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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10223/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, che ribadisce la penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso deduce la violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione - in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia, da inosservanza della prescrizione di non accompagnarsi abitualmente a soggetti già censurati -; ma le doglianze sono manifestamente infondate perché la decisione giudiziale, in punto di penale responsabilità, è connotata da coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori e al paradigma normativo di riferimento; che è stata infatti riscontrata la serialità dei comportamenti, a nulla rilevando le finalità che possano averli in concreto ispirati (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262-01) ed apparendo del tutto inconferente la giurisprudenza di legittimità in tema di honeste vivere; che l'incidentale riferimento alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è apprezzabile in questa sede, trattandosi di tema non sollevato nei motivi di appello; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando per l'effetto precluso il rilievo della prescrizione medio tempore maturata, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, che ribadisce la penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso deduce la violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione - in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia, da inosservanza della prescrizione di non accompagnarsi abitualmente a soggetti già censurati -; ma le doglianze sono manifestamente infondate perché la decisione giudiziale, in punto di penale responsabilità, è connotata da coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori e al paradigma normativo di riferimento; che è stata infatti riscontrata la serialità dei comportamenti, a nulla rilevando le finalità che possano averli in concreto ispirati (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262-01) ed apparendo del tutto inconferente la giurisprudenza di legittimità in tema di honeste vivere; che l'incidentale riferimento alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è apprezzabile in questa sede, trattandosi di tema non sollevato nei motivi di appello; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando per l'effetto precluso il rilievo della prescrizione medio tempore maturata, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 10223/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris