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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024

Cassazione n. 38105/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: vizio di motivazione in ordine ai criteri di valutazione della responsabilità penale per i reati contestati ai capi A3 e A4. [OSCURATO:PERSONA]: illogicità della motivazione in relazione all'individuazione della imputata quale autrice del reato; violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.

Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa in entrambi i ricorsi, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitannente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione a fondamento della ritenuta responsabilità degli imputati, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: vizio di motivazione in ordine ai criteri di valutazione della responsabilità penale per i reati contestati ai capi A3 e A4. [OSCURATO:PERSONA]: illogicità della motivazione in relazione all'individuazione della imputata quale autrice del reato; violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa in entrambi i ricorsi, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitannente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione a fondamento della ritenuta responsabilità degli imputati, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore
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