CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 marzo 2024
Cassazione n. 15958/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 10556/21proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri dell'Istruzione, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia, Università degli Studi di Bari "[OSCURATO:PERSONA]"; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 16 ottobre 2020 n. 5180 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2017 l’odierno ricorrente convenne dinanzi al Tribunale di Bari gli enti indicati in epigrafe, esponendo di avere frequentato dopo la laurea in medicina una scuola di specializzazione nel periodo tra il 2004 ed il 2006; di avere percepito durante il suddetto periodo una retribuzione inferiore al dovuto; che il minor importo ricevuto andava ascritto a responsabilità dello Stato per tardiva attuazione della direttiva comunitaria 93/16/CE del 5.4.1993, avvenuta solo nel 2007. Oggetto:spese di lite 2. Declinata dal giudice adito la propria competenza ratione loci, e riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Roma, questo con sentenza 17.4.2019 n. 8491 dichiaròil difetto di legittimazione dei tre Ministeri e dell’U niversità, mentre nei confronti della Presidenza del Consiglio rigettò la domanda nel merito; condannò l’attore alla rifusione delle spese di lite. 3. La sentenza fu appellata dal soccombente limitatamente alla regolazione delle spese, invocandone la compensazione. 4. Con sentenza 16.10.2020 n. 5180 la Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello sulle spese; ha tuttavia ritenuto di provvedere anche sul meritodella domanda risarcitoria, dando torto all’appellante e condannandolo al 75% delle spesedel grado di appello . 5. La sentenza è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un motivo. Le controparti sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia il vizio di extrapetizione. Deduce che la Corte d’appello gli ha dato torto su un motivo d’appello che lui non aveva mai proposto (il merito della pretesarisarcitoria), in quanto la sentenza di primo grado era stata impugnata solo in punto di regolazione delle spese. Di conseguenza non poteva essere condannato alla rifusione delle spese d’appello, non essendo risultato soccombente. 2. Il motivo è fondato. La Corte d’appello, accogliendo il gravame sulle spese, non aveva altro su cui decidere, e non poteva esaminare il merito della causa. Non potendo esaminare il merito della causa, nemmeno avrebbe potuto ritenere “soccombente in appello” [OSCURATO:PERSONA], e condannarlo alle spese del secondo grado di giudizio. 3. La ritenuta erroneità della sentenza impugnata non ne impone la cassazione con rinvio.Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel merito per la parte che qui interessa. Ferma restando dunque la statuizione di compensazione delle spese di primo grado, che non è oggetto di impugnazione, gli enti appellati vanno condannati in quanto soccombenti alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo. Infatti, formatosi il giudicato sull’infondatezza della domanda attorea, in appello l’unica questione ancora sub iudice era rappresentata dalla correttezza della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva addossato le spese all’attore, invece di compensarle. E su tale questione, come accennato, gli appellati sono rimasti soccombenti. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Minister o dell'Istruzione, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia, l’Università degli Studi di Bari "[OSCURATO:PERSONA]", in solido, alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] spese del giudizio di appello , che si liquidano nella somma di euro 3.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Minister o dell'Istruzione, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia, l’Università degli Studi di Bari "[OSCURATO:PERSONA]", in solido, alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della