CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 33334/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A. M. Fiore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12 marzo 2026 il Tribunale di Potenza, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], confermava l'ordinanza emessa nei suoi confronti in data 24 febbraio 2026 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Potenza con la quale gli era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, articolando due motivi che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. L'udienza dinanzi al Tribunale del riesame si teneva il 10 marzo 2026 e il dispositivo dell'ordinanza è stato depositato il 12 marzo 2026, l'ultimo giorno utile dalla trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero procedente. La notifica del dispositivo, tradotto in lingua inglese per l'indagato alloglotta, è stata effettuata in data 20 marzo 2026 al difensore e in data successiva al ricorrente. Il deposito dell'ordinanza motivata avveniva in data 2 aprile 2026 ma la notifica del provvedimento, tradotto in lingua inglese, è stata effettuata al difensore in data 4 maggio 2026 e all'indagato in data 6 maggio 2026, mentre non veniva effettuata alcuna notifica con avviso di deposito. I giudizi de libertate devono essere certi e brevi, sicché l'osservanza formale dei termini di cui al comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. con il solo deposito in cancelleria del dispositivo dell'ordinanza e del provvedimento motivato, senza che ne sia stato dato avviso alla parte, a cui il provvedimento veniva notificato solo circa un mese dopo, non potrebbe essere ritenuta sufficiente a fare ritenere attuati i principi costituzionali e convenzionali circa la brevità e certezza del giudizio de libertate. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Secondo il Tribunale del riesame i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente si ricaverebbero dall'esito della perquisizione domiciliare; dall'affermata esitazione ad aprire la porta; dal fatto che sul tavolo del salone ci sarebbe stato dell'hashish ed un bilancino di precisione; dall'avere ospitato [OSCURATO:PERSONA] nonostante fosse a cónoscenza dei suoi precedenti penali. Tuttavia, si tratterebbe di indizi inesistenti, poiché, all'esito della perquisizione veniva rinvenuta sul tavolo del salone una piccolissima quantità di hashish e un bilancino, oltre a telefoni, sigarette, bevande alcoliche ed effetti personali, mentre in bagno non veniva rinvenuta sostanza stupefacente, ma solo una busta trasparente con all'interno due pietre bianche non meglio identificate, due coltelli da cucina e una busta di colore azzurro con tagli. [OSCURATO:PERSONA] tardava ad aprire la porta non per consentire ad [OSCURATO:PERSONA] di disfarsi della droga, ma perché stava dormendo, essendo rientrato tardi a casa la sera precedente a causa dalla trasferta di lavoro. L'avere ospitato l'[OSCURATO:PERSONA], pure a conoscenza dei suoi precedenti penali, non potrebbe significare nulla, tenuto conto, fra l'altro, che l'[OSCURATO:PERSONA] si assumeva 2l'esclusiva responsabilità per la detenzione della sostanza stupefacente. Anche il telefono sequestrato non apparteneva al [OSCURATO:PERSONA], ma all'[OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dal fatto che, giunto in carcere, era l'unico degli arrestati a non avere un telefono cellulare. Il via vai di persone dall'abitazione sarebbe avvenuto nei giorni precedenti all'arresto, quando il [OSCURATO:PERSONA] si trovava fuori per ragioni di lavoro e in casa vi era solo l'[OSCURATO:PERSONA]. La sussistenza del pericolo di reiterazione del reato si fonderebbe su affermazioni tautologiche e generiche. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare riguardo alla prognosi ex art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. e avrebbe reso motivazione illogica in ordine all'adeguatezza della misura cautelare applicata. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha fatto pervenire requisitoria scritta il solo Procuratore generale concludendo come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Come riconosciuto dallo stesso ricorrente, il disposto di cui al comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. è stato rispettato, in quanto sia il deposito del dispositivo della decisione del Tribunale del riesame che della motivazione dell'ordinanza sono stati effettuati nel rispetto dei termini di legge. Il tema, dunque, riguarda il ritardo con il quale sarebbe avvenuta la notifica del dispositivo della decisione del Tribunale del riesame tradotto in inglese, nonché la notifica dell'ordinanza tradotta in inglese. Al riguardo, la Cassazione ha affermato che la mancata traduzione in una lingua nota all'indagato alloglotto, che non conosce la lingua italiana, dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso un provvedimento applicativo di misura cautelare personale non ne determina la nullità, comportando esclusivamente che i termini per la proposizione del ricorso per cassazione decorrano dal momento in cui il predetto ha effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento (da ultimo Sez. 6, n. 27103 del 02/05/2024, Rv. 286797-01: in motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento non è inserito nel novero di quelli che devono essere necessariamente tradotti ex art. 143, comma 2, cod. proc. pen., né di quelli essenziali alla conoscenza delle accuse di cui all'art. 143, comma 3, cod. proc. pen.). D'altra parte, va anche aggiunto che il ricorrente non ha addotto se non 3generiche doglianze con riguardo al pregiudizio che avrebbe subito in conseguenza del ritardo nella traduzione e comunicazione dei predetti atti, sicché anche sotto questo profilo il motivo è generico. 2. Nel complesso è manifestamente infondato anche il secondo motivo. 2.1. Il Tribunale di Potenza ha replicato punto per punto alle doglianze difensive in tema di gravità indiziaria, evidenziando come fosse irrilevante la circostanza che il via vai di potenziali acquirenti della sostanza stupefacente fosse stato notato nei giorni in cui il ricorrente era fuori per ragioni di lavoro, riguardando la contestazione la sostanza stupefacente rinvenuta in occasione della perquisizione del 21 febbraio 2026. Il Tribunale ha, inoltre, osservato come la condotta del [OSCURATO:PERSONA], consistita nel ritardare l'apertura della porta di ingresso all'abitazione, al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, avesse favorito il tentativo del coindagato [OSCURATO:PERSONA] di disfarsi della sostanza psicotropa, gettandola nello scarico del water. D'altronde, tracce dell'attività di detenzione della droga finalizzata allo spaccio erano in evidenza sul tavolo del salone del piccolo appartamento, dove veniva rinvenuta una modica quantità di hashish e un bilancino di precisione, e da ciò l'ulteriore non manifestamente illogica osservazione del Tribunale del riesame, secondo la quale, pur essendo evidente la detenzione della sostanza stupefacente da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], amico del [OSCURATO:PERSONA], gravato da precedenti specifici e tornato in libertà dopo un periodo di detenzione qualche mese prima, il ricorrente lo aveva ospitato consentendogli l'illecita attività. Sulla base di questi plurimi elementi convergenti, in maniera non manifestamente illogica, rispetto alla fondatezza dell'addebito provvisoriamente elevato a carico dell'indagato, nel ricorso si prospetta un'alternativa ricostruzione in fatto della vicenda, non consentita in questa sede. 2.2. Adeguatamente motivata è anche la ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., ravvisata nella particolare modalità di esecuzione del fatto, riguardante un cospicuo quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo c.d pesante, oltre a materiale idoneo al confezionamento, nonché nel comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA], che, tergiversando nell'apertura della porta di ingresso, aveva mostrato scaltrezza, favorendo il coindagato [OSCURATO:PERSONA]. Preme rilevare che la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.) esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248866-01). Peraltro, la mancata qualificazione giuridica del fatto, allo stato, nella 4fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, circostanza in ordine alla quale non sono state prospettate doglianze, esclude, in relazione all'entità della pena minima edittale prevista per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, citato d.P.R., la possibilità di accesso al beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. 2.3. Anche in punto di proporzionalità ed adeguatezza della misura concretamente applicata, il Tribunale del riesame ha evidenziato come gli arresti domiciliari impediscono, limitando la libertà di movimento, l'approvvigionamento della droga, che, anzi, l'attività lavorativa del ricorrente, consentendogli il movimento sul territorio, favorirebbe. A fronte della motivazione congrua e ragionevole del Tribunale del riesame, il ricorrente prospetta doglianze generiche, non in grado di disarticolarla. 3. In conclusione, il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.M