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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 22568/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

F.80012000826) in persona dell'Assessore pro-tempore, rappresentato e di-feso dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cuiuffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia (PEC: ags.rm @ mail-cert.avvocaturastato.it; [OSCURATO:TELEFONO]).RicorrentecontroAutolinee [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentantepro-tempore Sig. [OSCURATO:PERSONA], corrente in [OSCURATO:PERSONA] (PA), ViaBarbato n. 11, P.I. 00212600829, rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale conferita su separato documento e depositata in allegato al con-troricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 67M23C342U, p.e.c. luigi.cimino67 @ pec.ordineavvocaticatania.it, [OSCURATO:TELEFONO]), elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Supre-Numero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/2026ma Corte di Cassazione, la quale chiede di volere ricevere le comunicazio-ni e le notificazioni relative al presente procedimento presso l'indirizzo te-lematico del sopra indicato procuratore luigi.cimino67 @ pec.ordineav-vocaticatania.it.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n° 627 depositata il22 aprile 2025.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 maggio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dottor [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricor-so e, solo ove non si possa accertare direttamente la condizione di esigibi-lità del credito, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, de-mandando al giudice di merito l'accertamento puntuale della condizione diesigibilità del credito e la data di decorrenza e la natura degli interessi, e,in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l'annullamento senza rinviodell'impugnata sentenza quanto al raddoppio del contributo unificato;udito per il ricorrente l'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chie-sto l'accoglimento del ricorso.udito per il controricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper il rigetto del ricorso.1.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esercente attività di trasportopubblico locale (TPL) su gomma – premesso di essere creditrice di euro100.506,00 nei confronti dell'Assessorato infrastrutture e mobilità dellaRegione Sicilia a titolo di contributi previsti dalle leggi n° 58/2005 e n°296/2006 a copertura dei maggiori oneri relativi agli anni 2014-2017 deri-vanti dagli incrementi retributivi previsti dal CCNL 2004-2007 del settoreNumero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/2026autotrasporti – ciò premesso, lo conveniva davanti al Tribunale di Palermochiedendone la condanna al pagamento della predetta somma.2.- Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte territoriale, adita dalconvenuto soccombente, confermava la decisione del primo giudice.Osservava la Corte di merito, quanto al primo motivo di appello, chenon era chiaro perché – tenuto conto delle previsioni normative di cuiall'art. 15, secondo e terzo comma, del d.l. 21 febbraio 2005 n° 16, all'art.1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006 n° 296 e all'art. 16, del d.l.4 luglio 2006 n° 223 – il diritto all'erogazione del contributo sarebbe stato,secondo l'appellante, sottoposto alla condizione di esigibilità, consistentenell'adozione di un provvedimento ministeriale di approvazione del pianodi riparto, all'impegno e, quindi, al trasferimento delle somme dallo Statoalla Regione.Infatti, a dire della Corte, le somme destinate alla copertura dei contri-buti per cui era lite erano impegnate ogni anno dal Ministero delle Infra-strutture e dei Trasporti, per cui, assicurata annualmente la copertura fi-nanziaria delle sovvenzioni, la materiale erogazione da parte della Regionedipendeva dalla tempestiva definizione del procedimento prodromico allaliquidazione, nell'ambito del quale le Regioni raccoglievano gli elementigiuridici e contabili delle aziende operanti nel comparto e beneficiarie deicontributi, e ne effettuavano il controllo curandone successivamente latrasmissione al Ministero: dunque, con un procedimento la cui complessitànon valeva a giustificare l'ampio ritardo subìto dall'appellata.In sostanza, la collocazione dell'onere di contribuzione in capo alle Re-gioni, l'assegnazione allo Stato del ruolo di finanziatore, l'individuazionedel parametro di computo del contributo riferito alla consistenza del per-sonale in servizio ad una precisa data e l'assenza, per contro, di una spe-cifica definizione delle tempistiche per il trasferimento deponevano per lasussistenza in capo alla Regione dell'obbligo di provvedere alla sovvenzio-ne, anche in forma di acconto, sulla base dei dati comunicati in via previ-Numero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/2026sionale dalle aziende aventi diritto, indipendentemente dall'intervento del-lo Stato.3.- Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione l'Asses-sorato, affidando il gravame a due mezzi illustrati da memoria.Resiste la società di trasporto pubblico con controricorso illustrato damemoria, concludendo per l'infondatezza dell'impugnazione, ma sollevan-do anche, preliminarmente, eccezione di inammissibilità dell'impugnazioneper violazione del giudicato, per genericità dei motivi, per l'esistenza diuna doppia decisione conforme e per sopravvenuta carenza di interessedella PA.Su istanza della parte ricorrente del 18 marzo 2026 la causa è stataassegnata per la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 377 cod.proc. civ., con decreto del Presidente del 25 marzo 2026.Il Procuratore generale ha concluso come riportato in intestazione.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni formulatedall'impresa di TPL ai paragrafi n° 1-4 del controricorso.Del tutto infondata è l'eccezione di giudicato esterno che, a dire dellaStassi, deriverebbe dall'ordinanza n° 56/2025 emessa ex art. 702-ter cod.proc. civ. dal Tribunale di Palermo nel diverso giudizio RG 2940/2023 (traStassi [OSCURATO:SOCIETA]., Assessorato alle infrastrutture e Mobilità e MinisteroInfrastrutture e Trasporti), sol che si consideri che il giudicato (pur astrat-tamente invocabile davanti a questa Corte, in quanto formatosi successi-vamente all'udienza di precisazione delle conclusioni davanti alla Corted'appello, svoltasi il 17 aprile 2024, in modalità cartolare, e documentatodal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.) riguarda i contributiper gli anni 2017-2022 (la sentenza non lo specifica ed il ricorso non lo di-ce, ma lo afferma il controricorso, a pagina 5).Numero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/2026Va, allora, rammentato che il provvedimento che abbia riconosciuto al-la parte un diritto relativo ad un determinato anno può, invero, esplicareefficacia di giudicato sul fatto costitutivo del diritto stesso ed in relazioneagli aspetti permanenti del rapporto, ma solo nell'ambito di rapporti giuri-dici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costi-tuiscano il contenuto (ex multis: Cass., sez.

I, 19 aprile 2023, n° 10430,con menzione di altri precedenti).Nella presente fattispecie è escluso che si tratti di un rapporto di dura-ta o di obbligazioni periodiche tra Regione e singola impresa di autotra-sporto, benché la contribuzione si ripeta ogni anno: col che è anche esclu-so che l'ordinanza n° 56/2025 abbia l'effetto predicato dalla Stassi.5.- Del pari infondato è il rimprovero di mancanza di specificità del ri-corso, dato che la ragione posta a fondamento del primo motivo è del tut-to chiara.In sostanza, l'Assessorato lamenta che la Corte abbia fatto discenderedalle norme indicate alle pagine 4 e 5 della sentenza di secondo grado(art. 15, secondo e terzo comma, del d.l. n° 16/2005 e art. 1, comma1230, della legge n° 296/2006) il diritto dell'impresa di TPL a percepireimmediatamente e senza l'intervento dello Stato i cofinanziamenti per imaggiori oneri derivanti dal CCNL 2004-2007 per il settore del trasportopubblico locale: donde la violazione di legge enunciata nel mezzo, peraltrogià riconosciuta da questa Corte nel precedente specifico indicato dall'As-sessorato (Cass., sez.

I, 10 giugno 2025, n° 15437).Alla questione dell'art. 200, comma 5-ter, introdotto nel d.l. 19 maggio2020 n° 34 dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n° 77, enunciata dal-la resistente alle pagine 18-19 del controricorso, si farà cenno nei succes-sivi paragrafi di questa sentenza, non senza rammentare, per il momento,che essa pone il tema della violazione di tali disposti normativi e che, per-tanto, avrebbe dovuto essere fatta valere con un motivo di ricorso inci-dentale condizionato all'accoglimento di quello principale.Numero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/20266.- L'eccezione di inammissibilità per l'esistenza di una doppia motiva-zione conforme è del tutto priva di pregio, dato che il gravame dell'Asses-sorato si basa sul disposto dell'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., che non èprecluso dalla ricorrenza della doppia conforme.7.- Del pari da respingere è l'eccezione di inammissibilità del ricorsoper carenza di interesse, formulata dalla resistente sul rilievo che sarebbe-ro stati nuovamente iscritti nel bilancio statale i capitoli di spesa perenti acausa dell'inerzia della Regione e che le somme dovute sarebbero stateerogate dall'Assessorato.La resistente produce nella presente sede i documenti n° 11-17, madalla stessa sua allegazione (controricorso pagina 24) emerge che tali do-cumenti vennero versati in atti davanti alla Corte con le note scritte depo-sitate il 17 aprile 2024 in sostituzione dell'udienza in pari data, sicché trat-tasi di documenti che avrebbero dovuto essere esaminati dalla Corte dimerito, onde pervenire ad una declaratoria di cessazione della materia delcontendere, mentre nella presente sede di legittimità la resistente avrebbedovuto formulare un ricorso incidentale condizionato al fine di denunciareil travisamento per omissione dei predetti documenti e l'omessa pronunciadi cessazione della materia del contendere e di sopravvenuta carenza diinteresse dell'Assessorato.Infine, affinché possa essere dichiarata la cessazione della materia delcontendere occorre che risulti ritualmente acquisita o concordementeammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ra-gione di contrasto tra le parti, fatta eccezione per le spese di lite (Cass.,sez.

III, 11 gennaio 2006, n° 271; Cass., sez.

III, 2 agosto 2004, n°14775): evenienza insussistente nella presente vicenda, sol che si consi-deri che, anche aderendo alla tesi della resistente, rimarrebbe ancora oggicontroversa la questione degli interessi moratori ex d.lgs. n° 231/2002che l'Assessorato è stato condannato a pagare, come fa con fondamentoosservare il ricorrente nella sua memoria illustrativa.Numero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/20268.- Si passa, pertanto, all'esame del ricorso dell'Assessorato.Col primo motivo l'Assessorato si duole della violazione e/o falsa ap-plicazione del d.l. 21 febbraio 2005 n° 16 e dell'art. 1, comma 1230, dellalegge 27 dicembre 2006 n° 296.La Corte ha ritenuto che le norme di rango primario attribuiscano alleimprese di TPL un diritto incondizionato e diretto, mentre i fondi assegnatidallo Stato alle Regioni per compensare l'adeguamento dei maggiori oneriderivanti dall'applicazione del CCNL 2004-2007 del settore autoferrotran-viario vengono dapprima assegnati alla Regione Sicilia e, quindi, da questaalle imprese di TPL sulla base di un procedimento amministrativo consi-stente nell'appostazione in bilancio delle somme previamente trasmessedal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella redazione di un pia-no di riparto da parte della Regione e nella successiva approvazione di es-so da parte del Ministero, con la conseguenza che solo all'esito di tale ul-tima approvazione sorge il diritto delle singole imprese di TPL a ricevere icontributi previsti.9.- Il motivo è fondato.È noto che, in ragione del difficile equilibrio economico delle impreseesercenti il trasporto pubblico locale, lo Stato è tradizionalmente interve-nuto su più fronti, onde garantire la permanenza di tale servizio nonostan-te la sua scarsa o inesistente economicità.Sin dalla legge 10 aprile 1981 n° 151 (“Legge quadro per l'ordinamen-to, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali.

Isti-tuzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e pergli investimenti nel settore”) lo Stato ha, dunque, provveduto alla istitu-zione di fondi, di sovvenzioni e di compartecipazioni a gettiti statali da as-segnare alle singole regioni per far fronte agli oneri del servizio di TPL.Si possono rammentare, al riguardo, oltre al “Fondo nazionale per il ri-piano dei disavanzi di esercizio” ed al “Fondo per gli investimenti” (en-trambi introdotti dalla citata legge n° 151/1981, artt. 9-12) (i) l'attribu-Numero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/2026zione di una quota dell'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione(art. 3, commi 12 e 12-bis della legge 28 dicembre 1995 n° 549); (ii) itrasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del tra-sporto pubblico locale previsti dall'art. 23 del d.l. 24 dicembre 2003, n°355, dall'art. 1, comma 2, del d.l. 21 febbraio 2005, n° 16, e dall'art. 1,comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n° 296; (iv) l'importo (acompensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensatadal maggior gettito delle tasse automobilistiche) riconosciuto dall'art. 1,comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n° 311; (v) la “compartecipa-zione” al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, di cui all'art. 1,commi 295 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n° 244 (che ha so-stituito alcuni dei trasferimenti precedentemente elencati); (vi) il “Fondonazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri per il trasportopubblico locale, anche ferroviario”, cosiddetto Fondo TPL (art. 16-bis deld.l. 6 luglio 2012 n° 95, introdotto dal d.l. 6 luglio 2011, n° 98), ripartitocon i criteri previsti dal d.P.C.m. 11 marzo 2013 e successivamente con icriteri previsti dall'art. 27 del d.l. 24 aprile 2017 n° 50 e del d.l. 10 agosto2023 n° 104; (vii) il finanziamento (tramite il Fondo per lo sviluppo e lacoesione, in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio2011) dei Piani di ristrutturazione dei debiti delle Regioni verso le impresedi TPL, previsto dall'art. 25, comma 11-quinquies, del d.l. 21 giugno 2013n° 69, come introdotto dalla legge di conversione.Tra le varie tipologie di finanziamento statale del TPL (resesi necessa-rie a seguito della inattuazione del federalismo fiscale) si annoveravano,dunque, anche le forme di contribuzione per cui è causa (e sopra menzio-nate), previste dal d.l. 21 febbraio 2005 n° 16 (art. 1, secondo e terzocomma) e dalla legge 27 dicembre 2006 n° 296 (art. 1, comma 1230),onde fornire alle Regioni le risorse occorrenti al rimborso, in favore delleimprese di TPL, dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del primo (d.l. n°Numero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/202616/2005) e del secondo biennio (legge n° 296/2006) del CCNL 2004-2007relativo al servizio di TPL: contribuzioni poi confluite nella “compartecipa-zione” prevista dalla legge n° 244/2007.Ora, per ciò che concerne in particolare questa forma di contribuzionestatale al servizio pubblico in questione, destinata a compensare un parti-colare costo del trasporto locale (ossia i costi per l'incremento stipendialedei dipendenti di quel settore derivanti da CCNL), questa Corte ha recen-temente osservato che il passaggio dei fondi statali al bilancio regionaleavviene mediante un procedimento amministrativo multilivello (Cass., sez.I, 10 giugno 2025, n° 15437 e n° 15439).[OSCURATO:PERSONA], infatti, forniscono al Ministero dei trasporti i dati giuridici econtabili che giustificano il riparto dei fondi stanziati col d.l. n° 16/2005 econ la legge n° 296/2006, tra i quali la “consistenza del personale in ser-vizio alla data del 30 novembre 2004” (per ciò che concerne il d.l. n° 16) e“la consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006”(per ciò che concerne la legge n° 296).Si tratta, in sostanza, di informazioni contabili, ossia della rappresen-tazione dei maggiori oneri monetari sostenuti dalle singole imprese per gliincrementi retributivi (e contributivi) derivanti dal CCNL 2004-2007, checontribuiscono a formare nel loro complessivo importo la proposta che lasingola Regione va a formulare allo Stato, avente ad oggetto la distribu-zione dei fondi stanziati.Successivamente, volta che il Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-sporti abbia definitivamente accertato l'importo totale da distribuire el'importo da assegnare alla singola Regione, è quest'ultima che provvedealla assegnazione delle “risorse” (art. 1, comma 3, d.l. n° 16/2005) o del“cofinanziamento” (art. 1, comma 1230, legge n° 296/2006) in favore del-le singole imprese, previa ricezione della sovvenzione statale nel propriobilancio regionale.Numero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/2026Ne deriva che l'attribuzione del (co)finanziamento alle Regioni non èautomatica ma presuppone, in primo luogo, che il Ministero competentevenga a determinare, con il riparto percentuale delle risorse, la cifra con-cretamente spettante a ciascuna regione.Sul fronte regionale, in particolare su quello siciliano, il sistema di ri-partizione previsto dalla normativa regionale si coordina con quello dellalegislazione statale, prevedendo un procedimento amministrativo di accer-tamento delle complessive pretese economiche delle imprese di trasportoe di successiva erogazione delle somme ricevute (art. 13 della legge reg.14 giugno 1983 n° 68).L'orientamento seguito da Cass. n° 15437 e n° 15439 del 2025 – colquale si è chiarito che “la pretesa degli operatori nel settore del trasportopubblico locale di ottenere l'impiego da parte delle Regioni del(co)finanziamento del rinnovo del CCNL in tanto può ritenersi sussistentein quanto sia avvenuta la previa erogazione delle risorse medesime alleRegioni da parte dello Stato” – trova un precedente specifico di conferma(sebbene reso in relazione alla Regione Piemonte) che riguarda non la fasestatale, ma proprio il procedimento regionale, che si svolge a valle di quel-lo di rango superiore.[OSCURATO:PERSONA]., Sez.

Un., 6 settembre 2013, n° 20576 si è, infatti, ben chia-rito che l'erogazione degli importi dovuti alla singola impresa di autotra-sporto è “inderogabilmente correlata alla provvista regionale, a sua voltafrutto della assegnazione dal [OSCURATO:PERSONA] (art. 9 c. 8 legge 151/1981ed art. 20 d.lgs. 422/1997), ed alla ripartizione che la Regione annual-mente effettua, in tal guisa emergendo l'esistenza di un tetto alla erogabi-lità delle vecchie e nuove "compensazioni" oggettivamente costituito -come d'obbligo trattandosi di erogazione di contributi pubblici - dalle risor-se finanziarie disponibili ed impegnate”: principio pienamente applicabileanche ai trasferimenti per cui è lite.Numero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/2026In conclusione, anche per questi trasferimenti (ossia per quelli diretti acompensare i maggiori costi per l'incremento delle nuove retribuzioni daCCNL) il diritto soggettivo dell'impresa sorge non solo dopo la conclusionedel procedimento amministrativo a livello centrale (col quale vengono in-dividuate le risorse da attribuire alla singola regione), ma anche dopo laconclusione di quello decentrato, a livello regionale.Non merita, dunque, condivisione la decisione della Corte territoriale,secondo la quale il diritto della singola impresa sarebbe sorto “indipenden-temente dall'intervento dello Stato” (sentenza pagina 6): conclusione fon-data sul rilievo, anch'esso non condivisibile, per cui “assicurata annual-mente la copertura finanziaria delle sovvenzioni, la materiale erogazioneda parte della Regione dipende dalla tempestiva definizione del procedi-mento prodromico alla liquidazione” (sentenza pagina 5).Tenuto conto di quanto sopra, il contrasto nella giurisprudenza di legit-timità denunciato dalla resistente si rileva insussistente.Infatti, un conto è affermare la giurisdizione del giudice ordinario (co-me ha fatto Cass., Sez.

Un., 13 gennaio 2022, n° 929) tutte le volte in cuinon siano ravvisabili nel procedimento amministrativo momenti di ponde-razione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco; altro conto èse il diritto dell'impresa di TPL sia in concreto sorto per la realizzazione ef-fettiva delle condizioni di legge: questione che non riguarda la giurisdizio-ne, ma il merito (così Cass., Sez.

Un., 6 settembre 2013, n° 20576, già ci-tata).Da ultimo, l'accenno, fatto dalla resistente, al ritardo col quale l'Ammi-nistrazione territoriale avrebbe comunicato i dati al Ministero non è ele-mento idoneo a far sorgere il diritto alla percezione del finanziamento, ma,al più, a fondare una eventuale e distinta azione, di carattere evidente-mente risarcitorio, nei confronti della Regione stessa per il ritardo nellosvolgimento della parte di sua pertinenza del procedimento amministrativomultilivello.Numero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/2026Infine, anche il richiamo dell'art. 200, comma 5-ter, del d.l. n° 34 del2020 appare fuori luogo, sia perché trattasi di legislazione emergenziale e,come tale, destinata a trovare una soluzione di brevissimo periodo alla no-ta crisi economica sorta a causa del Covid, sia perché, ancora una volta, lanorma disciplina il procedimento amministrativo nel rapporto tra Stato eRegioni, dunque ad un livello diverso da quello nel quale è reso esigibile ildiritto nel rapporto tra Regione e singola impresa.10.- Col secondo motivo l'Assessorato deduce violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n°115.La Corte avrebbe erroneamente condannato la Regione appellante alpagamento del doppio del Contributo unificato, nonostante essa avessechiarito di beneficiare della prenotazione a debito del predetto contributo.11.- Il mezzo è inammissibile.Si è infatti deciso che la declaratoria della sussistenza dei presuppostiper il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato exart. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell'inte-grale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non hanatura di condanna - non riguardando l'oggetto del contendere tra le partiin causa - bensì la funzione di agevolare l'accertamento amministrativo;pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competen-ti sedi da parte dell'Amministrazione ovvero del privato, ma non può for-mare oggetto di impugnazione (Cass., sez.

III, 2 luglio 2024, n° 18191,con menzione di altri precedenti).12.- In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto e la sentenzacassata, con conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Paler-mo, in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spesedel presente giudizio.

P.Q.MNumero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/2026la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il se-condo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Paler-mo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 6 maggio 2026, nella camera di consiglio dellaprima sezione.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
F.80012000826) in persona dell'Assessore pro-tempore, rappresentato e di-feso dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cuiuffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia (PEC: ags.rm @ mail-cert.avvocaturastato.it; [OSCURATO:TELEFONO]).RicorrentecontroAutolinee [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del legale rappresentantepro-tempore Sig. [OSCURATO:PERSONA], corrente in [OSCURATO:PERSONA] (PA), ViaBarbato n. 11, P.I. 00212600829, rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale conferita su separato documento e depositata in allegato al con-troricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 67M23C342U, p.e.c. luigi.cimino67 @ pec.ordineavvocaticatania.it, [OSCURATO:TELEFONO]), elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Supre-Numero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/2026ma Corte di Cassazione, la quale chiede di volere ricevere le comunicazio-ni e le notificazioni relative al presente procedimento presso l'indirizzo te-lematico del sopra indicato procuratore luigi.cimino67 @ pec.ordineav-vocaticatania.it.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n° 627 depositata il22 aprile 2025.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 maggio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dottor [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricor-so e, solo ove non si possa accertare direttamente la condizione di esigibi-lità del credito, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, de-mandando al giudice di merito l'accertamento puntuale della condizione diesigibilità del credito e la data di decorrenza e la natura degli interessi, e,in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l'annullamento senza rinviodell'impugnata sentenza quanto al raddoppio del contributo unificato;udito per il ricorrente l'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chie-sto l'accoglimento del ricorso.udito per il controricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper il rigetto del ricorso.1.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esercente attività di trasportopubblico locale (TPL) su gomma – premesso di essere creditrice di euro100.506,00 nei confronti dell'Assessorato infrastrutture e mobilità dellaRegione Sicilia a titolo di contributi previsti dalle leggi n° 58/2005 e n°296/2006 a copertura dei maggiori oneri relativi agli anni 2014-2017 deri-vanti dagli incrementi retributivi previsti dal CCNL 2004-2007 del settoreNumero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/2026autotrasporti – ciò premesso, lo conveniva davanti al Tribunale di Palermochiedendone la condanna al pagamento della predetta somma.2.- Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte territoriale, adita dalconvenuto soccombente, confermava la decisione del primo giudice.Osservava la Corte di merito, quanto al primo motivo di appello, chenon era chiaro perché – tenuto conto delle previsioni normative di cuiall'art. 15, secondo e terzo comma, del d.l. 21 febbraio 2005 n° 16, all'art.1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006 n° 296 e all'art. 16, del d.l.4 luglio 2006 n° 223 – il diritto all'erogazione del contributo sarebbe stato,secondo l'appellante, sottoposto alla condizione di esigibilità, consistentenell'adozione di un provvedimento ministeriale di approvazione del pianodi riparto, all'impegno e, quindi, al trasferimento delle somme dallo Statoalla Regione.Infatti, a dire della Corte, le somme destinate alla copertura dei contri-buti per cui era lite erano impegnate ogni anno dal Ministero delle Infra-strutture e dei Trasporti, per cui, assicurata annualmente la copertura fi-nanziaria delle sovvenzioni, la materiale erogazione da parte della Regionedipendeva dalla tempestiva definizione del procedimento prodromico allaliquidazione, nell'ambito del quale le Regioni raccoglievano gli elementigiuridici e contabili delle aziende operanti nel comparto e beneficiarie deicontributi, e ne effettuavano il controllo curandone successivamente latrasmissione al Ministero: dunque, con un procedimento la cui complessitànon valeva a giustificare l'ampio ritardo subìto dall'appellata.In sostanza, la collocazione dell'onere di contribuzione in capo alle Re-gioni, l'assegnazione allo Stato del ruolo di finanziatore, l'individuazionedel parametro di computo del contributo riferito alla consistenza del per-sonale in servizio ad una precisa data e l'assenza, per contro, di una spe-cifica definizione delle tempistiche per il trasferimento deponevano per lasussistenza in capo alla Regione dell'obbligo di provvedere alla sovvenzio-ne, anche in forma di acconto, sulla base dei dati comunicati in via previ-Numero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/2026sionale dalle aziende aventi diritto, indipendentemente dall'intervento del-lo Stato.3.- Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione l'Asses-sorato, affidando il gravame a due mezzi illustrati da memoria.Resiste la società di trasporto pubblico con controricorso illustrato damemoria, concludendo per l'infondatezza dell'impugnazione, ma sollevan-do anche, preliminarmente, eccezione di inammissibilità dell'impugnazioneper violazione del giudicato, per genericità dei motivi, per l'esistenza diuna doppia decisione conforme e per sopravvenuta carenza di interessedella PA.Su istanza della parte ricorrente del 18 marzo 2026 la causa è stataassegnata per la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 377 cod.proc. civ., con decreto del Presidente del 25 marzo 2026.Il Procuratore generale ha concluso come riportato in intestazione.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni formulatedall'impresa di TPL ai paragrafi n° 1-4 del controricorso.Del tutto infondata è l'eccezione di giudicato esterno che, a dire dellaStassi, deriverebbe dall'ordinanza n° 56/2025 emessa ex art. 702-ter cod.proc. civ. dal Tribunale di Palermo nel diverso giudizio RG 2940/2023 (traStassi [OSCURATO:SOCIETA]., Assessorato alle infrastrutture e Mobilità e MinisteroInfrastrutture e Trasporti), sol che si consideri che il giudicato (pur astrat-tamente invocabile davanti a questa Corte, in quanto formatosi successi-vamente all'udienza di precisazione delle conclusioni davanti alla Corted'appello, svoltasi il 17 aprile 2024, in modalità cartolare, e documentatodal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.) riguarda i contributiper gli anni 2017-2022 (la sentenza non lo specifica ed il ricorso non lo di-ce, ma lo afferma il controricorso, a pagina 5).Numero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/2026Va, allora, rammentato che il provvedimento che abbia riconosciuto al-la parte un diritto relativo ad un determinato anno può, invero, esplicareefficacia di giudicato sul fatto costitutivo del diritto stesso ed in relazioneagli aspetti permanenti del rapporto, ma solo nell'ambito di rapporti giuri-dici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costi-tuiscano il contenuto (ex multis: Cass., sez. I, 19 aprile 2023, n° 10430,con menzione di altri precedenti).Nella presente fattispecie è escluso che si tratti di un rapporto di dura-ta o di obbligazioni periodiche tra Regione e singola impresa di autotra-sporto, benché la contribuzione si ripeta ogni anno: col che è anche esclu-so che l'ordinanza n° 56/2025 abbia l'effetto predicato dalla Stassi.5.- Del pari infondato è il rimprovero di mancanza di specificità del ri-corso, dato che la ragione posta a fondamento del primo motivo è del tut-to chiara.In sostanza, l'Assessorato lamenta che la Corte abbia fatto discenderedalle norme indicate alle pagine 4 e 5 della sentenza di secondo grado(art. 15, secondo e terzo comma, del d.l. n° 16/2005 e art. 1, comma1230, della legge n° 296/2006) il diritto dell'impresa di TPL a percepireimmediatamente e senza l'intervento dello Stato i cofinanziamenti per imaggiori oneri derivanti dal CCNL 2004-2007 per il settore del trasportopubblico locale: donde la violazione di legge enunciata nel mezzo, peraltrogià riconosciuta da questa Corte nel precedente specifico indicato dall'As-sessorato (Cass., sez. I, 10 giugno 2025, n° 15437).Alla questione dell'art. 200, comma 5-ter, introdotto nel d.l. 19 maggio2020 n° 34 dalla legge di conversione 17 luglio 2020 n° 77, enunciata dal-la resistente alle pagine 18-19 del controricorso, si farà cenno nei succes-sivi paragrafi di questa sentenza, non senza rammentare, per il momento,che essa pone il tema della violazione di tali disposti normativi e che, per-tanto, avrebbe dovuto essere fatta valere con un motivo di ricorso inci-dentale condizionato all'accoglimento di quello principale.Numero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/20266.- L'eccezione di inammissibilità per l'esistenza di una doppia motiva-zione conforme è del tutto priva di pregio, dato che il gravame dell'Asses-sorato si basa sul disposto dell'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., che non èprecluso dalla ricorrenza della doppia conforme.7.- Del pari da respingere è l'eccezione di inammissibilità del ricorsoper carenza di interesse, formulata dalla resistente sul rilievo che sarebbe-ro stati nuovamente iscritti nel bilancio statale i capitoli di spesa perenti acausa dell'inerzia della Regione e che le somme dovute sarebbero stateerogate dall'Assessorato.La resistente produce nella presente sede i documenti n° 11-17, madalla stessa sua allegazione (controricorso pagina 24) emerge che tali do-cumenti vennero versati in atti davanti alla Corte con le note scritte depo-sitate il 17 aprile 2024 in sostituzione dell'udienza in pari data, sicché trat-tasi di documenti che avrebbero dovuto essere esaminati dalla Corte dimerito, onde pervenire ad una declaratoria di cessazione della materia delcontendere, mentre nella presente sede di legittimità la resistente avrebbedovuto formulare un ricorso incidentale condizionato al fine di denunciareil travisamento per omissione dei predetti documenti e l'omessa pronunciadi cessazione della materia del contendere e di sopravvenuta carenza diinteresse dell'Assessorato.Infine, affinché possa essere dichiarata la cessazione della materia delcontendere occorre che risulti ritualmente acquisita o concordementeammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ra-gione di contrasto tra le parti, fatta eccezione per le spese di lite (Cass.,sez. III, 11 gennaio 2006, n° 271; Cass., sez. III, 2 agosto 2004, n°14775): evenienza insussistente nella presente vicenda, sol che si consi-deri che, anche aderendo alla tesi della resistente, rimarrebbe ancora oggicontroversa la questione degli interessi moratori ex d.lgs. n° 231/2002che l'Assessorato è stato condannato a pagare, come fa con fondamentoosservare il ricorrente nella sua memoria illustrativa.Numero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/20268.- Si passa, pertanto, all'esame del ricorso dell'Assessorato.Col primo motivo l'Assessorato si duole della violazione e/o falsa ap-plicazione del d.l. 21 febbraio 2005 n° 16 e dell'art. 1, comma 1230, dellalegge 27 dicembre 2006 n° 296.La Corte ha ritenuto che le norme di rango primario attribuiscano alleimprese di TPL un diritto incondizionato e diretto, mentre i fondi assegnatidallo Stato alle Regioni per compensare l'adeguamento dei maggiori oneriderivanti dall'applicazione del CCNL 2004-2007 del settore autoferrotran-viario vengono dapprima assegnati alla Regione Sicilia e, quindi, da questaalle imprese di TPL sulla base di un procedimento amministrativo consi-stente nell'appostazione in bilancio delle somme previamente trasmessedal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella redazione di un pia-no di riparto da parte della Regione e nella successiva approvazione di es-so da parte del Ministero, con la conseguenza che solo all'esito di tale ul-tima approvazione sorge il diritto delle singole imprese di TPL a ricevere icontributi previsti.9.- Il motivo è fondato.È noto che, in ragione del difficile equilibrio economico delle impreseesercenti il trasporto pubblico locale, lo Stato è tradizionalmente interve-nuto su più fronti, onde garantire la permanenza di tale servizio nonostan-te la sua scarsa o inesistente economicità.Sin dalla legge 10 aprile 1981 n° 151 (“Legge quadro per l'ordinamen-to, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Isti-tuzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e pergli investimenti nel settore”) lo Stato ha, dunque, provveduto alla istitu-zione di fondi, di sovvenzioni e di compartecipazioni a gettiti statali da as-segnare alle singole regioni per far fronte agli oneri del servizio di TPL.Si possono rammentare, al riguardo, oltre al “Fondo nazionale per il ri-piano dei disavanzi di esercizio” ed al “Fondo per gli investimenti” (en-trambi introdotti dalla citata legge n° 151/1981, artt. 9-12) (i) l'attribu-Numero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/2026zione di una quota dell'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione(art. 3, commi 12 e 12-bis della legge 28 dicembre 1995 n° 549); (ii) itrasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del tra-sporto pubblico locale previsti dall'art. 23 del d.l. 24 dicembre 2003, n°355, dall'art. 1, comma 2, del d.l. 21 febbraio 2005, n° 16, e dall'art. 1,comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n° 296; (iv) l'importo (acompensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensatadal maggior gettito delle tasse automobilistiche) riconosciuto dall'art. 1,comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n° 311; (v) la “compartecipa-zione” al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, di cui all'art. 1,commi 295 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n° 244 (che ha so-stituito alcuni dei trasferimenti precedentemente elencati); (vi) il “Fondonazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri per il trasportopubblico locale, anche ferroviario”, cosiddetto Fondo TPL (art. 16-bis deld.l. 6 luglio 2012 n° 95, introdotto dal d.l. 6 luglio 2011, n° 98), ripartitocon i criteri previsti dal d.P.C.m. 11 marzo 2013 e successivamente con icriteri previsti dall'art. 27 del d.l. 24 aprile 2017 n° 50 e del d.l. 10 agosto2023 n° 104; (vii) il finanziamento (tramite il Fondo per lo sviluppo e lacoesione, in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011 dell'11 gennaio2011) dei Piani di ristrutturazione dei debiti delle Regioni verso le impresedi TPL, previsto dall'art. 25, comma 11-quinquies, del d.l. 21 giugno 2013n° 69, come introdotto dalla legge di conversione.Tra le varie tipologie di finanziamento statale del TPL (resesi necessa-rie a seguito della inattuazione del federalismo fiscale) si annoveravano,dunque, anche le forme di contribuzione per cui è causa (e sopra menzio-nate), previste dal d.l. 21 febbraio 2005 n° 16 (art. 1, secondo e terzocomma) e dalla legge 27 dicembre 2006 n° 296 (art. 1, comma 1230),onde fornire alle Regioni le risorse occorrenti al rimborso, in favore delleimprese di TPL, dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo del primo (d.l. n°Numero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/202616/2005) e del secondo biennio (legge n° 296/2006) del CCNL 2004-2007relativo al servizio di TPL: contribuzioni poi confluite nella “compartecipa-zione” prevista dalla legge n° 244/2007.Ora, per ciò che concerne in particolare questa forma di contribuzionestatale al servizio pubblico in questione, destinata a compensare un parti-colare costo del trasporto locale (ossia i costi per l'incremento stipendialedei dipendenti di quel settore derivanti da CCNL), questa Corte ha recen-temente osservato che il passaggio dei fondi statali al bilancio regionaleavviene mediante un procedimento amministrativo multilivello (Cass., sez.I, 10 giugno 2025, n° 15437 e n° 15439).[OSCURATO:PERSONA], infatti, forniscono al Ministero dei trasporti i dati giuridici econtabili che giustificano il riparto dei fondi stanziati col d.l. n° 16/2005 econ la legge n° 296/2006, tra i quali la “consistenza del personale in ser-vizio alla data del 30 novembre 2004” (per ciò che concerne il d.l. n° 16) e“la consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006”(per ciò che concerne la legge n° 296).Si tratta, in sostanza, di informazioni contabili, ossia della rappresen-tazione dei maggiori oneri monetari sostenuti dalle singole imprese per gliincrementi retributivi (e contributivi) derivanti dal CCNL 2004-2007, checontribuiscono a formare nel loro complessivo importo la proposta che lasingola Regione va a formulare allo Stato, avente ad oggetto la distribu-zione dei fondi stanziati.Successivamente, volta che il Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-sporti abbia definitivamente accertato l'importo totale da distribuire el'importo da assegnare alla singola Regione, è quest'ultima che provvedealla assegnazione delle “risorse” (art. 1, comma 3, d.l. n° 16/2005) o del“cofinanziamento” (art. 1, comma 1230, legge n° 296/2006) in favore del-le singole imprese, previa ricezione della sovvenzione statale nel propriobilancio regionale.Numero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/2026Ne deriva che l'attribuzione del (co)finanziamento alle Regioni non èautomatica ma presuppone, in primo luogo, che il Ministero competentevenga a determinare, con il riparto percentuale delle risorse, la cifra con-cretamente spettante a ciascuna regione.Sul fronte regionale, in particolare su quello siciliano, il sistema di ri-partizione previsto dalla normativa regionale si coordina con quello dellalegislazione statale, prevedendo un procedimento amministrativo di accer-tamento delle complessive pretese economiche delle imprese di trasportoe di successiva erogazione delle somme ricevute (art. 13 della legge reg.14 giugno 1983 n° 68).L'orientamento seguito da Cass. n° 15437 e n° 15439 del 2025 – colquale si è chiarito che “la pretesa degli operatori nel settore del trasportopubblico locale di ottenere l'impiego da parte delle Regioni del(co)finanziamento del rinnovo del CCNL in tanto può ritenersi sussistentein quanto sia avvenuta la previa erogazione delle risorse medesime alleRegioni da parte dello Stato” – trova un precedente specifico di conferma(sebbene reso in relazione alla Regione Piemonte) che riguarda non la fasestatale, ma proprio il procedimento regionale, che si svolge a valle di quel-lo di rango superiore.[OSCURATO:PERSONA]., Sez. Un., 6 settembre 2013, n° 20576 si è, infatti, ben chia-rito che l'erogazione degli importi dovuti alla singola impresa di autotra-sporto è “inderogabilmente correlata alla provvista regionale, a sua voltafrutto della assegnazione dal [OSCURATO:PERSONA] (art. 9 c. 8 legge 151/1981ed art. 20 d.lgs. 422/1997), ed alla ripartizione che la Regione annual-mente effettua, in tal guisa emergendo l'esistenza di un tetto alla erogabi-lità delle vecchie e nuove "compensazioni" oggettivamente costituito -come d'obbligo trattandosi di erogazione di contributi pubblici - dalle risor-se finanziarie disponibili ed impegnate”: principio pienamente applicabileanche ai trasferimenti per cui è lite.Numero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/2026In conclusione, anche per questi trasferimenti (ossia per quelli diretti acompensare i maggiori costi per l'incremento delle nuove retribuzioni daCCNL) il diritto soggettivo dell'impresa sorge non solo dopo la conclusionedel procedimento amministrativo a livello centrale (col quale vengono in-dividuate le risorse da attribuire alla singola regione), ma anche dopo laconclusione di quello decentrato, a livello regionale.Non merita, dunque, condivisione la decisione della Corte territoriale,secondo la quale il diritto della singola impresa sarebbe sorto “indipenden-temente dall'intervento dello Stato” (sentenza pagina 6): conclusione fon-data sul rilievo, anch'esso non condivisibile, per cui “assicurata annual-mente la copertura finanziaria delle sovvenzioni, la materiale erogazioneda parte della Regione dipende dalla tempestiva definizione del procedi-mento prodromico alla liquidazione” (sentenza pagina 5).Tenuto conto di quanto sopra, il contrasto nella giurisprudenza di legit-timità denunciato dalla resistente si rileva insussistente.Infatti, un conto è affermare la giurisdizione del giudice ordinario (co-me ha fatto Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2022, n° 929) tutte le volte in cuinon siano ravvisabili nel procedimento amministrativo momenti di ponde-razione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco; altro conto èse il diritto dell'impresa di TPL sia in concreto sorto per la realizzazione ef-fettiva delle condizioni di legge: questione che non riguarda la giurisdizio-ne, ma il merito (così Cass., Sez. Un., 6 settembre 2013, n° 20576, già ci-tata).Da ultimo, l'accenno, fatto dalla resistente, al ritardo col quale l'Ammi-nistrazione territoriale avrebbe comunicato i dati al Ministero non è ele-mento idoneo a far sorgere il diritto alla percezione del finanziamento, ma,al più, a fondare una eventuale e distinta azione, di carattere evidente-mente risarcitorio, nei confronti della Regione stessa per il ritardo nellosvolgimento della parte di sua pertinenza del procedimento amministrativomultilivello.Numero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/2026Infine, anche il richiamo dell'art. 200, comma 5-ter, del d.l. n° 34 del2020 appare fuori luogo, sia perché trattasi di legislazione emergenziale e,come tale, destinata a trovare una soluzione di brevissimo periodo alla no-ta crisi economica sorta a causa del Covid, sia perché, ancora una volta, lanorma disciplina il procedimento amministrativo nel rapporto tra Stato eRegioni, dunque ad un livello diverso da quello nel quale è reso esigibile ildiritto nel rapporto tra Regione e singola impresa.10.- Col secondo motivo l'Assessorato deduce violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n°115.La Corte avrebbe erroneamente condannato la Regione appellante alpagamento del doppio del Contributo unificato, nonostante essa avessechiarito di beneficiare della prenotazione a debito del predetto contributo.11.- Il mezzo è inammissibile.Si è infatti deciso che la declaratoria della sussistenza dei presuppostiper il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato exart. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell'inte-grale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non hanatura di condanna - non riguardando l'oggetto del contendere tra le partiin causa - bensì la funzione di agevolare l'accertamento amministrativo;pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competen-ti sedi da parte dell'Amministrazione ovvero del privato, ma non può for-mare oggetto di impugnazione (Cass., sez. III, 2 luglio 2024, n° 18191,con menzione di altri precedenti).12.- In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto e la sentenzacassata, con conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Paler-mo, in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spesedel presente giudizio. P.Q.MNumero registro generale 19506/2025Numero sezionale 2041/2026Numero di raccolta generale 22568/2026Data pubblicazione 01/07/2026la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il se-condo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Paler-mo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 6 maggio 2026, nella camera di consiglio dellaprima sezione.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22568/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris