CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 30093/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 20/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sassari, in data 03/07/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato le condanne delle stesse per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 640 cod. pen. Considerato che il primo e il terzo motivo di ricorso (il ricorso è illustrato da una memoria, pervenuta il 17 giugno 2022) in punto di penale responsabilità delle imputate per il delitto loro ascritto, in ragione della mera rilevanza civilistica dei fatti e dell'insussistenza del contributo concorsuale dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], sono manifestamente infondati in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da un'argomentazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si vedano le pagine diciannovesima, ventesima e ventunesima della sentenza impugnata, dove il giudice del merito ampiamente motiva sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa, anche con riferimento al concorso della [OSCURATO:PERSONA]) e la violazione dell'art. 640 cod. pen. è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità. Ritenuto che anche il secondo motivo, che censura la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, è manifestamente infondato in quanto la presunta violazione delle norme processuali lamentata non riguarda gli elementi essenziali del delitto, non determinando incertezza né pregiudicando l'esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 41478 del 04/10/2012, Stagnoli, Rv. 253871-01), mentre le restanti doglianze attengono a profili di fatto, non ammissibili in sede di legittimità. Considerato che l'ultimo motivo, che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda la penultima pagina della sentenza impugnata, dove la Corte territoriale si riferisce alla gravità del reato desunta dalla pervicacia delle prevenute, dai danni cagionati e dall'assenza di una concreta ed effettiva disponibilità risarcitoria). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle