CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2026
Cassazione n. 25824/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2026 della Corte di appello di Torino udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIrtITTO 1.Con sentenza del 23 febbraio 2026 la Corte di appéllo di Torino, in parziale riforma di quella, del 14 luglio 2025, -con cui il Tribunale di Novara, a seguito di giudizio.abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reatia lui ascritti e, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva -giudizio confermato dalla Corte di appello-, nonché ritenuto il concorso formale, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 6.500 di multa (mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 6.000 di multa per il reato di cui all'art. 13 -bis d.l. 14/2017, e giorni venti di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011) oltre al pagamento delle spese processuali- ha rimodulato il trattamento sanzionatorio, sulla base di una diversa valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., e rideterminato la pena in mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 6.500 di multa (rispettivamente per il reato di cui all'art. 13-bis d.l. 14/2017, e di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011). 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposito, a mezzo di difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato ad un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 597, ultimo comma, cod.proc.pen., e 99, comma 4, 69, comma 4, cod.pen., alla luce del decisum di C.Cost. 192/2007. Lamenta vizio della motivazione con riferimento alla conferma della recidiva e al bilanciamento con le generiche, giustificato con una condanna per rapina e lesioni indebitamente considerata due volte, sia ai fini della recidiva sia per il bilanciamento, senza considerare la possibilità di prevalenza a seguito della sentenza della Corte cost. n. 192 del 2007. 3. Il motivo è inammissibile per genericità intrinseca ed estrinseca. L'art. 581, comma 1 -bis, cod.proc.pen., introdotto nell'impianto del codice di rito per effetto dell'art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, prevede una causa d'inammissibilità dell'impugnazione, per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato; si tratta di enunciazione critica, da svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione, e che deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello, già immanente nel sistema processuale in quanto consolidato, a seguito di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e 2argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Le medesime Sezioni Unite hanno precisato che i motivi di impugnazione (in appello e in cassazione) sono affetti da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094). E' quanto risulta nel caso in esame in cui, a fronte di un motivo (già di appello) meramente contestativo delle ragioni addotte dal giudice di primo grado, e con cui del tutto immotivatamente si invocava la possibilità della esclusione o quanto meno del giudizio di subvalenza della recidiva rispetto alle attenuanti generiche, anche quello svolto col presente ricorso mostra le medesime criticità. 4. E' manifestamente infondato, y:y1, kC mv .(4 • • t'ø. 4.1. Eccentrico il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale, si osserva che nessun rilievo può essere mosso, invero, alla valutazione operata dalla Corte di appello, che ha valorizzato i precedenti penali per negare sia l'esclusione della recidiva che un diverso bilanciamento delle circostanze, in assenza di qualsivoglia divieto al riguardo. In tema di recidiva, la valorizzazione, da parte del giudice, dei precedenti penali dell'imputato ai fini del riconoscimento della recidiva, è compatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la autonomia e indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti (così Sez. 4 - , Sentenza n. 14647 del 07/04/2021 Ud. (dep. 20/04/2021 ) Rv. 281018 - 01). Sul punto va, del resto, ribadito che le valutazioni in ordine alla recidiva ed alle generiche sono tra di loro autonome ed indipendenti e non si sovrappongono, pur potendo interferire, per cui ben può il giudice negare le generiche in considerazione dei precedenti, ma escludere la recidiva o, al contrario, concedere le generiche, riconoscendo la presenza di un elemento positivo che le giustifichi, a prescindere dai precedenti, ma, nel contempo, applicare la recidiva (v., da 3ultimo, Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020 ud. - dep. 09/12/2020, Rv. 280444 - 01, secondo cui l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva). Questa Corte ha già più volte affermato che, in tema di circostanze, la concedibilità ed il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 c.p., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, Sent. n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02 n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). 4.2. Nel caso di specie i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione che si sottrae a censura di manifesta illogicità, che l'allarmante personalità non potesse consentire un esito più favorevole. Ciò hanno fatto con motivazione coerente che si sottrae a censure di manifesta illogicità. 5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M