CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19791/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso 1082 / 20 2 2 propost o da: Ministero dell’Economia e delle Finanze ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]), presso cui è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – -avverso la sentenza n. 768/7 / 20 2 1 emessa d a l la CTR Emilia - Romagna in data 28/05/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Omesso versamento contributo unificato –Atto di irrogazione sanzione Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna avverso un atto di irrogazione della sanzione di euro 3.000,00 notificatole per omesso versamento del contributo unificato di euro 1.500,00 dovuto in relazione all’appello dalla medesima proposto avverso una sentenza della CTP di Rimini. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva in parte il ricorso, rideterminando al minimo la pena edittale (nella misura di euro 1.500,00), pari al 100% (anzichéal 200%) del contributo unificato non versato. 3. Sull’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, sostenendo che, poiché l’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997 stabilisce che per la determinazione della sanzione “si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente … nonché alla sua personalità e alle condizioni personali e sociali”, l’Ufficio pubblico aveva omesso di indicare quali ulteriori parametri, tra quelli indicati dalla legge, fossero stati tenuti in considerazione, ai fini della quantificazione della sanzione, per connotare di negatività la persona ovvero il comportamento del contribuente. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7-16 d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che l’avviso di irrogazione della sanzione impugnato fosse privo della motivazione, nonostante rinviasse per relationem all’invito di pagamento. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 16 e 248 T.U.S.G. e 71 dPR n. 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ridotto illegittimamente al minimo edittale le sanzioni.3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati. Ai sensi dell'art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'Ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'art. 137 del Codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'art. 13. Per il combinato disposto degli artt. 16 e 248 del TUSG, la Segreteria della Commissione Tributaria comunica anche che, in caso di inadempienza, si procederà all'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 16, comma 1 bis, del TUSG, nonché all'iscrizione a ruolo del contributo unificato dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, decorrenti dalla data di deposito dell'atto. L'entità della sanzione, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 7 e 16, comma 3, del d.lgs.18 dicembre 2007, n. 472, è commisurata ai giorni di ritardo nel pagamento del contributo unificato. Nella fattispecie la sanzione amministrativa è stata determinata nella misura del 200% dell'importo dovuto e non versato (tale percentuale viene applicata se il pagamento avviene successivamente al novantesimo giorno, ovvero non venga effettuato). L'irrogazione della sanzione va effettuata mediante apposita intimazione di pagamento da notificare ad ogni singolo contribuente, con l'indicazione della misura della sanzione applicata. Nel caso di specie, non è contestato che la ricorrente non ha adempiuto al pagamento del contributo unificato nella misura indicata dall'Ufficio, ad integrazione della somma versata al momento della iscrizione a ruolo del ricorso cumulativo. Come sopra precisato, il procedimento di irrogazione di sanzioni relative al contributo unificato è collegato al precedente invito al pagamento del CUT di cui all'art. 248 del T.U.S.G., notificato alle parti e recante la comunicazione che l'importo indicato deve essere assolto entro 30 giorni dalla data di notifica. Trova, pertanto, applicazione la peculiare disciplina del trattamento sanzionatorio per omesso e insufficiente pagamento del contributo unificato, che è norma speciale rispetto alla disciplina generale regolamentata dall'art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997 richiamata erroneamente dalla CTR (così Sez. 5, Ordinanza n. 16283 del 2021). L'art. 16, comma 1 bis del TUSG prevede, infatti, una disciplina specifica, stabilendo che: "In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista". In ragione del richiamo all'art. 71 del testo unico sull'imposta di registro, la sanzione viene modulata tra il 100% al 200%, quest'ultima applicabile, in base alla circolare n. 1/DF del 2011 dell'Agenzia delle Entrate, qualora il contribuente non regolarizzi affatto la sua posizione, ovvero provveda al pagamento oltre al novantesimo giorno. Da siffatti rilievi consegue che, nel caso di insufficiente o mancato pagamento a seguito dell'invito, l'Ufficio competente al recupero procede, con separato atto emesso ai sensi dell'art. 16, comma 1 bis, del TUSG, all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 71 del d.P.R. n. 131 del 1986, nella misura dal cento al duecento per cento del tributo dovuto in relazione ai giorni di ritardo nel pagamento del contributo unificato. Ne consegue che le sanzioni amministrative, in tema di omesso pagamento del contributo unificato, vanno applicate con riferimento agli artt. 16, comma 1 bis, del TUSG e 71 del d.P.R. n. 131 del 1986, ciò in ragione della riconosciuta "natura di entrata tributaria erariale del contributo unificato", ed il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario (Corte costituzionalen. 73 del 2005). Alla stregua delle considerazioni che precedono, va interamente condiviso l’apprezzamento formulato dal Ministero a pagina 22 del ricorso, a tenore del quale “… il quadro sanzionatorio previsto per il tardivo/omesso versamento del contributo unificato dovuto e non versato, connotato da una natura precipua ed ancorato ad un parametro oggettivo (tardività o omissione del versamento) appare completamente differente dal quadro sanzionatorio relativo agli atti di accertamento e come tale prescinde da valutazioni soggettive relative alla personalità e ai precedenti fiscali del trasgressore e resta ancorato ai parametri legislativi contenuti nelle norme di riferimento”. In quest’ottica, erronea si rivela l’affermazione della CTR, secondo cui, poiché l’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997 stabilisce che per la determinazione della sanzione “si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente … nonché alla sua personalità e alle condizioni personali e sociali”, l’Ufficio pubblico avrebbe omesso di indicare quali ulteriori parametri, tra quelli indicati dalla legge, fossero stati tenuti in considerazione, ai fini della quantificazione della sanzione, per connotare di negatività la persona ovvero il comportamento del contribuente. Ciò per la semplice ragione che la previsionenormativa posta alla base del ragionamento non è pertinente rispetto al caso di specie. 3.1. Senza tralasciare che il contributo unificato, - che, quale prestazione di natura tributaria, ha sostituito il previgente règime di tassazione degli atti giudiziari e che concorre al sostenimento della spesa per i servizi generali della giustizia (v. Corte Cost., 7 aprile 2016, n. 78), -deve essere versato contestualmente alla condotta processuale tipizzata dalla disposizione normativa (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 14, comma 1); nella fattispecie, dunque, all’atto dell’iscrizione a ruolo dei ricorsi. Va, allora, sul punto rimarcato che, mentre nel contesto della disciplina contenuta nel d.P.R. n. 131 del 1986 il ritardo nel versamento del tributo assume una sua autonoma rilevanza di illecito (ora ai sensi del d.lgs. n. 471 del 1997, art. 13; v. Cass., 23 aprile 2020, n. 8076; Cass., 28 marzo 2018, n. 7608; Cass., 15 giugno 2010, n. 14390), il ritardo nel versamento del contributo unificato si consolida nell’unico trattamento sanzionatorio che, come detto, rinvia alla disciplina di cui all’art. 71 d.P.R. da ultimo citato. La misura del ritardo senz’altro può connotare, allora, la gravità della violazione una volta correlata al previsto rilievo della condotta tenuta dal contribuente che costituisce indice, per l’appunto, di detta gravità (d.lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 1). Né appare, poi, lecito dubitare della gravità della violazione che viene restituita da una condotta del contribuente che, usufruendo dei servizi generali della giustizia, si sottragga, al contempo, al previsto concorso nelle spese, rimanendo inadempiente alla prestazione posta a suo carico. 4. Sulla base di quanto precede la sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa, anche ai fini della pronuncia delle spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di seco