CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 05161/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27095-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 583/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 22/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza d ella Corte d’Appello di Salerno n. 583/2021, che ha rigettato l’impugnazione del ricorrente, così confermando la compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado nel dichiarare cessata la materia del contendere (l’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno aveva proposto giudizio di opposizione al decreto che le aveva ingiunto di pagare euro 112.853,43 a titolo di pagamento di medicinali, somma totalmente corrisposta dall’opponente nel corso del giudizio di primo grado). Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è articolato in quattro motivi: 1. “violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c. e 111 Cost., motivazione apparente e perplessa”, per avere la Corte d’appello “incomprensibilmente ritenuto l’opposizione a decreto ingiuntivo parzialmente fondata nonostante entrambi i motivi dedotti dall’ASL fossero totalmente destituiti di fondamento con riferimento al momento dell’emissione del decreto”; 2. “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cc.” per avere la Corte d’appello fatto ricadere sull’opposto le conseguenze pregiudizievoli del mancato assolvimento di un onere probatorio da cui era gravata l’opponente; 3. “omesso esame di un fatto dec isivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, avendo la Corte d’appello omesso di considerare che al momento della notificazione dell’opposizione il vincolo erariale era già stato rimosso e, comunque, che in data 12 novembre 2010 l’ASL ha proceduto all’iscrizione a ruolo della causa; 4. “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 4 d.m. 55/2014, 1 d.m. 37/2018” per avere la Corte d’appello liquidato le spese di soccombenza determinandole sulla base della domanda formulata in primo grado anziché del petitum di quella d’appello, costituito dal pagamento delle spese del primo grado di giudizio. I primi tre motivi, tra loro strettamente connessi, sono inammissibili. Inammissibile è la censura di motivazione apparente, essendo il ragionamento del giudice d’appello specificamente argomentato e coerente. Il giudice d’appello, confermando quanto stabilito dal giudice di primo grado, ha fondato la compensazione delle spese sulla base del principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (cfr. al riguardo Cass. 8428/2014, menzionata dallo stesso ricorrente) e ritenendo così l’opposizione originariamente “parzialmente fondata”. Il ricorrente fa leva, decontestualizzandola, su una affermazione della Corte d’appello – secondo la quale “sino alla notifica del decreto ingiuntivo, del 28 settembre 2010, la ASL non era al corrente dell’evoluzione dei rapporti tra il dr. Violante ed Equitalia” – e da questa ricava la totale infondatezza dell’opposizione. Al contrario, la Corte d’appello, rispondendo al primo motivo di gravame che lamentava l’assoluto inadempimento dell’ASL al 14 e al 28 settembre 2010, precisava che a quella data l’ASL non era al corrente “dell’evoluzione dei rapporti” tra il ricorrente ed Equitalia, ossia che l’esposizione debitoria di Violante fosse limitata ad euro 14.267,21, essendo la nota esplicativa al riguardo stata comunicata da Equitalia il 19 ottobre 2010 (cfr. pp. 3-4 della sentenza impugnata). Il terzo motivo è altresì inammissibile in applicazione dell’art. 348 ter ultimo comma cpc applicabile ratione temporis (cd. doppia conforme) Il quarto motivo è invece manifestamente fondato. La Corte d’appello ha liquidato le spese del giudizio di secondo grado “in base al valore della causa”, condannando il ricorrente a pagare euro 4.758 euro, pari ai minimi tariffari per lo scaglione di valore da euro 52.000 a 260.000, invece di parametrare le spese sulla domanda d’appello, limitata alla contestazione della compensazione delle spese del processo di primo grado (v., al riguardo, Cass. 27274/2017). II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Salerno, che, in diversa composizione, provvederà an che in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo, rigettati i primi tre motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di ca