CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 10115/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 16/12/2021 della Corte di appello di Caltanissetta; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi o, in subordine, che essi siano rigettati; lette le memorie di replica depositate dai difensori degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna del precedente 14/11/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati penalmente responsabili del delitto di furto in abitazione aggravato e condannati, per l'effetto, alle pene ritenute di giustizia. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato, nell'interesse del predetto, tre motivi di doglianza e il difensore di fiducia dell'[OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha del pari articolato, nell'interesse del proprio assistito, tre motivi di doglianza, tutti di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo del ricorso a sua firma il difensore del [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, segnatamente, della previsione di cui all'art. 169 cod. proc. pen. Rileva al riguardo che la decisione della Corte distrettuale risulterebbe viziata perché assunta nonostante fosse stata in precedenza tempestivamente eccepita, sia dinanzi al Tribunale che in grado di appello, l'omessa notifica all'indagato/imputato tanto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari quanto del successivo decreto di citazione a giudizio, inviati a mezzo PEC al solo difensore, a seguito della mancata dichiarazione o elezione di domicilio nello Stato da parte del primo ex art. 169 cod. proc. pen., senza che nella relata di notifica fosse specificato che gli atti inviati erano indirizzati all'assistito. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il professionista si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per manifesta illogicità. Sostiene in proposito che la sentenza gravata, così come quella del giudice di primo grado cui ha dato conferma, avrebbe illogicamente inteso le numerose telefonate effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] al coimputato [OSCURATO:PERSONA], al momento impegnato nell'appartamento teatro del furto, come finalizzate a comunicargli l'assenza di pericoli connessi all'improvviso rientro delle persone offese, posto che tali comunicazioni non avrebbero avuto ragion d'essere, non essendo le vittime mai uscite, in quei frangenti, dalla locale casa comunale. 2.3. Con il terzo motivo lamenta infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione al disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Osserva segnatamente che la Corte territoriale, interpretando nel senso indicato le telefonate intercorse tra gli imputati, avrebbe finito col valorizzare, in funzione della conferma di una pronunzia di condanna, indizi del tutto privi dei caratteri della gravità, della precisione e della concordanza. 2.4. Con il primo motivo del proprio ricorso il difensore dell'[OSCURATO:PERSONA] si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per illogicità manifesta con riguardo all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di revoca della disposta rinnovazione istruttoria.Rileva al riguardo che la revoca della rinnovazione istruttoria - che avrebbe dovuto incentrarsi sull'escussione di [OSCURATO:PERSONA], teste che, adducendo difficoltà a rientrare in Italia dall'estero, non era, tuttavia, mai comparso alle plurime udienze a tal fine fissate - sarebbe stata illogicamente giustificata con l'esigenza di rispettare il principio della ragionevole durata del processo, laddove solo una rivalutazione della ritenuta essenzialità della deposizione, invero non intervenuta, avrebbe potuto renderne superflua l'assunzione. 2.5. Con il secondo motivo il professionista lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza e/o contraddittorietà con riguardo alla disposta revoca della menzionata rinnovazione istruttoria. Focalizzata, in tal caso, l'attenzione sulla sentenza gravata, osserva che, in essa, si sarebbe contraddittoriamente argomentata la disposta revoca della rinnovazione istruttoria facendo riferimento a una supposta irreperibilità del teste da escutere in realtà giammai verificatasi. 2.6. Con il terzo motivo si duole infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per carenza od illogicità in punto di omessa valutazione della prova a discarico costituita dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]. Assume al riguardo che la Corte distrettuale, seppur investita di specifica deduzione con il terzo motivo di appello, avrebbe del tutto obliterato la disamina della doglianza, così ulteriormente inficiando la decisione assunta. 3. Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], una memoria con la quale ha ribadito l'argomento fondante la doglianza articolata con il primo motivo del ricorso a sua firma. 4. Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, a sua volta, in data 10/02/2023, una memoria di replica alle conclusioni scritte trasmesse dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. 5. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Del tutto infondato è il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, della previsione di cui all'art. 169 cod. proc. pen., sostenendo che la decisione gravata sarebbe viziata perché assunta nonostante, in precedenza, fosse stata tempestivamente eccepita, sia dinanzi al giudice di primo grado che in appello, l'omessa notifica all'indagato, poi divenuto imputato, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio, in tesi inviati a mezzo PEC al solo difensore, dopo la mancata dichiarazione o elezione di domicilio nello Stato da parte del primo, a seguito del suo trasferimento all'estero, senza la doverosa specificazione, nella relata di notifica, che gli atti inviati risultavano indirizzati all'assistito. Rileva in proposito il Collegio che, vertendo la doglianza su un "error in procedendo", è consentita la disamina degli atti processuali, atteso che costituisce consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali» (così, ex multis, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01 e, in precedenza, SS.UU., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092- 01). Orbene, il vaglio degli atti rivela che - diversamente da quanto dedotto - l'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato al difensore del [OSCURATO:PERSONA], nella duplice qualità rivestita, in data 08/01/2015, mentre il decreto di citazione a giudizio risulta allo stesso notificato, nella qualità di domiciliatario del proprio assistito, il 05/03/2015 e, in proprio, il successivo 11/03/2015. Tale circostanza rende palese l'infondatezza della doglianza di cui trattasi, connotata oltretutto da una chiara genericità estrinseca, risolvendosi di fatto nella mera riproposizione di censure già prospettate con l'atto di appello e dalla Corte territoriale disattese con argomentazioni con le quali l'impugnativa non si confronta. 3. Privo di pregio è anche il secondo motivo del ricorso in oggetto, con cui ci si duole di vizio di motivazione per manifesta illogicità, sostenendo che la Corte territoriale, così come il giudice di primo grado, avrebbe illogicamente inteso i plurimi contatti telefonici intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il coimputato [OSCURATO:PERSONA] - che si vuole in quel momento impegnato nell'abitazione depredata - come volti a comunicare all'autore materiale dell'azione predatoria l'inesistenza di pericoli derivanti dall'improvviso rientro delle persone offese, posto che tali comunicazioni non avrebbero avuto ragion d'essere, non essendo le vittime mai uscite, in quei frangenti, dal luogo in cui si trovavano. Osserva al riguardo il Collegio che i giudici di appello, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, hanno argomentato, in maniera lineare, congrua e nient'affatto illogica, la ritenuta finalizzazione dei numerosi contatti telefonici intercorsi tra gli imputati a rassicurare quello di essi in concreto intento a compiere l'azione predatoria dell'insussistenza di pericoli imminenti, collegando, in specie, le ripetute chiamate alla riscontrata contestuale presenza del [OSCURATO:PERSONA] dapprima nei locali della casa comunale e poi sulla piazza a questa antistante, ossia in contesti che gli consentivano di controllare le mosse delle vittime del furto in corso di consumazione (così alla pag. 8 della sentenza gravata). Pare pertanto evidente la manifesta infondatezza dell'agitata doglianza, con la quale, a ben vedere, il ricorrente, al di là delle formali enunciazioni d'intento, non sottopone ad autonoma e argomentata confutazione il percorso motivo a base della decisione gravata, ma si limita, piuttosto, a formulare deduzioni con cui sollecita sostanzialmente una rivalutazione in fatto della vicenda per cui è giudizio preclusa in sede di legittimità, caldeggiando una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dai giudici del merito con argomenti oggettivamente completi e logicamente esaurienti. Costituisce, infatti, consolidato insegnamento della Corte - al quale questo Collegio intendere dare continuità - quello secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza» (in tal senso Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 25/01/2021, G., Rv. 280589-02). 4. Palesemente infondato è, infine, il terzo motivo di detto ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione al disposto di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo che la decisione gravata, attraverso l'indicata interpretazione delle telefonate intercorse tra gli imputati, avrebbe valorizzato, in funzione della conferma di una pronunzia di condanna, indizi intrinsecamente privi dei caratteri della gravità, della precisione e della concordanza.Ritiene in proposito il Collegio che la doglianza in oggetto non possa essere fatta valere come vizio di motivazione, avendo chiarito la Suprema Corte, nel suo più ampio consesso, che «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge» (così Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-05). 5. Infondati appaiono, ancora, il primo e il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA], suscettibili di disamina congiunta perché intrinsecamente connessi, con i quali ci si duole di vizio di motivazione per illogicità manifesta in relazione all'ordinanza dibattimentale del 19/10/2021 di revoca della disposta rinnovazione dell'audizione del teste [OSCURATO:PERSONA] e di vizio di motivazione per carenza o contraddittorietà in relazione alla sentenza che ha definito il grado di appello, nella parte in cui ha diversamente argomentato la disposta revoca dell'indicata rinnovazione istruttoria. Ritiene in proposito il Collegio che gli argomenti addotti a giustificazione di ciascuno dei provvedimenti censurati - indicati, nel caso dell'ordinanza istruttoria, nell'esigenza di rispettare la ragionevole durata del processo e, nel caso della sentenza, nella supposta irreperibilità del teste da escutere, invero mai verificatasi - non ne inficino gli apparati motivazionali sì gravemente da rendere quello relativo al provvedimento interlocutorio manifestamente illogico e quello afferente al provvedimento definitorio carente o contraddittorio. Si è in presenza, in altri termini, di argomentazioni poco rigorose e, comunque, scarsamente persuasive, stante l'oggetto dei provvedimenti cui afferiscono (dispositivi, come detto, della revoca di una rinnovazione istruttoria in precedenza ordinata), ma che, pur nella loro formale inadeguatezza, non integrano alcuno dei vizi motivazionali suscettibili di essere fatti valere in sede di legittimità e la cui fallacia attiene, comunque, a una statuizione - quella relativa alla mancata audizione del teste [OSCURATO:PERSONA] - che, alla stregua del compendio probatorio complessivamente acquisito e concretamente utilizzato, non ha carattere di decisività. Giova, infatti, evidenziare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 6. Privo di pregio risulta, infine, il terzo motivo del ricorso in disamina, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza od illogicità in punto di omessa valutazione della prova a discarico costituita dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che la Corte territoriale, benché investita di specifica deduzione con il terzo motivo di appello, avrebbe colpevolmente obliterato lo scrutinio della doglianza. Ritiene in proposito il Collegio che la denunziata omessa valutazione della deposizione proveniente dal citato testimone, invero effettivamente riscontrabile nella decisione gravata, non ne abbia affatto viziato l'impianto motivazionale, essendosi confermata la condanna pronunziata dal giudice di primo grado alla stregua di una pluralità di indizi - quali l'ingiustificata disponibilità, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], di una copia delle chiavi dell'abitazione in cui fu commesso il furto, la sua assenza dal lavoro nelle ore in cui il delitto veniva messo a segno e il fallimento degli alibi offerti dai due testi della difesa Fazio e Spadafora - correttamente valutati gravi, precisi e concordanti e, quindi, giustamente ritenuti produttivi di un quadro probatorio a carico di indubbia gravità. D'altro canto, deve pure evidenziarsi che la ritenuta sussistenza di un quadro probatorio grave, ove esaustivamente argomentata, rende marginale e, pertanto, irrilevante l'omessa esplicita confutazione della portata liberatoria del narrato di eventuali testi a discarico, dal momento che detta confutazione può ricavarsi anche in via implicita, avendo la Suprema Corte chiarito che «La mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, non determina automaticamente la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., neppure alla luce dell'art. 546 cod. proc. pen., così come riformato dalla legge n. 103 del 2017, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato "per relationem" dalla lettura della motivazione» (così Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 25/02/2019, C., Rv. 275853-01). 7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente onere pe