26 gennaio 2025 ratificando ilprovvedimento del * di sorveglianza in data 30 giugno 2025 con il quale era stataprovvisoriamente sospesa l applicazione della misura alternativa.2. Ricorre * * a mezzo del difensore avv. * * che chiedel annullamento del provvedimento impugnato denunciando la violazione della legge processuale in riferimento agli artt. 516 517 e 518 cod. proc.pen. e 111 * perché la revoca è stata disposta anche in relazione a supposte condottedevianti mai contestate al condannato e successive a quelle poste a fondamento delprovvedimento del * di sorveglianza che aveva sospeso provvisoriamente lamisura il vizio della motivazione con riguardo alla disposta revoca poiché la querela per i fattiasseritamente commessi in danno della ex convivente è stata rimessa e il condannato hacomunque tenuto un comportamento rispettoso delle prescrizioni la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla disposta revocaperché non si è tenuto conto dell istanza di detenzione domiciliare avanzata dal condannato il vizio della motivazione con riguardo alla datazione della disposta revoca poiché ladata individuata come cessazione della misura 26 gennaio 2025 non è collegata ad alcuncomportamento del condannato che invece ha correttamente osservato le prescrizioni finoal provvedimento di sospensione del giugno 2025.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il Tribunale di sorveglianza ha revocato l affidamento per una serie di ragioni che ilricorso critica in modo parziale e non decisivo.2.1. Se è vero che la revoca della misura dell affidamento in prova al servizio socialenon consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delleprescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa in quanto spetta al giudice valutarefornendo adeguata motivazione se tali violazioni costituiscano in concreto un fattoincompatibile con la prosecuzione della prova * 1 n. 13376 del 18/02/2019 ** 275239 è vero però che il ricorso è unicamente incentrato sulla questione dellaremissione della querela sporta dalla ex convivente senza cioè che siano specificamentecriticate le altre concorrenti valutazioni negative compiute dal Tribunale di sorveglianza sulcomplessivo comportamento dell affidato.3. Non è configurabile nel caso di specie alcuna violazione delle disposizioniprocessuali denunciate dal ricorrente con il primo motivo di ricorso poiché il giudizio diadeguatezza e meritevolezza della misura alternativa sia in prospettiva di revoca che inquella della prosecuzione o sostituzione con altra misura si deve basare su un ampiadisamina del panorama informativo acquisito sia prima che dopo il provvedimento disospensione provvisoria.* la valutazione deve essere compiuta sulla base di tutti gli atti disponibili almomento della decisione del Tribunale di sorveglianza sicché è manifestamente infondatala doglianza relativa all utilizzo di elementi e informazioni successivi al provvedimento disospensione provvisoria della misura alternativa adottato dal * di sorveglianza.3.1. Il ricorso non contesta che gli atti e le informazioni sui quali si basa la decisionesiano stati resi disponibili nel pieno contraddittorio tanto che si limita ad asserire che leinformazioni utilizzate dal Tribunale non erano esattamente quelle sulle quali si era fondato ilprovvedimento del * di sorveglianza e che la messa a disposizione della relazionein data 15 luglio 2025 non sia stata “tempestiva” in vista dell udienza del 24 luglio 2025 purnon avendo contestato sia nella memoria depositata in data 19 luglio 2025 cioèsuccessivamente a detta relazione sia all udienza una presunta tardività o richiesto untermine per l esame dell atto.Non è infatti previsto alcun termine preclusivo decadenziale o perentorio entro il qualedebbano pervenire gli atti e le informazioni necessari per la decisione del Tribunale disorveglianza essendo piuttosto necessario assicurare che su tali dati si svolga un pienocontraddittorio tra le parti mediante l allegazione al fascicolo processuale che è sempre adisposizione delle parti interessate resta fermo nel caso che l atto sia pervenuto in liminealla decisione per la parte la facoltà di richiedere un termine per l esame che il Tribunalevaluterà di concedere eventualmente anche ad horas in ragione della natura e complessitàdell atto.3.2. Va poi ribadito che attesa la natura provvisoria e interinale del provvedimento disospensione provvisoria disposto dal * di sorveglianza non è assolutamenteprevisto che la decisione del Tribunale chiamato a valutare la revoca della misura si debbafondare sui medesimi elementi spettando piuttosto al giudice collegiale unico titolare delpotere di decidere sulla prosecuzione revoca o modificazione della misura alternativa diacquisire tutti gli elementi informativi disponibili.3.3. Nel caso di specie del resto non risulta applicabile il termine di cinque giorniprevisto per il deposito degli atti di parte dall art. 666 comma 3 cod. proc. pen. né ilricorrente ha documentalmente provato che il deposito della nota sia avvenuto tardivamentee che tale tardività puntualmente dedotta abbia limitato o altrimenti compresso l eserciziodelle facoltà difensive pur non dovendosi fare riferimento al termine dell art. 127 comma 2cod. proc. pen. espressamente riferito alle memorie delle parti * 1 n. 26680 del12/04/2013 * * 256053 – 01 .4. * al merito della questione sviluppata negli ulteriori motivi di ricorso va datoserie di comportamenti giudicati incompatibili con la misura ed espressivi di mancataadesione quanto meno a far tempo dal 26 gennaio 2025 * è stato ammonito dal * di sorveglianza il 12 febbraio 2025 giacchéveniva constatata la sua assenza dall abitazione in Oristano via * n. 3 all epocadomicilio dell affidato che vi conviveva con la compagna . * dall * di Oristanoper l ammonizione inizialmente ha negato di avere trasgredito le prescrizioni salvo poiammettere la violazione della prescrizione affermando di essersi recato al bar dopo illavoro per lo stato di malessere dovuto alla fine della relazione con la convivente con relazione del 5 febbraio 2025 l * di Oristano aveva informato che dopo iltrasferimento della coppia e della figlioletta della donna nata da una precedente relazionedella stessa presso l abitazione in Oristano via * n. 3 locata a nome dellaconvivente la donna aveva posto fine alla convivenza. In particolare la convivente riferivache nella notte fra il 26 e il 27 gennaio si era allontanata da quel domicilio a causa dellesempre più frequenti e accese discussioni con * la donna spiegava di aver preferitoche la figlia minore non assistesse alle discussioni ed esprimeva il timore che *facesse uso di sostanze alcoliche o di natura stupefacente. Anche * convocatodall * confermava la fine della relazione e dichiarava di essere alla ricerca di undomicilio alternativo. L * precisava che * continuava a svolgere attività lavorativae si presentava puntualmente ai colloqui ma che tuttavia non aveva ancora intrapresol attività di volontariato impostagli perché a parere del condannato non conciliabile con illavoro l Ufficio di * di Cagliari sollecitava * a lasciare l abitazione di via* e l affidato produceva un contratto di locazione dell abitazione ubicata in Oristanovia * n. 13 con nota pervenuta il 25 giugno 2025 la Procura di Oristano ha trasmesso ladenuncia querela presentata in data 20 febbraio 2025 dalla ex convivente nei confronti di* La denunciante esponeva che nel corso del mese di gennaio * avrebbeiniziato agire comportamenti inaccettabili linguaggio scurrile e bestemmie che hannodeterminato la decisione della donna di allontanarsi dall abitazione con la bambina in data 26gennaio 2025 per rientrare presso i genitori. La donna ha esposto che il 20 febbraio 2025 siè recata nell abitazione di via * per recuperare un quaderno della figlia ritenendo chea quell ora * fosse al lavoro costui invece presente aveva reagito in modo alterato auna banale richiesta dell ex compagna spintonandola e scagliando il casco per terra edesprimendosi in presenza della minore in modo scurrile e offensivo all indirizzo della donnaanche con frasi intimidatorie il * di sorveglianza con decreto del 30 giugno 2025 ha disposto laprovvisoria sospensione dell esecuzione della misura alternativa e ha trasmesso gli atti alTribunale con proposta di revoca dell affidamento in prova a carico di * risultano iscritti alcuni procedimenti penali pendenti condanna indata 23 maggio 2025 alla pena di mesi 1 di reclusione per minaccia aggravata commessanel dicembre 2020 condanna in data 30 aprile 2025 alla pena di mesi sei di reclusione perreati di furto aggravato e danneggiamento commessi nel dicembre 2021 l * di Oristano espone con relazione del 15 luglio 2025 che * purpresentandosi puntualmente ai colloqui con l Ufficio di * Penale * hamostrato una adesione meramente formale al contenuto prescrittivo della misura alternativagiacché ha mancato di dare avvio allo svolgimento della prevista attività di volontariato nonostante i molteplici solleciti del servizio e l accompagnamento nel reperimento di unente da segnalazione della * di Oristano pervenuta l 8 luglio 2025 l * haappreso che la ex convivente ha segnalato che il 28 giugno 2025 la donna e il suo nuovocompagno sono stati inseguiti in orario notturno da * * lettura della nota della* di Oristano si evince che la donna si è presentata in quell Ufficio alle ore 01.00 del28 giugno 2025 unitamente al nuovo compagno per chiedere aiuto rappresentando chementre si trovavano a bordo dell autovettura dell uomo erano stati inseguiti da un veicolocondotto da * che aveva poi desistito in prossimità della * La circostanza hatrovato conferma dall esame delle immagini di videosorveglianza giacché le riprese delletelecamere della * riscontrano il sopraggiungere dei due veicoli l affiancamentodella vettura di * a quella del compagno della ex convivente e la repentina manovra diretromarcia effettuata da * L uomo ha precisato che l episodio non era isolato giacchéveniva seguito da * molto spesso e ha aggiunto che nel caso specifico egli avevanotato la presenza di * a bordo del veicolo attorno alle ore 0 50 del 27 giugno 2025presso la sede dell * Oristano * nella via S. * di * *circostanza dopo aver preso a bordo del proprio veicolo la donna * lo avevainseguito bloccandogli la strada per due volte e costringendolo a quel punto a temere perla incolumità propria e della donna sino al punto di dirigersi per aiuto alla locale *4.1. La negativa valutazione delle condotte che il ricorso si limita a non condividere èstata temporalmente collocata al momento della cessazione della convivenza al quale hafatto seguito secondo la logica valutazione del Tribunale di sorveglianza il venire menodell adesione al percorso di trattamento.Nessun rilievo ha come correttamente ritenuto dal Tribunale di sorveglianza ilsuccessivo comportamento del condannato non soltanto perché è stata rispettataunicamente la prescrizione di darsi al lavoro ma perché non sono state adempiute leulteriori prescrizioni di svolgere attività di volontariato e di tenere comportamenti consoni erispettosi delle leggi e delle prescrizioni tanto che il condannato ha realizzato i sopraricordati comportamenti.4.2. Le complessive negative valutazioni compiute dal Tribunale di sorveglianza dannoconto della inadeguatezza di qualsiasi altra opzione trattamentale che la difesa avevagenericamente invocato con la memoria depositata in data 19 luglio 2025.5. Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5378/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 183/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 30312/2025* DI *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 24/07/2025 del TRIBUNALE DI * di CagliariUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha concluso per ilrigetto del ricorsodato avviso al difensoreRITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha revocatol affidamento in prova concesso a * * con ordinanza in data 7 dicembre 2023 decorrenza dal 16 gennaio 2024 con decorrenza dal 26 gennaio 2025 ratificando ilprovvedimento del * di sorveglianza in data 30 giugno 2025 con il quale era stataprovvisoriamente sospesa l applicazione della misura alternativa.2. Ricorre * * a mezzo del difensore avv. * * che chiedel annullamento del provvedimento impugnato denunciando la violazione della legge processuale in riferimento agli artt. 516 517 e 518 cod. proc.pen. e 111 * perché la revoca è stata disposta anche in relazione a supposte condottedevianti mai contestate al condannato e successive a quelle poste a fondamento delprovvedimento del * di sorveglianza che aveva sospeso provvisoriamente lamisura il vizio della motivazione con riguardo alla disposta revoca poiché la querela per i fattiasseritamente commessi in danno della ex convivente è stata rimessa e il condannato hacomunque tenuto un comportamento rispettoso delle prescrizioni la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla disposta revocaperché non si è tenuto conto dell istanza di detenzione domiciliare avanzata dal condannato il vizio della motivazione con riguardo alla datazione della disposta revoca poiché ladata individuata come cessazione della misura 26 gennaio 2025 non è collegata ad alcuncomportamento del condannato che invece ha correttamente osservato le prescrizioni finoal provvedimento di sospensione del giugno 2025.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il Tribunale di sorveglianza ha revocato l affidamento per una serie di ragioni che ilricorso critica in modo parziale e non decisivo.2.1. Se è vero che la revoca della misura dell affidamento in prova al servizio socialenon consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delleprescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa in quanto spetta al giudice valutarefornendo adeguata motivazione se tali violazioni costituiscano in concreto un fattoincompatibile con la prosecuzione della prova * 1 n. 13376 del 18/02/2019 ** 275239 è vero però che il ricorso è unicamente incentrato sulla questione dellaremissione della querela sporta dalla ex convivente senza cioè che siano specificamentecriticate le altre concorrenti valutazioni negative compiute dal Tribunale di sorveglianza sulcomplessivo comportamento dell affidato.3. Non è configurabile nel caso di specie alcuna violazione delle disposizioniprocessuali denunciate dal ricorrente con il primo motivo di ricorso poiché il giudizio diadeguatezza e meritevolezza della misura alternativa sia in prospettiva di revoca che inquella della prosecuzione o sostituzione con altra misura si deve basare su un ampiadisamina del panorama informativo acquisito sia prima che dopo il provvedimento disospensione provvisoria.* la valutazione deve essere compiuta sulla base di tutti gli atti disponibili almomento della decisione del Tribunale di sorveglianza sicché è manifestamente infondatala doglianza relativa all utilizzo di elementi e informazioni successivi al provvedimento disospensione provvisoria della misura alternativa adottato dal * di sorveglianza.3.1. Il ricorso non contesta che gli atti e le informazioni sui quali si basa la decisionesiano stati resi disponibili nel pieno contraddittorio tanto che si limita ad asserire che leinformazioni utilizzate dal Tribunale non erano esattamente quelle sulle quali si era fondato ilprovvedimento del * di sorveglianza e che la messa a disposizione della relazionein data 15 luglio 2025 non sia stata “tempestiva” in vista dell udienza del 24 luglio 2025 purnon avendo contestato sia nella memoria depositata in data 19 luglio 2025 cioèsuccessivamente a detta relazione sia all udienza una presunta tardività o richiesto untermine per l esame dell atto.Non è infatti previsto alcun termine preclusivo decadenziale o perentorio entro il qualedebbano pervenire gli atti e le informazioni necessari per la decisione del Tribunale disorveglianza essendo piuttosto necessario assicurare che su tali dati si svolga un pienocontraddittorio tra le parti mediante l allegazione al fascicolo processuale che è sempre adisposizione delle parti interessate resta fermo nel caso che l atto sia pervenuto in liminealla decisione per la parte la facoltà di richiedere un termine per l esame che il Tribunalevaluterà di concedere eventualmente anche ad horas in ragione della natura e complessitàdell atto.3.2. Va poi ribadito che attesa la natura provvisoria e interinale del provvedimento disospensione provvisoria disposto dal * di sorveglianza non è assolutamenteprevisto che la decisione del Tribunale chiamato a valutare la revoca della misura si debbafondare sui medesimi elementi spettando piuttosto al giudice collegiale unico titolare delpotere di decidere sulla prosecuzione revoca o modificazione della misura alternativa diacquisire tutti gli elementi informativi disponibili.3.3. Nel caso di specie del resto non risulta applicabile il termine di cinque giorniprevisto per il deposito degli atti di parte dall art. 666 comma 3 cod. proc. pen. né ilricorrente ha documentalmente provato che il deposito della nota sia avvenuto tardivamentee che tale tardività puntualmente dedotta abbia limitato o altrimenti compresso l eserciziodelle facoltà difensive pur non dovendosi fare riferimento al termine dell art. 127 comma 2cod. proc. pen. espressamente riferito alle memorie delle parti * 1 n. 26680 del12/04/2013 * * 256053 – 01 .4. * al merito della questione sviluppata negli ulteriori motivi di ricorso va datoserie di comportamenti giudicati incompatibili con la misura ed espressivi di mancataadesione quanto meno a far tempo dal 26 gennaio 2025 * è stato ammonito dal * di sorveglianza il 12 febbraio 2025 giacchéveniva constatata la sua assenza dall abitazione in Oristano via * n. 3 all epocadomicilio dell affidato che vi conviveva con la compagna . * dall * di Oristanoper l ammonizione inizialmente ha negato di avere trasgredito le prescrizioni salvo poiammettere la violazione della prescrizione affermando di essersi recato al bar dopo illavoro per lo stato di malessere dovuto alla fine della relazione con la convivente con relazione del 5 febbraio 2025 l * di Oristano aveva informato che dopo iltrasferimento della coppia e della figlioletta della donna nata da una precedente relazionedella stessa presso l abitazione in Oristano via * n. 3 locata a nome dellaconvivente la donna aveva posto fine alla convivenza. In particolare la convivente riferivache nella notte fra il 26 e il 27 gennaio si era allontanata da quel domicilio a causa dellesempre più frequenti e accese discussioni con * la donna spiegava di aver preferitoche la figlia minore non assistesse alle discussioni ed esprimeva il timore che *facesse uso di sostanze alcoliche o di natura stupefacente. Anche * convocatodall * confermava la fine della relazione e dichiarava di essere alla ricerca di undomicilio alternativo. L * precisava che * continuava a svolgere attività lavorativae si presentava puntualmente ai colloqui ma che tuttavia non aveva ancora intrapresol attività di volontariato impostagli perché a parere del condannato non conciliabile con illavoro l Ufficio di * di Cagliari sollecitava * a lasciare l abitazione di via* e l affidato produceva un contratto di locazione dell abitazione ubicata in Oristanovia * n. 13 con nota pervenuta il 25 giugno 2025 la Procura di Oristano ha trasmesso ladenuncia querela presentata in data 20 febbraio 2025 dalla ex convivente nei confronti di* La denunciante esponeva che nel corso del mese di gennaio * avrebbeiniziato agire comportamenti inaccettabili linguaggio scurrile e bestemmie che hannodeterminato la decisione della donna di allontanarsi dall abitazione con la bambina in data 26gennaio 2025 per rientrare presso i genitori. La donna ha esposto che il 20 febbraio 2025 siè recata nell abitazione di via * per recuperare un quaderno della figlia ritenendo chea quell ora * fosse al lavoro costui invece presente aveva reagito in modo alterato auna banale richiesta dell ex compagna spintonandola e scagliando il casco per terra edesprimendosi in presenza della minore in modo scurrile e offensivo all indirizzo della donnaanche con frasi intimidatorie il * di sorveglianza con decreto del 30 giugno 2025 ha disposto laprovvisoria sospensione dell esecuzione della misura alternativa e ha trasmesso gli atti alTribunale con proposta di revoca dell affidamento in prova a carico di * risultano iscritti alcuni procedimenti penali pendenti condanna indata 23 maggio 2025 alla pena di mesi 1 di reclusione per minaccia aggravata commessanel dicembre 2020 condanna in data 30 aprile 2025 alla pena di mesi sei di reclusione perreati di furto aggravato e danneggiamento commessi nel dicembre 2021 l * di Oristano espone con relazione del 15 luglio 2025 che * purpresentandosi puntualmente ai colloqui con l Ufficio di * Penale * hamostrato una adesione meramente formale al contenuto prescrittivo della misura alternativagiacché ha mancato di dare avvio allo svolgimento della prevista attività di volontariato nonostante i molteplici solleciti del servizio e l accompagnamento nel reperimento di unente da segnalazione della * di Oristano pervenuta l 8 luglio 2025 l * haappreso che la ex convivente ha segnalato che il 28 giugno 2025 la donna e il suo nuovocompagno sono stati inseguiti in orario notturno da * * lettura della nota della* di Oristano si evince che la donna si è presentata in quell Ufficio alle ore 01.00 del28 giugno 2025 unitamente al nuovo compagno per chiedere aiuto rappresentando chementre si trovavano a bordo dell autovettura dell uomo erano stati inseguiti da un veicolocondotto da * che aveva poi desistito in prossimità della * La circostanza hatrovato conferma dall esame delle immagini di videosorveglianza giacché le riprese delletelecamere della * riscontrano il sopraggiungere dei due veicoli l affiancamentodella vettura di * a quella del compagno della ex convivente e la repentina manovra diretromarcia effettuata da * L uomo ha precisato che l episodio non era isolato giacchéveniva seguito da * molto spesso e ha aggiunto che nel caso specifico egli avevanotato la presenza di * a bordo del veicolo attorno alle ore 0 50 del 27 giugno 2025presso la sede dell * Oristano * nella via S. * di * *circostanza dopo aver preso a bordo del proprio veicolo la donna * lo avevainseguito bloccandogli la strada per due volte e costringendolo a quel punto a temere perla incolumità propria e della donna sino al punto di dirigersi per aiuto alla locale *4.1. La negativa valutazione delle condotte che il ricorso si limita a non condividere èstata temporalmente collocata al momento della cessazione della convivenza al quale hafatto seguito secondo la logica valutazione del Tribunale di sorveglianza il venire menodell adesione al percorso di trattamento.Nessun rilievo ha come correttamente ritenuto dal Tribunale di sorveglianza ilsuccessivo comportamento del condannato non soltanto perché è stata rispettataunicamente la prescrizione di darsi al lavoro ma perché non sono state adempiute leulteriori prescrizioni di svolgere attività di volontariato e di tenere comportamenti consoni erispettosi delle leggi e delle prescrizioni tanto che il condannato ha realizzato i sopraricordati comportamenti.4.2. Le complessive negative valutazioni compiute dal Tribunale di sorveglianza dannoconto della inadeguatezza di qualsiasi altra opzione trattamentale che la difesa avevagenericamente invocato con la memoria depositata in data 19 luglio 2025.5. Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *